RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 24 SETTEMBRE 2018, N. 40981/2018 RICORRENTE A. REATO. Unità e pluralità di reati Concorso formale Resistenza a più pubblici ufficiali. In tema di resistenza a pubblico ufficiale, ex art. 337 cod. pen., integra il concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, primo comma, cod. pen. la condotta di chi, con una sola azione, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio L'ordito logico della pronunzia si articola, essenzialmente, attraverso i seguenti passaggi a La condotta tipica del delitto in esame è l’uso della violenza o della minaccia da chiunque esercitata per opporsi ad un pubblico ufficiale mentre compie un atto dell’ufficio o del servizio b l’interesse protetto dalla norma è quello del regolare funzionamento della pubblica amministrazione intesa come organizzazione complessa costituita sia dai beni materiali strumentali al raggiungimento delle finalità pubbliche sia dalle persone che per essa agiscono c l'interesse al normale funzionamento della pubblica amministrazione va inteso in senso ampio, in quanto in esso si ricomprende anche la sicurezza e la libertà di determinazione e di azione degli organi pubblici, mediante la protezione delle persone fisiche che singolarmente o collegialmente ne esercitano le funzioni o ne adempiono i servizi d ne consegue che la violenza o la minaccia adoperate con una sola condotta nei confronti di più pubblici ufficiali, per contrastare il compimento di un atto del loro ufficio, configurano tanti reati di resistenza -in concorso formale quanti sono i soggetti passivi coinvolti. Ciò in quanto l'azione delittuosa, pur ledendo unitariamente l'interesse del regolare funzionamento della pubblica amministrazione, si risolve in altrettante e distinte offese al libero espletamento dell'attività di ciascuno dei pubblici ufficiali incaricati del compimento dell'atto La pronunzia risolve un rilevante contrasto interpretativo, facendo proprio, essenzialmente, l'indirizzo affermato tra le altre da Sesta Sezione, n. 35227/17, CED 270545. Contra, nel senso dell'unicità del reato, tra le altre, Sesta Sezione, n. 52725/17, CED 271559 SESTA SEZIONE 24 SETTEMBRE 2018, N. 40908/2018 RICORRENTE D. REATI CONTRO LA P.A. Peculato Medico operante in regime di 'intra moenia' Omesso versamento di somme all'Azienda Sanitaria. Il medico che opera in regime di 'intra moenia' assume la veste di agente contabile, con conseguente obbligo sia di dover rendere conto dei valori che egli maneggia, che di custodirli e restituirli. Gli importi corrisposti al sanitario nell'esercizio di detta attività acquistano infatti natura pubblica, in virtù della convenzione tra la ASL e il medico dipendente. Integra pertanto il delitto di peculato la condotta del medico dipendente di un ospedale pubblico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria, non dia giustificazione certa secondo le norme generali della contabilità pubblica ovvero quelle derogative previste nella singola fattispecie del loro impiego, in caso di incameramento delle somme. Sul punto, vengono in considerazione i principi più volte affermati in sede di legittimità in tema di maneggio del denaro pubblico, attività che impone al soggetto attivo il generale obbligo di rendicontare o giustificare il relativo svolgimento secondo le precipue finalità istituzionali. Conforme, tra le altre, Sesta Sezione, n. 29782/17, CED 270556 QUINTA SEZIONE 12 SETTEMBRE 2018, N. 40477/2018 RICORRENTE A. REATI FALLIMENTARI. Bancarotta fraudolenta Sentenza dichiarativa di fallimento Elemento costitutivo del reato e non condizione obiettiva di punibilità Applicazione dell'indulto. In tema di bancarotta, la dichiarazione di fallimento è un elemento costitutivo del reato e non una condizione oggettiva di punibilità pertanto, il reato si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi solo nel caso in cui il soggetto, che abbia commesso anche in precedenza attività di sottrazione dei beni aziendali, sia dichiarato fallito. Con riferimento all'applicazione dell'indulto, peraltro, la suddetta qualificazione è irrilevante, atteso che, operando l'indulto come causa estintiva della pena, la dichiarazione di fallimento assume rilevanza nella sua natura di provvedimento giurisdizionale natura che non muta, sia che la si qualifichi elemento costitutivo del reato di bancarotta prefallimentare, sia che la si qualifichi condizione obiettiva di punibilità e, come tale, costituisce il riferimento cronologico necessario al fine di valutare l'applicazione o meno dell'indulto. Sulla qualificazione della sentenza di fallimento la pronunzia, che si conforma a precedenti della stessa sezione cfr., Quinta Sezione, n. 48739/14, CED 261299 è in contrasto con i più recenti arresti cfr. Quinta Sezione, n. 4400/18, CED , che si richiamano a principi affermati dalle Sezioni Unite, n. 22474/16, CED 269388, che pur non facendo riferimento apertis verbis alla condizione obiettiva di punibilità, hanno rilevato che la dichiarazione di fallimento costituisce un evento successivo alla distrazione e comunque esterno alla condotta stessa , al cui verificarsi è subordinata la punibilità della distrazione. Il secondo principio affermato dalla pronunzia in rassegna è conforme a Quinta Sezione, n. 13910/17, CED 269388