RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE 23 NOVEMBRE 2018, N. 52867/2018 RICORRENTE P.M. in proc. O. ed altro ESECUZIONE PENALE. Giudice dell'esecuzione Ordine di demolizione di immobile abusivo Sopravvenuta istanza di condono o sanatoria – Sospensione Condizioni. In tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare a il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento b la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo ne! caso di un suo rapido esaurimento. Sulla base di tali principi, la pronunzia in rassegna ha annullato senza rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva disposto la sospensione del procedimento esecutivo in esito a nota dell'amministrazione comunale, che dava conto della condonabilità di quasi l'intero immobile previa verifica della congruità dell'oblazione versata ed in ragione della disponibilità della parte privata a provvedere alla demolizione delle opere non condonabili. In tal modo -rileva la Corte senza alcuna concreta verifica nei termini di cui sopra, ed anzi affidando in sostanza la definizione della pratica amministrativa anche alla mera volontà del privato di demolire quanto non condonabile, l'ordinanza impugnata ha inteso sospendere l'esecuzione a tempo indeterminato, rendendo allo stato impossibile, o comunque rinviando indefinitamente, l'attuazione del dictum giurisdizionale. Conforme, tra le altre Terza Sezione, n. 9145/15, CED 265763. SECONDA SEZIONE 19 NOVEMBRE 2018, N. 52079/2018 RICORRENTE A. GIUDICATO PROGRESSIVO. Ricorso ammissibile e fondato limitatamente al beneficio della non menzione Decorso del termine di prescrizione del reato Irrilevanza. Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale non attiene al piano del trattamento sanzionatorio, ma comporta esclusivamente una limitazione degli effetti della condanna mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, cosicché l'annullamento della sentenza di merito limitatamente alle questioni che attengono al suddetto beneficio determina la irrevocabilità della condanna sui capi relativi ai reati contestati e preclude la rilevabilità, anche per il giudice del rinvio, della prescrizione medio tempore maturata. Conforme, tra le altre, Terza Sezione, n. 13740/18, CED 272590. TERZA SEZIONE 16 NOVEMBRE 2018, N. 51848/2018 RICORRENTE P. PROVA. Assunzione delle dichiarazioni di minore vittima di abusi sessuali Violazione dei criteri dettati dalla c.d. Carta di Noto Conseguenze. La c.d. Carta di Noto non ha valore normativo e contiene meri suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso. Va pertanto esclusa ogni conseguenza per l’eventuale inosservanza delle metodiche in essa suggerite, se non trasfuse in disposizioni del codice di rito con relativa disciplina degli effetti in tali ipotesi. Sussiste peraltro l’obbligo, per il giudice, di indicare le ragioni per le quali, secondo il suo libero ma non arbitrario convincimento, ritenga comunque attendibile la prova dichiarativa, dovendo adempiere ad un onere motivazionale sul punto tanto più stringente quanto più grave e patente sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle citate linee guida. Conforme, Terza Sezione, n. 5754/14, CED 259133. SEZIONI UNITE 15 NOVEMBRE 2018, N. 51815/2018 RICORRENTE M. DELITTI CONTRO LA PERSONA. Pornografia minorile Produzione di materiale pedopornografico Accertamento del pericolo di diffusione Non necessario. Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 600 ter , comma 1, n. 1 , c.p., con riferimento alla condotta di produzione di materiale pedopornografico, non è più necessario, viste le nuove formulazioni della disposizione introdotte a partire dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, l'accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale. La pronunzia evidenzia che il requisito del pericolo concreto di diffusione del materiale, se poteva fungere da guida per l'interprete all'inizio degli anni '2000, è diventato oggi anacronistico, a causa della pervasiva influenza delle moderne tecnologie della comunicazione, che ha portato alla diffusione di cellulari smartphone, tablet e computer dotati di fotocamera incorporata, e ha reso normali il collegamento a internet e l'utilizzazione di programmi di condivisione e reti sociali. Ne deriva che il riferimento al presupposto del pericolo concreto di diffusione del materiale realizzato ha oggi scarso significato, essendo ormai potenzialmente diffusiva qualsiasi produzione di immagini o video. Il superamento dell'orientamento largamente maggioritario rappresenta, inoltre, la logica conseguenza dell'evoluzione legislativa, che ha trovato il suo logico completamento con l'introduzione, ad opera, della l. n. 172/2012, della definizione di pornografia minorile”, riferita ad ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. Proprio l'introduzione di tale definizione chiarisce che oggetto della tutela penale sono l'immagine, la dignità e il corretto sviluppo sessuale del minore ciò che consente di ricostruire la fattispecie in esame in termini di illecito di danno, perché l'utilizzazione del minore nella realizzazione di materiale pornografico compromette di per sé il bene giuridico consumando l'offesa che il legislatore mira ad evitare. La pronunzia capovolge l'orientamento consolidatosi a seguito di Sezioni Unite, n. 13/00, CED 216337, seguito in modo costante dalle sezioni semplici, che riteneva necessario ai fini della integrazione del reato la prova di un concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto.