RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 24 SETTEMBRE 2018, N. 40986/2018 RICORRENTE P. REATO. Successione di leggi penali Reato di evento Condotta realizzata nella vigenza della norma antecedente Evento verificatosi dopo la modifica Disciplina applicabile. In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. E, invero, al fine di stabilire la legge applicabile, non si tratta di individuare il momento della consumazione, ma quello nel quale il reato è stato commesso. E' dunque la condotta il punto di riferimento temporale essenziale a garantire la 'calcolabilità' delle conseguenze penali e, con essa, l'autodeterminazione della persona ed è a tale punto di riferimento temporale che deve essere riconnessa l'operatività del principio di irretroattività ex art. 25 Cost., posto che 'spostare in avanti' detta operatività, correlandola all'evento del reato, determinerebbe, qualora alla condotta interamente posta in essere nella vigenza di una legge penale sia sopravvenuta una normativa penale più sfavorevole, la sostanziale retroattività di quest'ultima, con l'inevitabile svuotamento dell'effettività della garanzia di autodeterminazione della persona e della ratio di tutela del principio costituzionale di irretroattività. Il principio è stato affermato con riferimento alla ipotesi di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, in cui tra il momento dell'incidente e l'evento morte, differito nel tempo, era intervenuta la legge 23 marzo 2016, n. 41, meno favorevole, che ha introdotto la fattispecie autonoma di omicidio stradale ex art. 589-bis cod. pen., mutando il quadro sanzionatorio. Nella soluzione del contrasto interpretativo, la pronunzia ha fatto proprio l'orientamento espresso da Quarta Sezione, n. 8448/1972, CED 122686. Contra, tra le altre, Quarta Sezione, n. 22379/15 che, in una fattispecie concreta in cui l'evento mortale si era verificato molti anni dopo la condotta e, nell'intervallo di tempo tra l'una e l'altro, erano sopravvenute due modifiche legislative che avevano comportato l'innalzamento dei limiti edittali dell'alt. 589 cod. pen. ha ritenuto che per il trattamento sanzionatorio doveva aversi riguardo a quello vigente al momento della consumazione del reato cioè al momento dell'evento lesivo, sicché non vi era ragione di evocare l'art. 2, quarto comma, cod. pen. per il rilievo assorbente che questo fa riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato e cioè a quello in cui si è consumato. SEZIONI UNITE 24 SETTEMBRE 2018, N. 40983/2018 RICORRENTE G. ed altro REATO. Reato continuato Pene eterogenee Criteri per l'individuazione del genere di pena applicabile per il reato satellite. La continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. Nei casi di reati puniti con pene eterogenee detentive e pecuniarie posti in continuazione, l'aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del 'favor rei', il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. La pronunzia specifica che, per realizzare il rispetto del genere della pena prevista per il reato satellite facendo applicazione di tale metodo di computo, l'aumento debba effettuarsi in due fasi, dapprima sub specie di pena detentiva sulla pena detentiva del reato base, e, in seconda battuta, mediante ragguaglio a pena pecuniaria, ex art. 135 cod. pen., di tale aumento. Inoltre, se la pena dei reati in continuazione è dello stesso genere detentiva o pecuniaria anche se di specie diversa reclusione-arresto multa ammenda , l'aumento si effettuerà rendendo omogenea la pena per il reato satellite a quella dello stesso genere, sia pure più grave, del reato base. Se invece la pena detentiva base è la reclusione, e quella del reato satellite una pena pecuniaria, la specie di pena pecuniaria frutto del ragguaglio sarà la multa anche se il reato satellite è punito con l'ammenda in linea con la previsione, relativa al cumulo materiale, che le pene di specie diversa concorrenti si considerano, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave art. 76, secondo comma, prima parte, cod. pen. . Esemplificando a se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite soltanto con pena pecuniaria, l'aumento di pena per quest'ultimo, da effettuarsi sulla pena detentiva, va ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell'art. 135 cod. pen. b se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave c se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell'aumento della pena detentiva d se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen. e se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave f se il reato più grave è punito con pena alternativa e il reato satellite con pena pecuniaria, il giudice opererà l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen. e, in caso di aumento della pena detentiva, esso andrà ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell'art. 135 cod. pen g se il reato più grave è un delitto punito con la sola pena della multa e quello satellite una contravvenzione punita con pena congiunta, o alternativa, si aumenta soltanto la pena pecuniaria sub specie di multa.