RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE 23 LUGLIO 2018, N. 34885/18 RICORRENTE G. GRATUITO PATROCINIO. Rigetto della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio in materia penale Opposizione mediante deposito telematico del ricorso Inammissibilità. Nel contesto del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si è in presenza di un contenzioso secondario e collaterale rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria. Ne discende che va applicato, anche in tema di opposizione al decreto di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il principio generale, secondo cui alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni nel processo penale mediante l'utilizzo di PEC e più specificamente, in tema di impugnazioni, il principio secondo il quale è inammissibile l'opposizione presentata a mezzo di PEC, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, in ragione dell'assenza di una norma specifica che preveda nel sistema processuale penale il deposito di atti in via telematica. Non risultano precedenti editi. Nella pratica dei Tribunali, peraltro, l'opposizione si propone mediante deposito telematico del ricorso e la controversia stante anche la previsione di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 e si svolge come un procedimento civile ex art. 702-bis c.p.c SESTA SEZIONE 20 LUGLIO 2018, N. 34293/2018 RICORRENTE S. MISURE CAUTELARI REALI. Sequestro preventivo Responsabilità delle persone giuridiche Presupposti legittimanti. La l. n. 231/2001 prevede un complesso sistema di repressione degli illeciti commessi dall'ente, basato sulle sanzioni amministrative indicate nell'art. 9 che vengono applicate all'esito del processo che si concluda con la condanna dell'ente art. 69 . Il legislatore ha previsto che, nel corso delle indagini o durante lo stesso processo art. 47 , all'ente si possano applicare delle misure cautelari. Il sistema delle misure cautelari art. 45 si basa, da una parte, sulle sanzioni interdittive di cui all'art. 9/2, e, dall'altra, sul sequestro preventivo art. 53 e sul sequestro conservativo art. 54 . Il sequestro preventivo di cui all'art. 53 non coincide con quello previsto nell'art. 321 c.p.p. anche perchè non è previsto il sequestro impeditivo di cui al primo comma . Cionondimeno, la disposizione che consente di applicare il sequestro impeditivo anche agli enti, va rinvenuta nell'amplissimo disposto dell'art. 34 a norma del quale per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato si osservano [ ] in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . Il che significa, in ultima analisi, che, oltre all'espressa e speciale ipotesi prevista dall'art. 53, del sequestro preventivo del prezzo o del profitto del reato, nei confronti dell'ente deve ritenersi ammissibile in virtù del rinvio alle disposizioni del c.p.p. in quanto compatibili anche la normativa generale del sequestro preventivo di cui all'art. 321/1 c.p.p Quanto al sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca, eventualmente anche per equivalente, e quindi, secondo il disposto dell'art. 19 d.lgs. n. 231/2001, dei beni che costituiscono prezzo e profitto del reato, non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità, né il periculum richiesto per il sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 1, c.p.p., essendo sufficiente accertarne la confiscabilità una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. Vero è che la confisca disciplinata dal Decreto Legislativo in esame costituisce una delle sanzioni a carico degli enti, ma il legislatore nel disciplinare le misure cautelari a carico degli stessi ha richiesto la verifica dei gravi indizi di responsabilità solo per le misure interdittive cautelari e non per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. La pronunzia si inserisce nel solco dell'indirizzo maggioritario cfr, per tutte, Quarta Sezione, n. 51806/14, CED 261571 . Contra, Sesta Sezione, n. 34505/12, CED 252929, secondo cui per procedere al sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato presupposto è necessario l'accertamento della sussistenza di gravi indizi di responsabilità dell'ente indagato.