RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SESTA SEZIONE 13 DICEMBRE 2018, N. 56080/2018 RICORRENTE G. DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE Reato di cui all'art. 570 bis cod.penumero Si configura anche nei confronti dell'ex convivente che non versi il contributo al mantenimento al figlio nato fuori dal matrimonio. L'unica interpretazione sistematicamente coerente e costituzionalmente compatibile, è quella della applicazione dell'art. 570 -bis cod. penumero anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori del matrimonio. Utilizzando gli strumenti interpretativi è infatti possibile non limitarsi al mero dato letterale dell'art. 570 bis cod. penumero , che prevede quale soggetto attivo il coniuge , ricomprendendo nell'alveo del penalmente rilevante anche le condotte poste in essere dai genitori privi della qualità di coniuge, salvaguardando al contempo ¡I divieto di analogia in malam partem. L'intervento normativo che ha condotto all'introduzione della riserva di codice si è espressamente fondato sul principio della mera trasposizione di fattispecie incriminatrici, già esistenti nella legislazione speciale, all'interno del codice penale. Tale indicazione, che costituiva un espresso limite per il legislatore delegato, può essere rispettata solo giungendo alla conclusione della perdurante integrazione del reato di cui all'art. 570 -bis cod. penumero anche nel caso in cui la condotta sia posta in essere dal mero convivente non coniugato. In particolare, deve ritenersi che l'art. 4 legge numero 54 del 2006, pur a seguito degli interventi che hanno avuto ad oggetto l'assetto originario della normativa, sia rimasto in vigore e, con specifico riguardo all'ambito penale, funga da clausola di estensione della responsabilità penale per l'omesso adempimento degli obblighi nascenti dall'affidamento condiviso anche nei confronti dei genitori di figli nati al di fuori del matrimonio. Il rinvio contenuto nell'art. 4 alla 'presente legge' deve essere, pertanto, inteso non già come un rinvio statico recettizio al dato formale e, quindi, all'art. 3 della stessa legge, effettivamente abrogato, bensì come un rinvio dinamico non recettizio al contenuto dell'art. 3 , trasfuso nell'art. 570-bis cod. penumero . Non risultano precedenti. QUINTA SEZIONE 10 DICEMBRE 2018, N. 55261/2018 RICORRENTE P.M. in proc. Z. ATTI DEL GIUDICE Atto abnorme Convalida dell'arresto da parte del Tribunale in composizione monocratica e rimessione degli atti del G.I.P. a seguito di diversa qualificazione giuridica del reato, ritenuto di competenza collegiale. E' atto abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, la decisione del Tribunale in composizione monocratica che, investito della convalida di arresto e del giudizio direttissimo nei confronti di persona imputata di lesioni gravi, dopo aver convalidato l'arresto e applicato la misura della custodia cautelare, ipotizzando un tentato omicidio, trasmetta al giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale gli atti sia del sub-procedimento cautelare ex art. 27 cod. proc. penumero , sia del procedimento principale. La pronunzia, con perspicua motivazione, spiega che il tribunale monocratico, quando ritenga di riqualificare il fatto in termini tali da farlo rientrare nella cognizione del tribunale collegiale, deve a convalidare l'arresto e applicare la misura cautelare, senza fare ricorso all'art. 27 cod. proc. penumero b trasmettere gli atti, con ordinanza, al tribunale in composizione collegiale ex art. 33 -septies, comma 1, cod. proc. penumero , per la prosecuzione del giudizio, senza regressione di fase. Nella specie il tribunale aveva invece erroneamente disposto quanto alla misura cautelare, la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 27 cod. proc. penumero , laddove si sarebbe dovuto astenere dall'adottare qualunque provvedimento dopo l'applicazione della misura cautelare per il reato diversamente qualificato quanto al procedimento principale, la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari invece di trasmettere gli atti al tribunale in composizione collegiale ex art. 33 septies comma 1 cod. proc. penumero Il provvedimento ex art. 27 cod. proc. penumero , concernente la misura cautelare, è erroneo, ma non abnorme, poiché costituisce esercizio di un potere di cui il giudice comunque dispone. Di contro è abnorme il provvedimento con cui il Tribunale monocratico ha fatto regredire il procedimento dalla fase del giudizio, ritualmente instaurato, a quella delle indagini preliminari, peraltro disponendo la restituzione degli atti non al pubblico ministero, ma al giudice per le indagini preliminari, che non ha alcun potere propulsivo al riguardo. A mente dell'art. 452, comma 1, cod. proc. penumero , una volta convalidato l'arresto, fuori dai casi di incompetenza, il giudice può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero mai comunque al giudice per le indagini preliminari solo quando il giudizio direttissimo risulti promosso fuori dai casi previsti dall'art. 449 cod. proc. penumero Si versa, dunque, in un'ipotesi di regresso atipico del procedimento che comporta l'abnormità del relativo provvedimento, in quanto conseguente ad un atto adottato dal giudice in carenza di potere. Non risultano precedenti in termini. TERZA SEZIONE 10 DICEMBRE 2018, N. 55015/2018 RICORRENTE P.G. in proc. C. ESECUZIONE Illegittimità costituzionale parziale della norma incriminatrice Giudicato penale e poteri del giudice dell'esecuzione. In tema di esecuzione, il giudice, adito con istanza di revoca della sentenza definitiva di condanna a seguito della sopravvenuta dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1 bis, d.lgs. numero 42 del 2004, in materia di reati paesaggistici, deve dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato oggetto della predetta sentenza, riqualificato come contravvenzione, ai sensi dei comma primo della norma citata, qualora la prescrizione sia maturata in pendenza del procedimento di cognizione e fatti salvi i rapporti ormai esauriti. La pronunzia applica all'ipotesi concreta i principi generali innovativi affermati da Sezioni Unite, numero 18821/13, CED 258650.