RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 24 SETTEMBRE 2018, N. 40986/2018 RICORRENTE P. IMPUGNAZIONI. Sentenza di patteggiamento Motivazione non contestuale Decorrenza del termine per il ricorso. La motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla pronuncia qualora la motivazione non sia depositata contestualmente, anche per l'irrituale indicazione in dispositivo di un termine per il deposito, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio decorre esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dal fatto che il termine irritualmente indicato dal giudice sia stato o meno osservato dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito de! provvedimento. L'ordito logico della pronunzia si articola, essenzialmente, attraverso i seguenti passaggi a nel sistema del codice di rito, la previsione di un termine ex lege per il deposito della motivazione è collocata nell'articolo 544, comma 2, cod. proc. pen. per la sentenza dibattimentale b la medesima disposizione si applica alla sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, in virtù del richiamo operato dall'articolo 442, comma 1, cod. proc. pen. c nessuna previsione del genere si rinviene nella disciplina codicistica della sentenza di applicazione della pena su richiesta, che, anzi, all'articolo 448, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che la sentenza è pronunciata 'immediatamente', formulazione, questa, espressiva di una regola che non prevede un termine legale per il deposito, ma la motivazione contestuale alla decisione d la riserva di motivazione assunta secondo modalità non conformi al modello legale è da considerarsi priva di qualunque valore e non può mutare la natura del provvedimento deliberato, né il regime che regola la relativa impugnazione, quanto al termine per proporla e alla sua decorrenza e ne discende che, qualora il giudice del patteggiamento non abbia depositato la motivazione contestualmente alla decisione, il termine dell'impugnazione indipendentemente dal fatto che il termine giudiziale irrituale sia stato o meno osservato decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento a norma dell'articolo 585, comma 2, lett. a , cod. proc. pen. SEZIONI UNITE 24 SETTEMBRE 2018, N. 40985/2018 RICORRENTE D. ed altro MISURE CAUTELARI REALI Sequestro preventivo finalizzato a confisca c.d. allargata Reati presupposto Delitti tentati. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dell'articolo 12-sexies decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge n. 356 del 1992 attuale articolo 240-bis cod. peri. può essere disposto per uno dei reati presupposto anche nella forma del tentativo aggravato dall'articolo 7 legge 203 del 1991. Nella pronunzia si esclude da un lato la possibilità di un'interpretazione estensiva del primo comma della norma in esame, che riferendosi a specifiche disposizioni incriminatrici, non menziona il delitto tentato lo stesso, infatti, costituisce una fattispecie criminosa autonoma, risultante dalla combinazione della norma incriminatrice e dell'articolo 56 cod. pen., sicché un'interpretazione che ampliasse la portata precettiva della norma sarebbe in malam partem. Si valorizza -dall'altro il diverso tenore letterale del comma 2 dell'articolo 12-sexies, ai sensi del quale le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo e si afferma che il generico riferimento ai delitti, aggravati ex articolo 7 agevolazione o metodo mafioso , indipendentemente dallo specifico titolo di reato, è chiaramente comprensivo di ogni delitto in tal guisa aggravato, consumato o tentato che sia. La pronunzia fa proprio l'orientamento espresso da Prima Sezione, n. 45172/16, CED 272158. Contra tra le altre Seconda Sezione, n. 47062/17, CED 271048. SEZIONI UNITE 24 SETTEMBRE 2018, N. 40984/2018 RICORRENTE G. ATTI DEL GIUDICE. Atto abnorme Ordine di imputazione coatta per reati diversi da quelli per i quali il P.M. ha richiesto l'archiviazione. È atto abnorme e quindi ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento del giudice che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'articolo 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta. Nella pronunzia si specifica che non appare possibile dubitare della legittimazione a proporre impugnazione dell’indagato, sia per l'accertata ricorrenza di un atto abnorme, stante l'anomalia strutturale rappresentata dall'esercizio da parte del G.I.P. di poteri di surroga delle attribuzioni del P.M., sia soprattutto per la presenza dell'interesse diretto dell'indagato il quale, nel caso in cui il pubblico ministero non ritenga di reagire con l'impugnazione, si troverebbe dinanzi all'intervenuto esercizio dell'azione penale, in mancanza della necessaria interlocuzione in contraddittorio prevista a garanzia dei diritti delle parti dall'articolo 409, comma 2, cod. proc. pen., così come efficacemente ribadito dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 286 del 2012. In sostanza, l'imputazione coatta per fatti non contemplati dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione incide pesantemente sulla possibilità per l'indagato di interloquire sull'accusa e sulla sua legittimità e, in ultima analisi, sulla possibilità di difendersi per impedire di essere sottoposto a processo interesse questo per nulla soddisfatto dalle possibilità difensive offerte dall'ordinamento nel prosieguo procedimentale. In questa situazione, l'indagato è, dunque, pienamente legittimato ad impugnare il provvedimento a lui sfavorevole per ottenerne la rimozione. La pronunzia risolve il contrasto interpretativo aderendo sostanzialmente all'indirizzo minoritario espresso da Sesta Sezione, n. 34881/16, CED 267988. Contra, tra le altre, Sesta Sezione, n. 49093/17, CED 271499