RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 2 APRILE 2019, N. 14426/2019 RICORRENTE P. IMPUGNAZIONI. Appello Reformatio in peius di una sentenza di assoluzione Obbligo per il giudice di rinnovare, anche d'ufficio, la prova dichiarativa Perizia e consulenza tecnica di parte Riconducibilità al sintagma prova dichiarativa Condizioni e limiti. La dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento costituisce una prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti decisiva, il giudice di appello ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa. Ove, nel giudizio di primo grado, della relazione peritale sia stata data la sola lettura senza esame de! perito, il giudice di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame del perito. Le dichiarazioni rese dal consulente tecnico oralmente, vanno ritenute prove dichiarative, sicché, ove siano poste a fondamento dal giudice di primo grado della sentenza di assoluzione, il giudice di appello nel caso di riforma della suddetta sentenza sulla base di un diverso apprezzamento delle medesime ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale tramite l'esame del consulente. Nella pregevole motivazione della pronunzia si chiarisce che per le sentenze pronunciate sotto il vigore della previgente normativa, in coerenza con quanto statuito dalle Sezioni Unite numero 27620/16, Dasgupta, CED 267487, il mancato rispetto da parte del giudice di appello del dovere di procedere alla rinnovazione va inquadrato non nell'ambito di una violazione di legge ma in quello di un vizio di motivazione per quelle pronunziate successivamente all'entrata in vigore del novellato art. 603, comma 3-bis, c.p.p. la violazione dell'obbligo di legge ivi contemplato determina una violazione del diritto di difesa, sanzionata dalla nullità di ordine generale non assoluta, prevista dal combinato disposto degli artt. 178 lett. c e 180 c.p.p., con la conseguenza che il ricorrente deve impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 606 lett. c c.p.p. e cioè per inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità. QUINTA SEZIONE 2 APRILE 2019, N. 14361/2019 RICORRENTE B. IMPUGNAZIONI. Giudice di Pace Condanne a pena pecuniaria Appellabilità Presupposti. E' ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. numero 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, c.p.p., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno. La pronunzia si inserisce nel solco dell'indirizzo maggioritario tra le altre Seconda Sezione, numero 20190/2017, CED 269677 , che sembra in contrasto con la lettera dell'art. 37 d.lgs. numero 274/2000 l'imputato può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno . Contra Seconda Sezione, numero 31190/15, CED 264544 . TERZA SEZIONE 25 MARZO 2019, N. 12916/2019 RICORRENTE C. ESECUZIONE. Illegittimità costituzionale parziale della norma incriminatrice Poteri, anche istruttori, del giudice dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione, adito per l'applicazione in sede esecutiva della sent. Corte cost. numero 52 del 2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. numero 42 del 2004, deve dichiarare, anche d'ufficio, l’estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna che debba essere riqualificato come contravvenzione, qualora la prescrizione sia maturata in pendenza del procedimento di cognizione e gli effetti della condanna non siano ancora esauriti negli stessi casi, laddove il reato non sia prescritto, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in relazione alla diversa cornice edittale prevista per la fattispecie contravvenzionale il relativo potere/dovere del giudice dell'esecuzione non è precluso dal giudicato neppure laddove questo si sia formato sulla base di una decisione assunta successivamente alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. Nel procedimento di esecuzione, ai fini della qualificazione del fatto, il giudice, su richiesta di parte o d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, può assumere tutte le prove necessarie per la decisione, ivi compresa l'audizione del consulente tecnico di parte nominato dal condannato e l'acquisizione della relazione dal medesimo predisposta. Conforme, anche in ordine al potere del giudice dell'esecuzione di disporre perizia, Terza Sezione, numero 30167/17, CED 270222. QUARTA SEZIONE 25 MARZO 2019, N. 12870/2019 RICORRENTE L. ed altro GIUDIZIO. Responsabile civile -Estromissione dal giudizio Presupposti. Il responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente nel processo, può chiedere la propria estromissione, oltre che per questioni concernenti la legitimatio ad causam o il procedimento di citazione, anche quando siano stati raccolti senza la sua partecipazione elementi di prova, suscettibili di recare pregiudizio alla sua difesa, in relazione agli effetti della sentenza nei giudizi civili o amministrativi di cui agli artt. 651 e 654 del codice di rito, come nel caso in cui il responsabile civile non sia stato tempestivamente citato per la partecipazione ad un incidente probatorio. In tali ipotesi il giudice deve limitarsi ad una verifica dell'esistenza degli elementi indicati dalla parte, e non può esercitare alcun sindacato sulla loro concreta incidenza negativa per la posizione del responsabile civile, atteso che la questione relativa alla estromissione del responsabile civile deve essere proposta prima dell'espletamento delle formalità di apertura del dibattimento e decisa dal giudice senza ritardo art. 86 co. 3 cod. proc. penumero . Conforme, Quarta Sezione, numero 35684/18, CED 273413.