RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE 8 GENNAIO 2019, N. 372/2019 RICORRENTE R. REATI CONTRO LA PERSONA. Interferenze illecite nella vita privata Intrusione indebita nell’altrui dimora -Fattispecie. Ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 615 ter c.p. non è sufficiente che la condotta abbia ad oggetto immagini che riguardino atti che si svolgano in uno dei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., ma è anche necessario che tale condotta sia posta in essere ‘indebitamente’ e quindi avvenga in contrasto od eludendo, clandestinamente o con inganno, la volontà di chi abbia il diritto di escludere dal luogo l’autore delle riprese. Se dunque l’azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, possa essere liberamente osservata da estranei nella specie per mancanza di tende alle finestre , senza ricorrere a particolari accorgimenti, non si configura una lesione della riservatezza del titolare del domicilio. Il principio è controverso. Parzialmente conforme, Sesta Sezione, n. 6962/03. Contra, tra le altre, Quinta Sezione, n. 39827/06 non mass., che distingue il diritto di veduta dall'utilizzo di strumenti di ripresa il diritto di documentazione dei fatti di vita privata altrui non espressamente riconosciuto nel nostro ordinamento può ammettersi, essenzialmente, soltanto in presenza del consenso dell'avente diritto. SESTA SEZIONE 4 GENNAIO 2019, N. 166/2019 RICORRENTE A. IMPUGNAZIONI. Atto di appello spedito attraverso un servizio di recapito privato Valutazione della tempestività dell'impugnazione.§ In tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, ove l'impugnazione sia presentata a mezzo di servizio postale privato, la stessa in base al disposto dell'art. 583, comma 2, c.p.p. si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata contenente l'atto di impugnazione ne consegue che, ai fini della valutazione della tempestività dell' impugnazione, è solo alla data di spedizione della raccomandata che deve aversi riguardo e non a quella diversa ed antecedente , di materiale ritiro della stessa da parte dell'agente postale privato, restando a carico dell'impugnante il rischio che l'atto di impugnazione, consegnato o spedito in tempo utile all'agente postale privato e spedito al giudice dal servizio di recapito privato dopo la scadenza del termine di impugnazione, sia dichiarata inammissibile per tardività. Conforme, Terza Sezione, n. 45697/15, CED 265260. QUARTA SEZIONE 3 GENNAIO 2019, N. 146/2019 RICORRENTE B. TERMINI PROCESSUALI. Sospensione dei termini durante il periodo feriale Deroga nei procedimenti per reati di criminalità organizzata Ambito di applicazione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 240 bis , comma 2, disp. coord. c.p.p., che prevede l'esclusione della sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quest'ultima nozione identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, ma qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., correlata alle attività criminose più diverse. L'anzidetta deroga riguarda anche le procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali, anche se disposte per reati diversi rispetto a quello associativo nel quale il soggetto sia coinvolto. Nel caso di specie è stato dichiarato inefficace il sequestro preventivo relativo al profitto di reati tributari disposto nei confronti di persona indagata del delitto di associazione per delinquere finalizzato all'evasione fiscale, per violazione da parte del tribunale del riesame della misura cautelare reale, del termine perentorio di cui al combinato disposto degli artt. 324, comma 7 e 309, commi 9 e 10, c.p.p., non soggetto, per le ragioni suddette a sospensione nel periodo feriale. La pronunzia applica essenzialmente i principi affermati da Sezioni Unite n. 37501/10, CED 247993. QUARTA SEZIONE 3 GENNAIO 2019, N. 109/2019 RICORRENTE T. REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI. Pluralità di cessioni di sostanze stupefacenti nel medesimo contesto spazio-temporale Reato unico. In caso di pluralità di cessioni di sostanze stupefacenti, quando vi sia un' apprezzabile diversità spaziale e temporale, con una soluzione di continuità delle condotte, ancorché ad esempio realizzate nello stesso giorno, si è di fronte a più fatti costituenti ciascuno un reato, per i quali andrà evidentemente valutato, ai fini di cui all'art. 81 c.p. se sono stati realizzati in esecuzione del medesimo disegno criminoso. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi nel caso in cui più cessioni nella specie due siano avvenute nello stesso luogo l'abitazione dell'imputato , a distanza di pochi minuti l'una dall'altra. In tal caso, infatti, non c'è quell'apprezzabile soluzione di continuità nell'agire delittuoso del reo che possa far dire che ci troviamo di fronte a due reati diversi, ciascuno caratterizzato da un'autonoma volizione criminosa. È evidente, peraltro, che il fatto che ci si sia trovati di fronte a più cessioni, a soggetti diversi, di sostanze diverse, potrà -ed anzi dovrà essere dal giudice di merito valutato ai fini della quantificazione della pena che la forbice sanzionatoria della norma gli mette a disposizione. La pronunzia non sembra in linea con consolidati indirizzi interpretativi. Non risultano precedenti in termini.