RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE 22 MARZO 2019, N. 12811/2019 RICORRENTE A. MPUGNAZIONI. Appello della Parte Civile contro sentenza assolutoria Obbligo per il giudice di rinnovare, d'ufficio, la prova dichiarativa. II giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa, ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale in forza dei poteri officiosi che gli competono ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p., il cui esercizio prescinde da una corrispondente richiesta, in tal senso avanzata dalla parte civile nell'atto di appello, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c , c.p.p , trovando, piuttosto, la sua giustificazione in un'assoluta necessità probatoria con la conseguenza che l’appello che non contenga un'espressa richiesta di rinnovazione dell'istruttoria non è perciò solo inammissibile. La pronunzia richiama i dicta delle Sezioni Unite n. 27620/16, Dasgupta, CED 267489 e n. 18620/17, Patalano, CED 269787, pronunziate, peraltro, prima della formulazione del nuovo comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p., che prevede espressamente l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale solo nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. TERZA SEZIONE 21 MARZO 2019, N. 12691/2019 RICORRENTE L. RITI ALTERNATIVI. Patteggiamento Congruità della pena finale concordata Aumenti di pena illegali con riferimento a circostanze aggravanti Rilevanza. Nell'applicazione della pena a richiesta, oltre al giudizio di congruità, da compiere sul risultato finale dell'accordo, di quest'ultimo deve essere anche verificata la legalità, anche nella parte relativa al procedimento di computo, nel senso che la necessità della verifica della correttezza della applicazione e comparazione delle circostanze imposta dall'art. 444, comma 2, c.p.p. , determina anche l'obbligo di verificare che i corrispondenti aumenti e diminuzioni di pena siano conformi ai criteri legali. Nella specie, è stata annullata senza rinvio una sentenza di patteggiamento in cui, salva la congruità della pena finale concordata, era stato disposto un aumento di pena superiore ad un terzo con riferimento ad una circostanza aggravante. La pronunzia si discosta dall'indirizzo consolidato, secondo cui la valutazione di congruità della pena concordata dalle parti deve essere compiuta dal giudice in relazione alla pena finale, cioè con riferimento al risultato finale dell'accordo, indipendentemente dai singoli passaggi interni di computo, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti cfr., per tutte, Quinta Sezione, n 51736/16, CED 268850 . SESTA SEZIONE 20 MARZO 2019, N. 12536/2019 RICORRENTE B. GIUDIZIO. Giudizio abbreviato-Imputato non comparso Notifica della sentenza depositata nei termini Esclusione. L'imputato non comparso e giudicato nelle forme del rito abbreviato non ha diritto alla notificazione della sentenza, alla luce della legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la nuova disciplina sull'assenza, volta a garantire l'effettiva conoscenza del processo ed a ricondurre ad una determinazione consapevole e volontaria la mancata partecipazione dell'imputato, rappresentato ad ogni effetto del suo difensore, ed ha modificato, altresì, l'art. 548, comma 3, c.p.p., eliminando l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace. La radicale modifica del sistema della presenza/assenza dell'imputato al giudizio a suo carico, non consente di ritenere ancora perduranti le condizioni che legittimavano la lettura del disposto di cui agli artt. 442, comma 3, c.p.p. e 134 disp. att. c.p.p. nel senso della necessità della notifica della sentenza resa all'esito del giudizio abbreviato all'imputato che non sia comparso all'udienza a suo carico ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, conclusione che era frutto, piuttosto che del portato della previsione recata dalle disposizioni da ultimo richiamate, del collegamento di tali disposizioni con quelle in materia di impugnazione e, in particolare, in materia di impugnazione della sentenza contumaciale. Conforme, seppur con diverso apparato argomentativo, Quinta Sezione, n. 57097/18, CED 274391. Contraria, nel senso del perdurare dell'obbligo della notificazione, tra le altre, Terza Sezione, n. 32505/18, CED 273695. PRIMA SEZIONE 19 MARZO 2019, N. 12136/19 RICORRENTE L. REATO CONTINUATO. Continuazione tra il reato più grave giudicato con rito ordinario e reati satelliti giudicati con sentenza di ‘patteggiamento’ Modalità del computo dell’aumento per la continuazione. Per effetto dell’accoglimento dell’istanza di applicazione della continuazione tra reati di cui a più sentenze rese all’esito di giudizio ordinario e di procedimento ai sensi dell’art 444 c.p.p., sia se si tratti di rideterminazione di pena proposta in sede di cognizione sia se formulata in sede esecutiva, l’accordo tra pubblico ministero ed imputato sulla pena, concluso durante le indagini preliminari o nell’ambito del giudizio di cognizione, vengono meno l’unificazione di reati giudicati all’esito di giudizio ordinario con quelli giudicati a norma dell’art. 444 c.p.p. non impone la diminuzione di pena per questi ultimi, assunti come reati satelliti, fermo restando l’obbligo di commisurare l’aumento di pena nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 81 c.p. e 671, comma 2 c.p.p. e, in ogni caso, di non applicare per i singoli reati unificati frazioni di pene superiori a quelle determinate dal giudice di cognizione. Non risultano precedenti.