RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE 27 SETTEMBRE 2018, N. 42500/2018 RICORRENTE B. REATO. Concorso di più circostanze ad effetto speciale - Pene eterogenee - Individuazione del genere di pena applicabile a titolo di aumento ex art. 63 comma 4 c.p. - Ipotesi di reato pluriaggravato di guida in stato di ebbrezza. In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica di cui all'art. 186 c.d.s., comma 2, quando concorrano le circostanze aggravanti previste rispettivamente dai commi 2- bis e 2- sexies del citato art. 186, deve trovare applicazione l'art. 63, comma 4, c.p In tal caso, pertanto, il giudice dovrà, ai sensi dell'art. 186, comma 2- bis , c.d.s. raddoppiare le sanzioni previste dal comma 2 sia arresto e ammenda che durata della sanzione accessoria e potrà poi, dandone conto in motivazione, ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p. operare un aumento fino ad un terzo della pena risultante, sia per quanto riguarda la componente detentiva che quella pecuniaria. Tale ulteriore aumento, pertanto, andrà comunque operato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione -e quindi, va ribadito, l'aumento dovrà riguardare entrambe le pene arresto e ammenda - ma, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il quantum di aumento relativo all'arresto dovrà essere poi ragguagliato in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p. euro 250 di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva . La pronunzia si richiama espressamente a Sezioni Unite, n. 40983/18, estendendo il principio ivi dettato in materia di reati avvinti dal vincolo della continuazione, alla ipotesi di unico reato pluriaggravato in cui una delle due circostanze ad effetto speciale prevede il raddoppio sia della pena detentiva che di quella pecuniaria ed un'altra l'aumento, facoltativo, della sola pena pecuniaria. QUARTA SEZIONE 25 SETTEMBRE 2018, N. 41350/2018 RICORRENTE N. ed altro CIRCOLAZIONE STRADALE. Omicidio colposo - Aggravante della violazione delle norme sulla circolazione stradale - Ambito di applicazione. Ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, c.p., che ricorre quando il fatto venga commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale, non è sufficiente l'inosservanza delle regole di generica prudenza o che si limitano a porre un generico obbligo di garanzia, essendo invece necessaria la violazione di specifiche norme sulla circolazione stradale che contengano regole cautelari. L'ordito logico della pronunzia, che prende le distanze da indirizzi consolidati, si articola attraverso i seguenti passaggi a la specificazione per la quale deve trattarsi di violazione di norme sulla circolazione stradale” rende plausibile che non si sia voluto estendere l'applicazione della fattispecie anche alla violazione di regole cautelari non positivizzate b non è consentito assimilare le regole cautelari assunte in norme e le regole di generica prudenza, imperizia e imprudenza, la colpa specifica e la colpa generica, quando dalla loro mancata distinzione derivano effetti in malam partem” per l'imputato c con particolare riferimento all'ambito della circolazione stradale, ciò non preclude di ritenere integrata l'ipotesi di cui comma secondo dell'alt. 589 c.p. anche in presenza di colpa generica se questa trova rispondenza nella previsione dell'art. 140 c.d.s. che peraltro si indirizza esclusivamente agli utenti della strada, prescrivendo loro di 'comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale' d non convince, quindi, nella sua indeterminata estensione, il principio secondo il quale la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada. Non esistono precedenti in termini. Contra, tra le altre, Quarta Sezione, n. 44811/14, CED 260643 Quarta Sezione, n. 35665/07, CED 237453.