RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE 29 GENNAIO 2018, N. 4419/2019 RICORRENTE O. DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA. Biglietti contraffatti di una partita di calcio - Riproduzione attraverso fotocopia confondibile con l'originale. Integra il delitto di cui all'art. 469 c.p. contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione e uso della cosa contraffatta la condotta di colui che utilizza un biglietto di una partita di calcio con il sigillo fiscale contraffatto, posto che per impronta di pubblica autenticazione o certificazione si intende non solo quella proveniente da un ente pubblico, ma anche quella imposta dalla legge su determinati beni al fine di garantire al fruitore la autenticità della provenienza e della correlativa certificazione. Non è necessario che l'impronta contraffatta si concretizzi in un simbolo, atteso che nessuna disposizione normativa nega rilevanza a contrassegni di altro tipo, come quelli raffiguranti caratteri alfabetici o numerici. Deve ritenersi che anche la riproduzione attraverso la fotocopia possa integrare una condotta di falsificazione ogni volta che la riproduzione sia fedele al punto da riprodurre un documento confondibile con l'originale, ovvero dotato di una concreta efficacia decettiva. Nel caso di specie, la mancanza di giustificazioni in ordine alla detenzione dei biglietti falsificati e la negazione di avere posseduto i titoli originali hanno impedito alla Corte di merito di ritenere che l'imputato avesse posto in essere la contraffazione, con conseguente rilevazione degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, integrato dal possesso di beni provento di reato e dalla assenza di giustificazioni circa la detenzione. Conforme, Quinta Sezione, n. 24276/15, CED. 263836. SECONDA SEZIONE 29 GENNAIO 2018, N. 4424/2019 RICORRENTE P. MISURE CAUTELARI REALI. Sequestro preventivo - Legittimazione ad impugnare - Titolare di diritto di credito nei confronti del destinatario della misura - Esclusione. In tema di sequestro preventivo il terzo che vanti nei confronti dell'indagato un diritto di credito non ha alcuna legittimazione ad impugnare il sequestro preventivo al fine di ottenere la liberazione dei beni e quindi il pagamento di quanto spettantegli. Di conseguenza, deve ritenersi privo di alcuna legittimazione anche il legatario che impugni il sequestro preventivo disposto a carico dell'erede, in quanto il diritto da lui vantato è un semplice diritto di credito. Non risultano precedenti in termini. SESTA SEZIONE 29 GENNAIO 2018, N. 4457/2019 RICORRENTE D. REATO. Cause di giustificazione - Reazione legittima ad atti arbitrari del p.u. - Configurabile anche a livello putativo. La causa di non punibilità prevista dall'art. 393- bis c.p. deve essere qualificata come una scriminante in senso tecnico, ed inquadrata come un vero e proprio diritto soggettivo del privato costituzionalmente tutelato alla resistenza individuale al sopruso subito, che rende pertanto ad ogni effetto il fatto penalmente lecito una sorta quindi di diritto alla resistenza o alla reazione riconosciuta dall'ordinamento, originato dalla necessità di ricostruire, a seguito dell'atto arbitrario del pubblico agente, il corretto rapporto Stato-individuo, al quale devono essere riconosciuti tutti i requisiti e gli effetti propri delle scriminanti. Tra questi ultimi, in particolare la rilevanza dell'erronea supposizione circa l'esistenza della scriminante, ex art. 59, comma 4, c.p Quel che va ribadito, peraltro, è che non può venire in considerazione l'errore del privato se non nella forma di errore sul fatto, non potendo essere invocata la scriminante putativa quando l'errore dell'agente si traduca in definitiva in un errore di diritto. Non potrà pertanto rilevare l'errore del privato nel qualificare come arbitrario un atto in realtà legittimo, posto che l'errore in tal caso, come si è già detto in precedenza, verrebbe a rendere scusabile l'errore di diritto, sfociante nell'erronea e inescusabile convinzione che la situazione nella quale l'agente si trova ad operare rientri tra quelle cui l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia scriminante Diverso è invece il caso in cui l'errore sia caduto invece sul fatto, determinando nell'agente la giustificata e ragionevole persuasione di trovarsi di fronte ad un atto arbitrario il privato, a causa dell'errore, deve invero ritenere di versare concretamente in una situazione di fatto, che se effettiva, renderebbe applicabile la causa di giustificazione. La pronunzia si pone in contrasto con l'indirizzo assolutamente dominante, che esclude in radice la possibilità dell'applicazione dell'art. 59, ult. comma, c.p. cfr., per tutte, Sesta Sezione, n. 31288/17, CED 270859 . SESTA SEZIONE 31 GENNAIO 2019, N. 4920/2019 RICORRENTE C. REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI. Cessione di sostanze stupefacenti - Commercializzazione delle infiorescenze di cannabis sativa - Casi di liceità della condotta. La liceità della coltivazione della cannabis alla stregua della legge n. 242/2016, determina la liceità dei suoi prodotti contenenti un principio attivo THD inferiore allo 0.6 %, nel senso che non possono più considerarsi ai fini giuridici , sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del d.P.R. 309 del 1990, al pari di altre varietà vegetali che non rientrano tra quelle inserite nelle tabelle allegate al predetto d.P.R Vale, al riguardo, il principio generale secondo il quale la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceità deve, in assenza di specifici divieti o controlli preventivi previsti dalla legge, ritenersi consentita nell'ambito del generale potere delle persone di agire per il soddisfacimento dei loro interessi. Inoltre, la posizione di chi sia trovato dagli organi di polizia in possesso di sostanza che risulti provenire dalla commercializzazione di prodotti delle coltivazioni previste dalla l. n. 242/2016 è quella di un soggetto che fruisce liberamente di un bene lecito. Su queste basi, se il rivenditore di infiorescenze di cannabis provenienti dalle coltivazioni considerate dalla l. n. 242/2016 è in grado di documentare la provenienza lecita della sostanza, il sequestro probatorio delle infiorescenze, al fine di effettuare successive analisi, può giustificarsi solo se emergono specifici elementi di valutazione che rendano ragionevole dubitare della veridicità dei dati offerti e lascino ipotizzare la sussistenza di un reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. La pronunzia si pone in contrasto con l'indirizzo assolutamente dominante, secondo cui la presenza di un principio attivo sino allo 0.6% è consentita solo per i coltivatori non anche per chi commerci i prodotti derivati dalla cannabis cfr. tra le altre, Sesta Sezione, n. 56737/18 non mass. .