RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE 4 MARZO 2019, N. 9278/2019 RICORRENTE M. PROVE. Testimonianza – Falsità Interruzione dell'esame Esclusione. In tema di prova testimoniale, il sistema introdotto dal codice di rito separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia eventualmente deposto il falso, attribuendo al giudice il solo compito di informare il P.M. della notizia di reato, quando ne ravvisi gli estremi in sede di valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto ma l'esame del teste deve essere concluso e non può interrompersi per la ritenuta falsità delle sue dichiarazioni l'interruzione dell'esame nel caso prima del controesame della difesa senza mai riprenderlo viola il diritto alla prova dell'imputato. In nessun caso la testimonianza anche se fosse palesemente falsa può essere interrotta, e mai più ripresa. Infatti, l'interruzione della testimonianza oltre a violare gravemente il contraddittorio, non consente neanche al teste l'eventuale ritrattazione ex art. 376 c.p Conforme, Sesta Sezione, n. 18065/12, CED 252531. QUINTA SEZIONE 1 MARZO 2019, N. 8851/2019 RICORRENTE P. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Autoriciclaggio Impiego in altre attività imprenditoriali da parte del fallito di somme distratte Insufficienza. In tema di autoriciclaggio di somme oggetto di distrazione fallimentare, la condotta sanzionata ex art. 648 ter 1 c.p. non può consistere nel mero trasferimento di dette somme a favore di imprese operative, ma occorre un ' quid pluris ' che denoti l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene. Conforme, Seconda Sezione, n. 30401/18, CED 272970. TERZA SEZIONE 28 FEBBRAIO 2019, N. 8690/2019 RICORRENTE P.M. in proc. C. ATTI DEL GIUDICE. Atto abnorme Convalida dell'arresto da parte del Tribunale in composizione monocratica e rimessione degli atti del GIP a seguito di diversa qualificazione giuridica del reato, ritenuto di competenza collegiale. E' abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, davanti al quale si sia instaurato giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dichiari la nullità di quest'ultimo ed ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché si colloca al di fuori delle ipotesi tassativamente previste e perché determina una stasi processuale non rimuovibile se non con l'impugnazione. Tale principio trova applicazione anche nella fattispecie in cui il Tribunale abbia rimesso gli atti al pubblico ministero, a seguito di dichiarazione di nullità del decreto penale di condanna, per il mancato inserimento nello stesso dell'avviso della facoltà di chiedere, mediante l'opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova, come previsto a seguito della sentenza Corte Cost. n. 201 del 6 luglio 2016. La pronunzia reitera il principio generale affermato, tra le altre, da Prima Sezione, n. 22710/13, CED 256538. QUINTA SEZIONE 27 FEBBRAIO 2019, N. 8545/2019 RICORRENTE D. GIUDIZIO. Prova dichiarativa Acquisizione, a seguito di contestazioni, delle dichiarazioni rese dal teste intimidito Condizioni. Ai fini dell'utilizzo, ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p., delle dichiarazioni predibattimentali del dichiarante, le modalità della deposizione e il contegno tenuto dal teste in dibattimento rientrano fra gli elementi valutabili ai fini dell’accertamento delle indebite pressioni esterne cui è stato sottoposto. La regola interpretativa cui è necessario che il Giudice si conformi deve fondarsi su chiari elementi sintomatici e rivelatori dell'intimidazione subita dal teste, connotati da precisione e persuasività, non potendo ritenersi sufficienti i meri sospetti o soltanto il timore soggettivo di poter essere minacciato, ma non richiede una prova certa oltre ogni ragionevole dubbio. Applicando tali principi la pronunzia ha ritenuto legittima l'acquisizione delle dichiarazioni delle vittime del reato di riduzione in schiavitù, in presenza di rilevanti divergenze tra le dichiarazioni accusatorie rese nel corso delle indagini e quelle -estremamente ridimensionate pronunziate in dibattimento, in uno con delle pesantissime violenze e costrizioni cui le dichiaranti erano state in passato obbligate ad opera degli imputati, oggetto dell'imputazione. La pronunzia reitera principi affermati, tra le altre da Sesta Sezione, n. 22555/17, CED 270155. TERZA SEZIONE 27 FEBBRAIO 2019, N. 8533/2019 RICORRENTE P. MISURE CAUTELARI REALI. Sequestro probatorio Interesse dell'imputato a proporre richiesta di riesame Consistenza. L’indagato è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Tale interesse non è invece ravvisabile nella rimozione del provvedimento per evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile, nè in una pronuncia sull'insussistenza del ' fumus commissi delicti' , attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito. Questione controversa. La pronunzia segue l'indirizzo espresso, tra le altre, da Terza Sezione, n. 47313/17, CED 271231. Contra Quinta Sezione, n. 8207/18, CED 272273.