RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE 2 NOVEMBRE 2018, N. 49918/2018 RICORRENTE P.M. in proc. I. ATTI DEL GIUDICE. Atto abnorme Ordine di imputazione coatta per reati diversi da quelli per i quali il P.M. ha richiesto l'archiviazione. E' abnorme il provvedimento con il quale il giudice, dopo l'ammissione del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, e in difetto dell'assunzione di nuovi elementi di prova, ex art. 441, comma 5, c.p.p., disponga, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo che la configurabilità di circostanza aggravante diversa da quella contestata determini la diversità del fatto contestato. La diversità del fatto, rilevante ai fini del rispetto del principio di necessaria corrispondenza tra quello contestato e quello ritenuto in sentenza, si realizza nel caso in cui l'immutazione riguardi le componenti essenziali della fattispecie naturalistica condotta, nesso causale ed evento , di talché l'imputato viene ritenuto responsabile di un'ipotesi storica difforme, rispetto a quella contestata. Secondo il diritto vivente, detto assunto trova fondamento nel disposto di cui all'art. 649, c.p.p., laddove è espressamente stabilito che il divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto opera anche se variano le circostanze del reato. Rispetto al divieto sancito dall'art. 649 c.p.p. si è comunque in presenza di un 'medesimo fatto', anche in caso di modifica degli elementi circostanziali, per cui la configurabilità di nuove o diverse circostanze aggravanti, rispetto ai termini della originaria contestazione, non vale ad integrare la nozione di fatto diverso, di cui all'art. 521, comma 2, c.p.p In applicazione del suddetto principio, la pronunzia perviene alla conclusione che la disposta trasmissione degli atti al pubblico ministero a causa della ritenuta configurabilità di una diversa circostanza aggravante, in riferimento al furto di energia elettrica in addebito, abbia determinato una regressione del procedimento, foriera di una stasi processuale, configurabile come ipotesi di abnormità funzionale dell'atto. La pronunzia richiama principi affermati in Prima Sezione, n. 25882/15, CED 263941 Quarta Sezione, n. 31446/08, CED 240896. SESTA SEZIONE 31 OTTOBRE 2018, N. 49855/2018 RICORRENTE P. AVVOCATO. Difensore di ufficio Sostituzione 'di fatto' da parte del giudice Nullità a regime intermedio Sanatoria. La sostituzione di fatto del difensore d'ufficio già nominato, in assenza di nuova e formale nomina e della revoca del sostituito, determina una nullità a regime intermedio, la quale è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p., immediatamente dopo il suo prodursi. La pronunzia evidenzia la differenza ontologica tra l'ipotesi di notifica effettuata al difensore d'ufficio, nonostante la tempestiva nomina da parte dell'imputato/indagato di un difensore di fiducia, integrante nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c e 179, dal caso in esame, di designazione di altro legale d'ufficio, e conseguente avviso di udienza allo stesso, e in luogo di quello precedentemente nominato. E' evidente la radicale diversità delle fattispecie testé richiamate, atteso che, nell'un caso, in nessun modo è consentito al giudice di derogare alla nomina esistente del difensore di fiducia da parte dell'imputato/indagato, mentre, nell'altro, la designazione di altro legale d'ufficio in luogo di quello precedentemente nominato è consentita dalla legge, ancorché subordinatamente alla presenza di validi motivi, la cui mancata allegazione rende l'atto invalido, ma non certamente 'tamquam non esset' . In termini, Quinta Sezione, n. 38381/17, CED 271116 PRIMA SEZIONE 25 OTTOBRE 2018, N. 48862/2018 RICORRENTE S. AVVOCATO. Difensore Sostituto Designazione orale – Ammissibilità. Il difensore di fiducia e quello di ufficio possono nominare un sostituto con dichiarazione che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 96, comma 2, c.p.p., e 34 disp. att. c.p.p., deve essere fatta verbalmente all'autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. Già la previsione codicistica è nel senso di escludere forme rigorose nella modalità di designazione del sostituto, potendo manifestarsi la sottesa volontà anche oralmente, nel quale caso occorrendo soltanto a norma degli arti. 134, comma 1, e 141, comma 1, c.p.p., e 27, comma 1, lett. a , disp. att. c.p.p. procedere alla sua documentazione mediante processo verbale. E' pur vero che l'ordinamento professionale, ed in particolare la prescrizione di cui all'art. 9 r.d.l. n. 1578/1933, conv. dalla l. n. 36/1934, prevedeva la necessità che il sostituto fosse munito di delega scritta del difensore titolare, consegnata all'autorità procedente o trasmessa per raccomandata. Detto ordinamento è stato tuttavia riformato, per effetto della l. n. 247/2012. L'art. 14 di essa, intitolato 'Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni', prevede, tra l'altro, che l'avvocato possa farsi sostituire da un altro avvocato, o praticante abilitato, con incarico verbale nel primo caso, e scritto nel secondo comma 2 . Tali considerazioni inducono a ritenere tacitamente abrogato, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti l'art. 9 r.d.l. n. 1578/1933, sopra citato abrogazione alla luce della quale gli art. 96, comma 2, c.p.p., e 34 disp. att. c.p.p., debbono essere ormai interpretati nel senso che il difensore titolare possa farsi sostituire per l'udienza, o per l'atto processuale da compiere, conferendo incarico anche solo orale al difensore sostituto, senza essere necessariamente ivi presente, e senza altro onere diverso dalla formale dichiarazione davanti al giudice e raccolta a verbale del conferitario di averlo ricevuto ferme le sue responsabilità di ordine penale, civile e deontologico, per il caso di dichiarazione mendace. La pronunzia fornisce un importante contributo di chiarezza, riaffermando un orientamento consolidato cfr. Sesta Sezione, n. 54041/17, CED 271715 , recentemente negato da Quinta Sezione, n. 26606/18, CED 273304, secondo cui, invece, la delega prevista dall’art. 102 c.p.p. deve essere conferita necessariamente per iscritto