RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SESTA SEZIONE 14 MARZO 2019, N. 11476/2019 RICORRENTE C. REATI CONTRO L'AMMINIDTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA Favoreggiamento personale Convivente more uxorio Causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. Operatività. In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista dall' art. 384 c.p. , comma 1, in favore del coniuge opera anche in favore del convivente more uxorio. Anche dopo la legge Cirinnà e il decreto di attuazione in materia penale, la questione della rilevanza penalistica della convivenza more uxorio resta immutata e, per certi versi, più stringente, in quanto l'assimilazione al coniuge della sola parte dell'unione civile può condurre a decidere in maniera radicalmente diversa forme di convivenza non regolamentate, ma sostanzialmente analoghe. Ne discende che una interpretazione valoriale, non in contrasto con la Costituzione, consente di ritenere applicabile l'istituto di cui all'art. 384, comma 1, cod. pen. anche ai rapporti di convivenza more uxorio , pur dopo la legge c.d. Cirinnà. Una tale interpretazione sembra peraltro conforme all'8 della Convenzione EDU, che accoglie una nozione di famiglia che non si basa necessariamente sul vincolo del matrimonio, ma anche su ulteriori legami dì fatto particolarmente stretti e fondati su una stabile convivenza. La pronunzia risolve affermativamente la possibilità di reiterare il principio di non punibilità del convivente, già affermato tra le altre, da Seconda Sezione, n. 34147/15, CED 246630, dopo la legge Cirinnà sulle unioni civili, a seguito della quale è stata modificata la nozione di prossimi congiunti, agli effetti della legge penale, con l'inserimento nell'art. 307 comma 4 cod. pen. -che non continua a con contemplare la figura del convivente more uxorio della parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso SESTA SEZIONE 13 MARZO 2019, N. 11164/2019 RICORRENTE A. ed altri MISURE CAUTELARI REALI Sequestro preventivo Giudicato cautelare Limiti. In materia cautelare il giudicato si forma in conseguenza della impugnazione del provvedimento genetico ma copre solo il dedotto e non anche il deducibile il principio, consolidato in materia cautelare personale trova riscontro anche in materia reale. In tale prospettiva deve dunque ritenersi che assuma rilievo la concreta deduzione di elementi nuovi, non precedentemente esistenti o in concreto non specificamente valutati. La pronunzia si adegua alla recente sentenza delle Sezioni Unite, n. 46201/18, CED 274092 QUINTA SEZIONE 8 MARZO 2019, N. 10360/2019 RICORRENTE O. DELITTI CONTRO LA PERSONA Violenza privata Integrazione Necessità di un quid pluris rispetto alla condotta di violenza o minaccia. L'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 cod. pen. è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa. Esso non è pertanto configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta. Nella specie, è stato ritenuto insussistente il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. nel caso in cui l'agente aveva posto in essere un'azione costrittiva in danno di una persona, separandola da un'altra, della durata di non più di tre o quattro secondi. Tale condotta, per la limitatissima durata temporale della costrizione e per la indeterminatezza dell'effetto secondo la Corte non aveva raggiunto quel requisito minimo di apprezzabilità che consente di ritenere penalmente rilevante il fatto. Di analogo tenore, Quinta Sezione, n. 10132/18, CED 272796 SECONDA SEZIONE 8 MARZO 2019, N. 10222/2019 RICORRENTE C. REATI CONTRO LA FAMIGLIA Maltrattamenti in famiglia Rapporto di coniugio e convivenza more uxorio Differenza. Nel caso di esistenza di rapporto di coniugio il delitto di maltrattamenti può essere consumato anche nel caso in cui la convivenza sia cessata e ciò perché i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione permangono integri anche a seguito del venir meno della convivenza. Nel caso di mera convivenza more uxorio il reato di cui all'art. 572 cod. pen. può essere consumato solo finché la convivenza non sia cessata mentre le azioni violente o persecutorie compiute in epoca successiva possono al più integrare il reato di cui all'art. 612 -bis cod. pen Conforme, Sesta Sezione, n. 308717, CED 272134 SECONDA SEZIONE 5 MARZO 2019, N. 9687/2019 RICORRENTE S. GIUDIZIO. Processo celebrato in absentia Elezione di domicilio nella fase delle indagini presso il difensore di ufficio Rescissione del giudicato Esclusione. In tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l’incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente inammissibilità del ricorso, nel caso in cui risulti che l'imputato abbia, nella fase delle indagini preliminari, eletto domicilio presso il difensore di ufficio, derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento. La pronunzia si inserisce nel solco dell'indirizzo ampiamente dominante, formatosi dopo un iniziale contrasto interpretativo. Conforme, tra le altre, Quarta Sezione, n. 49916/18, CED 273999