RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE 26 FEBBRAIO 2019, N. 8454/2019 RICORRENTE D. REATO E PENA. Sospensione condizionale Subordinata al risarcimento dei danni non liquidati nella sentenza di condanna Illegittimità. E' illegittima, in applicazione dei principi di legalità e tassatività che escludono la sottoposizione del beneficio ad obblighi diversi da quelli previsti dall'art. 165 c.p. la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento dei danni, nel caso in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del predetto danno, giacché la disposizione di cui all'art. 165 c.p., attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale Conforme, Quinta Sezione, n. 48517/11, CED 251708. TERZA SEZIONE 25 FEBBRAIO 2019, N. 8075/2019 RICORRENTE F. MISURE CAUTELARI REALI. Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente Reati fiscali Irrilevanza della volontà del contribuente di estinguere il debito tributario ed il fatto che lo stia facendo. La persistente natura obbligatoria e sanzionatoria della confisca per equivalente comporta che, ai fini dell'adozione del sequestro preventivo, il giudice è tenuto esclusivamente ad accertare la astratta confiscabilità del bene, esulando dal suo orizzonte decisorio la volontà del contribuente di estinguere il debito, il fatto che lo stia pagando e la positiva prognosi di adempimento. Il fatto che il d.lgs. n. 158 del 2015 abbia introdotto nuove cause di non punibilità per i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000 e rigide scansioni procedurali per il pagamento del debito tributario, non muta, infatti, la natura del sequestro, né della confisca in funzione della quale esso viene disposto, non essendo il giudice dotato al riguardo di alcuna discrezionalità, atteso che la natura e finalità del provvedimento da adottare non gliela attribuiscono. Conforme, tra le altre, Terza Sezione, n. 42470/16, CED 268384. QUINTA SEZIONE 21 FEBBRAIO 2019, N. 7900/2019 RICORRENTE P.G. in proc. P. DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA . Falsificazione di atto pubblico straniero Rilevanza penale Condizioni. Gli atti pubblici stranieri ricevono tutela attraverso la incriminazione del falso documentale, purché siano idonei a produrre un qualsiasi effetto nell'ordinamento giuridico italiano. Ciò premesso integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. la formazione di una falsa attestazione della avvenuta revisione di un autoveicolo con esito positivo, apparentemente emesso dalle autorità bulgare. Deve infatti riconoscersi alla revisione attestata su carte di circolazione di veicoli con targa estera ed eseguita nel Paese di immatricolazione, la stessa validità e lo stesso rilievo giuridico, delle medesime attestazioni rilasciate dalle autorità competenti in Italia per veicoli immatricolati nel nostro Paese. Ciò in quanto, da un lato, i conducenti in circolazione internazionale devono poter provare di essere stati sottoposti ai prescritti controlli tecnici, dall'altro le autorità competenti devono poter verificare che ogni veicolo circolante sia nelle condizioni tecniche di massima efficienza al fine di garantire elevati standard di sicurezza nella circolazione e di tutela contro emissioni inquinanti. Non risultano precedenti in termini. TERZA SEZIONE 20 FEBBRAIO 2019, N. 7649/2019 RICORRENTE F. REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI. Coltivazione di cannabis Casi di liceità della condotta Posizione del coltivatore Posizione del commerciante. La coltivazione di canapa è lecita se sono congiuntamente rispettati tre requisiti 1 deve trattarsi di una delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo europeo delle varietà delle specie di piante agricole, che si caratterizzano per il basso dosaggio di THC 2 la percentuale di THC presente nella canapa non deve essere superiore allo 0,2% 3 la coltivazione deve essere finalizzata alla realizzazione dei prodotti espressamente e tassativamente indicati nell'art. 2, comma 2, l. n. 242/2016. Rispettate queste condizioni, ne deriva che è lecita non solo la coltivazione ma, quale logico corollario, anche la commercializzazione dei prodotti da essa derivati. Per quanto riguarda la posizione del coltivatore, se la percentuale di THC contenuta nella piante oscilla tra 0,2% e 0,6% egli non avrà diritto ai finanziamenti europei ma ciò non comporta, nei suoi confronti, alcuna responsabilità penale nel caso in cui il THC abbia un effetto drogante ove la percentuale di THC superi la soglia dello 0,6%, ciò che comporta l'effetto drogante, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione della coltivazione, ma, anche in tal caso, è esclusa la responsabilità dell'agricoltore , purché abbia scrupolosamente rispettato le disposizioni di legge. La ratio di tali disposizioni è di intuitiva evidenza non può essere addebitato all'agricoltore un fatto dì cui non ha il dominio, non potendo egli né controllare né prevedere che le sementi acquistate, sebbene appartenenti alle varietà aventi un basso contenuto di THC non superiore allo 0.2% , durante la coltivazione sviluppino una percentuale di principio attivo idoneo a produrre un effetto drogante rilevabile. Per quanto riguarda il commerciante di prodotti a base di canapa, egli va esente da responsabilità penale ricorrendo le condizioni sopra indicate. In applicazione dei principi generali, può configurarsi nei suoi confronti, dal punto di vista oggettivo, il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 solo se la percentuale di THC rinvenuta nei prodotti è tale da provocare un effetto stupefacente o psicotropo, e ferma restando l'indagine in ordine all'elemento soggettivo del reato. La previsione espressa di esonero di responsabilità nel caso di superamento del limite dello 0,2% di THC presente nelle piante riguarda solamente l'agricoltore, sicché nei confronti del commerciante di prodotti a base di canapa trovano applicazione i principi generali. La pronunzia fa proprio l'indirizzo innovativo di cui alla recentissima, Sesta Sezione, n. 4920/19, con importanti specificazioni. La questione è stata poi rimessa alle Sezioni Unite da Quarta Sezione, n. 8654/19.