RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE 12 APRILE 2019, N. 16026/19 RICORRENTE I. REATO. Prescrizione – Termine Successione di norme penali. In materia di disciplina del termine necessario a prescrivere di cui all'art. 157 c.p. nel caso in cui l'evento del reato intervenga nella vigenza di una legge penale più sfavorevole rispetto a quella in vigore al momento in cui è stata posta in essere la condotta, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. Deve pertanto trarsi la conclusione che, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole concernente la disciplina della prescrizione e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la disciplina sulla prescrizione vigente al momento della cessazione della condotta. La pronunzia estende alla materia della prescrizione i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 40986/18, Pittalà, CED 273934 che, con riferimento al trattamento sanzionatorio introdotto dalla norma incriminatrice sull'omicidio stradale entrata in vigore in epoca a cavallo tra la condotta delittuosa e l'evento morte, ha stabilito che nei reati di evento quando quest'ultimo intervenga nella vigenza di una legge penale più sfavorevole rispetto a quella in vigore al momento in cui è stata posta in essere la condotta, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. TERZA SEZIONE 10 APRILE 2019, N. 15745/19 RICORRENTE PG in proc. L. MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI. Confisca per equivalente Reato tributario di occultamento o distruzione di documenti contabili – Applicabilità Limiti. Per i fatti di occultamento o distruzione di documenti contabili commessi fino al 20 ottobre 2015, data di entrata in vigore dell'art. 12 bis d.lgs. n. 74/2000, non è applicabile la confisca per equivalente né ai sensi dell'art. 1, comma 143, l. n. 244/2007, che non contempla l'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 tra i delitti per i quali può essere disposto il provvedimento ablativo, né a norma dell'art. 12 bis , in quanto detta confisca, avendo natura eminentemente sanzionatoria e, quindi, non essendo estensibile ad essa la regola dettata per le misure di sicurezza dall'art. 200 c.p. non si applica ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge citata. Non risultano precedenti in termini. SECONDA SEZIONE 9 APRILE 2019, N. 15605/19 RICORRENTE PG in proc. C. IMPUGNAZIONI. Impugnazioni del PM – Termine – Scadenza Deposito oltre l'orario di ufficio della Cancelleria. Il termine di cui all'art. 172, comma 6, c.p.p., è applicabile a tutti i soggetti estranei all'ufficio e quindi anche al PM, quando si tratta di depositare presso la cancelleria di un giudice. Peraltro il concetto di orario di ufficio oltre a tenere conto della funzionalità dell'atto che deve essere depositato e dei successivi adempimenti che spettano all'ufficio giudiziario che ha ricevuto il deposito, deve essere valutato nella sua concretezza , caso per caso, senza negare la flessibilità, per così dire fisiologica, dell'orario di apertura al pubblico negli uffici giudiziari, spesso consuetudinaria specie in uffici di modeste dimensioni. Ne consegue che l'inammissibilità dell'atto di impugnazione per tardività, non discende automaticamente dal suo deposito oltre l'orario di chiusura al pubblico dell'ufficio ricevente, ma dalla dimostrazione, posta a carico di chi deduca l'intempestività, che presso quell'ufficio sia rigidamente rispettato. Conforme, Seconda Sezione, n. 45402/16 non mass QUINTA SEZIONE 3 APRILE 2019, N. 14643/19 RICORRENTE M. REATI FALLIMENTARI. Bancarotta fraudolenta Pene accessorie Criteri per la determinazione della durata a seguito della sentenza 'manipolativa' della Corte Costituzionale n. 222/2018. La sentenza n. 222 del 05/12/2018 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. l. fall, nella parte in cui dispone che la condanna per i fatti ivi previsti importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni”, anziché fino a dieci anni”, impone di individuare il criterio da adottare nella determinazione della durata della pena accessoria non più fissa dieci anni , ma indicata solo nel massimo fino a dieci anni” . In tale ottica occorre adottare una soluzione capace di garantire quella elasticità necessaria a consentire al giudice di determinare, con valutazione caso per caso e disgiunta da quella che presiede alla commisurazione della pena detentiva, la durata delle pene accessorie previste dalla disposizione censurata durata che potrebbe dunque risultare, in concreto, anche maggiore di quella della pena detentiva contestualmente inflitta, purché entro il limite massimo di dieci anni. In questa prospettiva può ritenersi che la regola dettata dall'art. 37 cod. pen. divenga uno dei criteri per la determinazione delle pene accessorie della bancarotta. Ma non l'unico, in ossequio ai principi di proporzionalità e di individualizzazione del trattamento sanzionatorio nei quali si estrinseca la 'ratio decidendi' della peculiare scelta manipolativa operata dalla Corte Costituzionale. Detti principi contrastano con qualsiasi tipo di automatismo, compreso quello della parametrazione obbligata della durata della pena accessoria alla pena principale, che, ove rimanesse l'unico criterio commisurativo, potrebbe dare luogo, di nuovo, a sospetto di costituzionalità del combinato disposto art. 37 c.p. e art. 216, u.c., l. fall La pronunzia prende le distanze, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte costituzionale, da Sezioni Unite n. 6240/14, CED 262328, che aveva indicato come regola valida in linea generale, quella dell'art. 37 c.p., in forza del quale la durata della pena accessoria temporanea, che non sia espressamente determinata, è eguale a quella della pena principale inflitta anche per le pene accessorie per le quali fosse previsto un minimo e un massimo edittale ovvero come nel caso che ci occupa uno soltanto dei suddetti limiti.