RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SESTA SEZIONE 15 GIUGNO 2018, N. 27745/2018 RICORRENTE G. IMPUGNAZIONI. Appello dell'imputato - Divieto di reformatio in peius - Riqualificazione giuridica del fatto. E' vero che il divieto di reformatio in peius concerne la pena non solo nel suo risultato finale, ma in tutte le sue componenti, ma detto consolidato e condivisibile principio di ordine generale trova una riconosciuta eccezione, ogniqualvolta il mutamento del titolo del reato comporti un diverso apprezzamento delle componenti del trattamento sanzionatorio, fermo restando, in presenza di impugnazione proveniente dal solo imputato - il divieto di aggravamento del risultato finale. Logico corollario di quanto sopra precede è che il mutamento della qualificazione giuridica legittima appieno il ricorso a parametri differenti, in seno alla unitaria valutazione compiuta per la determinazione della pena per cui una più contenuta riduzione della pena ai sensi dell'art. 56 cod. pen., rispetto a quella applicata dal primo giudice, non integra la violazione dedotta, non essendo peraltro neppure fondatamente ipotizzabile la necessità di una motivazione in proposito. La pronunzia, che richiama principi generali già affermati, tra le altre, da Terza Sezione n. 1957/2018, CED 272072, ha ritenuto rispettoso del divieto di reformatio in peius la sentenza che, avendo derubricato il delitto di tentata concussione in quello di tentata induzione indebita ex artt. 56 e 319 quater cod. pen., aveva operato la riduzione di pena per il tentativo in misura inferiore rispetto alla riduzione operata dal primo giudice mutamento del titolo dell'illecito posto in essere dall'imputato cfr., per tutte, Sez. 1, seni. n. 6116 dell'11.12.2013 - dep. 2014, Rv. 259466 . SESTA SEZIONE 13 GIUGNO 2018, N. 27214/2018 RICORRENTE D. AVVOCATO. Patteggiamento - Assistenza di Difensore non abilitato - Nullità. Deve ritenersi viziata la formazione della volontà dell'Imputato, che, pur presente, abbia espresso la propria adesione al negozio processuale di cui all'art. 444 c.p.p., con l'assistenza di difensore non abilitato, quale il praticante non iscritto nell'apposito albo di coloro che sono legittimati al patrocinio sostitutivo. Non risultano precedenti in termini. QUINTA SEZIONE 11 GIUGNO 2018, N. 26606/2018 RICORRENTE V. ed altri. AVVOCATO. Difensore - Sostituto - Modalità di conferimento per iscritto – Designazione orale – Inammissibilità. La delega prevista dall’art. 102 c.p.p. deve essere conferita da parte del difensore nominato necessariamente per iscritto, non essendo ammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 96, comma 2, c.p.p. e 34 disp. att. c.p.p. la designazione orale del sostituto. Essa può avvenire con dichiarazione resa personalmente dal difensore all’autorità procedente nel qual caso è inserita a verbale o trasmessa per iscritto all’autorità procedente. Chiave di lettura è l'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., per il quale la nomina come la designazione del sostituto, in virtù del rimando fatto dall'art. 34 disp. att. c.p.p. deve essere documentata per iscritto, perché solo in tal modo può avere effetto dinanzi all'Autorità giudiziaria. Di conseguenza, dovendo la designazione del sostituto avvenire nelle stesse forme, non è ammissibile la designazione orale. Ciò che è stato stabilito per il sostituto del difensore dell'imputato vale, a maggior ragione, per il sostituto del difensore delle altre parti private art. 100 cod. proc. pen. e della persona offesa art. 101 cod. proc. pen. Né a conclusione diversa è possibile pervenire se si ha riguardo alla disciplina positiva della professione forense, contenuta nel R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 e nella legge 31 dicembre 2012, n. 247. Tanto perché l'art. 9 del R.D.L. 1578/33 prevede espressamente che il procuratore può, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei Tribunali della circoscrizione della Corte d'appello e Sezioni distaccate. L'incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata . Tale norma non è stata abrogata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247. La disposizione contenuta nell'art. 14, comma 2, della anzidetta legge 247/2012, secondo cui gli avvocati possono farsi sostituire o coadiuvare da altro avvocato, con incarico anche verbale va interpretata, pertanto, nel senso che la sostituzione può avvenire anche oralmente, ma al di fuori del processo, nel cui ambito vige, invece, la regola specificamente dettata dagli artt. 96/2 cod. proc. pen, e 34 disp. att. c.p.p La pronunzia, adottata su conclusioni difformi del P.G., afferma un principio innovativo, rispetto ad interpretazioni, protocolli e prassi consolidate nella giurisprudenza di merito. QUARTA SEZIONE 8 GIUGNO 2018, N. 26302/18 RICORRENTE S. GRATUITO PATROCINIO. Nozione di reddito - Indennità di accompagnamento - Non è compresa. In tema di patrocinio dei non abbienti, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali. Tale indennità, invero, ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana. Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La pronunzia si conforma, tra le altre, a Quarta Sezione, n. 24842/15, CED 263720.