RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SESTA SEZIONE 16 OTTOBRE 2018, N. 47026/18 RICORRENTE P.C. in proc. V. REATI CONTRO L'A.G Patrocinio infedele - Pendenza di un procedimento dinanzi all'A.G. - Elemento costitutivo del reato. Per la sussistenza del reato di patrocinio infedele è necessaria, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria nell'ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato, anche se la condotta non deve necessariamente estrinsecarsi in atti o comportamenti processuali. Deve pertanto escludersi l'applicazione dell'art. 380 c.p. nel caso in cui la condotta infedele si riferisca a procedure non pendenti davanti all'autorità giudiziaria, ancorché poste in essere prima dell’instaurazione del procedimento e ad esso prodromiche, ferme restando le eventuali responsabilità civilistiche per inadempimento del contratto di prestazione d'opera. La pronunzia si inserisce nel solco del filone giurisprudenziale più recente cfr. Sesta Sezione, n. 29783/17, CED 270638 . Contra, tra le altre, Seconda Sezione, n. 13489/05, CED 231159. SESTA SEZIONE 15 OTTOBRE 2018, N. 46801/18 RICORRENTE S. MISURE CAUTELARI PERSONALI. Udienza del riesame - Omessa traduzione del ricorrente che ne abbia fatto richiesta – Nullità - Condizioni e Limiti. Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale, che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale ai sensi dell'art. 309, comma 8- bis , c.p.p., deve formularne istanza, personalmente o a mezzo del difensore, nella richiesta di riesame. La seconda parte dell'art. 309, comma 8- bis , infatti, introdotta dall'art. 11, comma 2, l. 16 aprile 2015, n. 47, è esplicita nel prevedere che solo l'indagato che ne faccia richiesta ai sensi del comma 6 nella istanza di riesame - anch'esso aggiunto in parte qua dall'art. 11, comma 1, della stessa legge - ha diritto di comparire. Seppure l'attuale normativa non escluda in maniera tassativa la possibilità che, a seguito di richiesta formulata anche al di fuori della istanza di riesame, il Tribunale possa comunque provvedere a disporne la traduzione, tanto non risulta costituire, come esplicitamente enunciato dalla citata norma, un diritto la cui violazione sia idonea a determinare la sanzione della nullità ex art. 178, comma 1, lett. c , c.p.p Il diritto di partecipazione dell’indagato al procedimento di riesame è, infatti, condizionato , in quanto correlato alle modalità espressamente definite dalla legge art. 309, comma 6, c.p.p. , ed implica che la mancata traduzione dell’istante determini la nullità assoluta ed insanabile dell’udienza. Come espressamente enunciato dalla norma, quindi, solo se richiesto in sede di riesame sussiste il diritto a partecipare, evenienza che trasforma l'udienza a partecipazione necessaria in ogni caso, la mancata traduzione del soggetto in vinculis che ne abbia fatto rituale e tempestiva richiesta determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., da cui non consegue l'inefficacia della misura cautelare adottata. La questione è controversa. Nel senso della pronunzia in rassegna, che valorizza il tenore letterale della norma, Seconda Sezione, n. 12854/18, CED 272467. Contra, tra le altre, Seconda Sezione, n. 36160/17, CED 270683, che non reputa perentoria la disposizione di cui ai commi 6 ed 8-bis dell'art. 309 cod. proc. pen., la cui formulazione, pertanto, non legittimerebbe un'interpretazione tesa a configurare una decadenza dall'esercizio di un diritto fondamentale nell'ipotesi in cui l’interessato abbia formulato la richiesta di esercizio del diritto con atto diverso, ma che si riveli comunque tempestivo. QUARTA SEZIONE 12 OTTOBRE 2018, N. 46446/18 RICORRENTE C. GRATUITO PATROCINIO. Reddito computabile ai fini dell'ammissione del gratuito patrocinio - Reddito di familiari conviventi - Condizioni. In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e, dunque, da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza dì ammissione il reddito dei familiari conviventi, fatta eccezione per il caso in cui opera la disciplina di cui al comma 4 dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi . Nella specie la Corte, preso atto che il reato rispetto al quale c'era stata l'ammissione al beneficio non era quello di maltrattamenti in famiglia, ma di furto commesso da soggetti diversi dai familiari del beneficiario, ha ritenuto irrilevante l'asserita sussistenza di rapporti conflittuali con i conviventi. La pronunzia reitera il principio affermato, tra le altre, da Quarta Sezione, n. 15715/15, CED 26315301.