RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 26 LUGLIO 2018, N. 35852 RICORRENTE C. REATO CONTINUATO. Applicazione in sede di giudizio abbreviato Continuazione con reati giudicati con rito ordinario Modalità del computo della riduzione per il rito. In caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e altri giudicati con rito abbreviato, anche se sono quelli giudicati con il rito alternativo ad integrare la violazione più grave, la diminuzione per il rito si applica esclusivamente per tali reati e non su quelli satellite giudicati con il rito ordinario. L'autonomia dei procedimenti e l'applicazione del principio di premialità esigono che la diminuente venga riconosciuta esclusivamente in relazione al rito celebrato in forma contratta. Non vi è dubbio, poi, che nel rito abbreviato il giudice opera la riduzione della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p. dopo aver tenuto conto di tutte le circostanze , in detta espressione dovendosi ritenere compresi anche l'eventuale riconoscimento e la conseguente applicazione della continuazione tra i reati contestati. Tuttavia, se la continuazione è riconosciuta con riferimento a reati separatamente giudicati con rito ordinario, la riduzione ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p. non trova più alcuna giustificazione. In altre parole, l'ordine che il giudice deve seguire nelle operazioni di calcolo della pena, nel quale la diminuente del rito è successiva a tutte le altre, è funzionale ad un processo in cui sono stati giudicati tutti i reati riuniti per continuazione al fine di determinare una pena complessiva non lo è più se alcuni reati sono stati giudicati in separati processi celebrati con rito ordinario. La pronunzia delle Sezioni Unite risolve il contrasto interpretativo facendo proprio l'indirizzo maggioritario cfr., per tutte, Quinta Sezione, n. 47073/14, CED 262144 . PRIMA SEZIONE 24 LUGLIO 2018, N. 35212 RICORRENTE G. INDAGINI PRELIMINARI. Intercettazioni telefoniche Effettuate all'estero Legittimità. Gli articoli 266-269 c.p.p. devono essere interpretati nel senso che è pienamente legittima l'intercettazione ambientale delle conversazioni che si svolgano in parte all'estero, purché le operazioni di registrazione e le attività di verbalizzazione siano svolte in territorio italiano, a seguito di apposizione in Italia di microspie o altri apparecchi per la captazione dì conversazioni in autovetture. La trasmissione negli appositi locali della Procura della Repubblica delle conversazioni captate può svolgersi, sul piano tecnico, sia col sistema del c.d. instradamento su rete e ponti di un gestore italiano, sia utilizzando la rete internet, senza che sia necessario promuovere un'apposita rogatoria internazionale, purché le attività di registrazione delle conversazioni e di redazione dei verbali si svolgano negli impianti installati nella Procura della Repubblica salvo le deroghe espressamente previste e le registrazioni così realizzate con contenuto audio o informatico vengano conservati presso il pubblico ministero. Diversamente opinando, gli spostamenti su territori esteri, successivamente al momento dell'inizio delle operazioni, comporterebbero l'impossibilità tecnica di procedere alle intercettazioni, ben potendo l'Autorità Giudiziaria che le ha disposte ignorare il luogo dove si trova il veicolo, ed essere quindi impossibilitata a chiedere la rogatoria, neppure con l'urgenza e con i modi previsti dall'art. 727, comma 5, c.p.p Nello stesso senso, tra le altre, Quarta Sezione, n. 8588/07, CED 238951. SESTA SEZIONE 23 LUGLIO 2018, N. 34927 RICORRENTE D. IMPUGNAZIONI. Revisione Inconciliabilità tra sentenze-Incompatibilità non tra fatti storici ma tra valutazione di elementi normativi della fattispecie Infondatezza. In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lett. a , c.p.p., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni. Ciò anche quando venga in rilievo la richiesta di revisione per inconciliabilità con l’accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente, essendo necessario che l’inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione. La pronunzia, che reitera principi consolidati cfr. per tutte, Quinta Sezione, n. 10405/15, CED 262731 ritiene infondata la pretesa del ricorrente, secondo cui l'art. 630 lett. a c.p.p. dovrebbe trovare applicazione anche quando il giudizio liberatorio del coimputato giudicato separatamente si fondi su un elemento normativo della fattispecie in concreto la legittimità della deliberazione assunta e l'esclusione del carattere indebito del vantaggio patrimoniale attribuito al beneficiario del contestato abuso d'ufficio e, quindi, solo su una diversa valutazione del fatto complessivamente inteso, inalterato ed immutato nella serie di accadimenti materiali di cui esso si compone.