RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE 29 MAGGIO 2018, N. 24084 RICORRENTE P. ed altro REATO. Causa di giustificazione Legittima difesa putativa Uso di armi da parte di un appartenente alle forze di polizia Condizioni e limiti. Nelle ipotesi in cui per legittima difesa, reale o putativa, si faccia uso delle armi, il vaglio circa la proporzionalità tra l'offesa e la reazione deve essere particolarmente rigoroso, tanto più quando l'agente stia svolgendo un'attività tipica di polizia e sia ragionevole attendersi un elevato livello di autocontrollo ed un'accorta ponderazione nell'uso dei mezzi coercitivi a disposizione. Il giudizio inerente alla causalità della colpa, dunque alla prevenibilità dell'evento, va, infatti, determinato in concreto, avendo presenti tutte le circostanze in cui il soggetto si trova ad operare ed in base al parametro relativistico dell’agente modello, dell' homo eiusdem condicionis et professionis , considerando le specializzazioni ed il livello di conoscenze dell'agente concreto. In base a tale regola, al giudice di merito non è consentito considerare gli stati d'animo o i timori personali dell'agente che faccia uso delle armi, ove non supportati da circostanze oggettive in cui sia ragionevolmente maturata l'erronea percezione del pericolo di vita. La pronunzia sembra conformarsi ai principi enunciati da Sez. Un., n. 38343/14, CED 261106. SECONDA SEZIONE 28 MAGGIO 2018, N. 23896 RICORRENTE P.M.in proc. G. MISURE CAUTELARI REALI. Sequestro preventivo, finalizzato a confisca per equivalente ai danni di persona giuridica Illecito profitto derivante da truffa aggravata ai danni di ente pubblico Quantificazione. In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone. Nel caso in cui il reato presupposto sia riconducibile ad un'ipotesi di c.d. reato in contratto, il profitto assoggettabile a sequestro preventivo finalizzato alla confisca dovrà essere determinato tenendo in considerazione un duplice criterio da un lato, potranno essere assoggettati ad ablazione tutti i vantaggi di natura economico patrimoniale che costituiscano diretta derivazione causale dell'illecito c.d. concezione causale del profitto dall'altro lato, non potranno essere aggrediti i vantaggi eventualmente conseguiti in conseguenza di prestazioni lecite effettivamente svolte a favore del contraente nell'ambito del rapporto sinallagmatico, cioè pari alla utilitas di cui si sia giovata la controparte. Il punto fermo da cui occorre prendere le mosse è che, nella commisurazione del valore della utilità conseguita dal danneggiato , non si può in alcun modo tenere conto del margine di guadagno per l'ente, dell'utile d'impresa che almeno fisiologicamente compone il corrispettivo pagato per la prestazione tenuto conto della ratio dell'istituto, ispirata al principio secondo il quale crimen non lucrat , non è invero ammissibile che la persona giuridica chiamata a rispondere della responsabilità amministrativa possa trarre un qualunque vantaggio economico, un lucro, dall'agire illecito. Ne discende che l' utilitas non può essere commisurata al prezzo indicato nel contratto, in ipotesi viziato dall'attività illecita, né al valore di mercato della prestazione ivi prevista, in quanto di necessità inglobanti anche un margine di guadagno per l'ente il valore della prestazione svolta a vantaggio della controparte deve pertanto essere commisurato ai soli costi vivi , concreti ed effettivi, che l'impresa abbia sostenuto per dare esecuzione all'obbligazione contrattuale. Al fine di determinare i costi vivi sostenuti dall'ente per dare adempimento alla prestazione di cui la controparte si sia avvantaggiata, l'Autorità Giudiziaria potrà avvalersi dell'esito degli accertamenti compiuti dalla Polizia Giudiziaria ovvero, se non esaurienti, delle indicazioni di un tecnico, nominato quale consulente o perito. La pronunzia sviluppa principi già affermati da Sesta Sezione 9988 del 2015 Rv. 262794. In termini più generali, cfr. Sez. U. n. 26654/08, CED 239924 Sez. U, n. 31617/15, CED 264436. TERZA SEZIONE 28 MAGGIO 2018, N. 23848 RICORRENTE V. REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI. Aggravante di cui all'articolo 80, comma 1, lett. b , d.P.R. n. 309/1990 Rinvio all'articolo 112 c.p. Natura del rinvio. La circostanza aggravante prevista dall'articolo 80, comma1, lett. b , d.P.R. n. 309/1990 che rinvia, tra gli altri, anche al n. 4 dell'articolo 112, comma 1, c.p., opera, per il principio di dinamicità delle fonti del diritto, un rinvio formale a tutte le ipotesi richiamate dal suddetto n. 4, c.p., sicché lo stesso non è limitato soltanto alla condotta unicamente presente nella versione dell'articolo 112 , comma 1, n. 4 propria del momento di varo dell'alt. 80 cit. , di colui che abbia determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto , ma si estende alle ulteriori ipotesi, successivamente introdotte, di essersi comunque avvalso degli stessi o di aver con questi partecipato nella commissione di un delitto . La natura di rinvio mobile è rivelata dalla genericità del richiamo all'articolo 112 nn. 2 , 3 e 4 senza alcun riferimento al contenuto di specifiche condotte oggettive e di per sé indice della volontà di recepire integralmente il contenuto della disposizione come risultante anche da eventuali successive integrazioni via via disposte dal legislatore ed invero, solo una specifica e puntuale indicazione del rinvio effettuato sarebbe stata idonea a selezionare l'ambito della disposizione richiamata circoscrivendone l'oggetto e rendendo dunque il rinvio stesso impermeabile ad eventuali successive modifiche od integrazioni della norma richiamata. Ciò è conforme al principio di presunzione favorevole al rinvio formale, superabile solo allorquando il richiamo sia appunto indirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo effettua Corte Cost., n. 311/1993 . La pronunzia si colloca nel solco dell'indirizzo maggioritario. Conforme, tra le altre, Sesta Sezione, n. 4967/16, CED 266170. Contra Quarta Sezione, n. 37924/2010, CED 248447.