RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE 23 MAGGIO 2018, N. 23043/2018 RICORRENTE P.G. in proc. G. NE BIS IN IDEM. Reato commesso da detenuto - Sanzione disciplinare inflitta per lo stesso fatto - Preclusione processuale ex art. 649 c.p.p. - Esclusione. Non è configurabile il divieto di bis in idem nel caso di soggetto detenuto, già sanzionato disciplinarmente ex art. 81, comma 2, d.P.R. numero 230/2000, successivamente chiamato a rispondere per lo stesso fatto del reato di cui all'art. 635 c.p. il divieto di bis in idem tra procedimento disciplinare e procedimento penale non è stato fin qui affermato dalla Corte EDU, che anzi lo ha espressamente escluso cfr. Corte EDU, Grande Chambre, 21 febbraio 1984, Ozturk c. Germania e 10 febbraio 2009, caso Sergey Zolotukhin c. Russia , come peraltro già chiarito nel Rapporto esplicativo al Protocollo 7 e, comunque, alla sanzione disciplinare in questione, in applicazione dei cc.dd. criteri Engel , non può essere attribuita natura penale. In termini Seconda Sezione, numero 43435/17 non mass Quanto ai cc.dd. criteri Engel così definiti in riferimento alla sentenza che per prima li enunciò per qualificare la natura sostanziale delle sanzioni irrogabili per uno stesso fatto, ed evitare che sanzioni sostanzialmente penali vengano qualificate, con una sorta di frode delle etichette , come formalmente amministrative dagli ordinamenti interni, cfr. Corte Edu, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi. PRIMA SEZIONE 22 MAGGIO 2018, N. 22859/2018 RICORRENTE N. REATO. Aggravante di cui all'art. 61, numero 11-quinquies c.p. - Delitto commesso in presenza di un minore. La circostanza aggravante di cui all' art. 61, numero 11- quinquìes , c.p., introdotta dalla l. numero 119/2013, è configurabile tutte le volte che il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato, pur non assistendovi direttamente, anche quando la sua presenza non sia visibile all'agente sempre che costui ne abbia la consapevolezza, ovvero avrebbe dovuto averla usando l’ordinaria diligenza . Il significato di siffatta 'percezione' non postula che il minore sia anche in condizione, per il grado di maturità psico-fisica conseguito, di comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi a suo cospetto. Tale conclusione esegetica, perfettamente collimante con la formulazione letterale della disposizione, risulti altresì coerente con la ratio aggravatrice, che si correla all'esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti i quali, proprio a cagione dell'incompletezza del loro sviluppo psico-fisico, risultino più sensibili ai riflessi dell'altrui azione aggressiva e possano così rimanerne vulnerati esito che riflette gli approdi ormai adeguatamente consolidati della scienza psicologica, secondo cui anche bambini molti piccoli sono negativamente influenzati dagli eventi traumatici verificatisi nell'ambiente che li circonda. Nel caso in esame l'aggravante è stata ritenuta sussistente in ipotesi di omicidio volontario commesso nel parcheggio di un supermercato, e percepito dai figli minori della vittima il più grande dei quali di un anno e mezzo di età . La pronunzia richiama principi affermati da Prima Sezione, numero 12328/17, CED 269556 Sesta Sezione, numero 55833/17, CED. 271670 . TERZA SEZIONE 22 MAGGIO 2018, N. 22757/18 RICORRENTE S. GRATUITO PATROCINIO. Procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto - Diritto alla liquidazione dei relativi compensi - Sussiste. In tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. numero 115/2002 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda per l'altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione. La pronunzia si conforma, tra le altre, a Quarta Sezione, numero 29990/07, CED. 237000 Sez. Unumero , numero 25931/08, CED 239632. Nella motivazione si delinea la differenza tra il caso in esame e quello del procedimento di opposizione al decreto di pagamento dei compensi attivato dal difensore, nel quale questi è titolare di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo del tutto distinto da quello del patrocinato o patrocinando in relazione a siffatto procedimento, il difensore opponente potrà vantare un diritto al riconoscimento degli onorari e delle spese relativi al procedimento di opposizione secondo i principi che disciplinano la materia nei giudizi contenziosi. TERZA SEZIONE 22 MAGGIO 2018, N. 22754/18 RICORRENTE M. PROVE. Prova testimoniale - Audizione di minori nel corso delle indagini preliminari senza psicologo o psichiatra infantile - Utilizzabilità della prova in sede di giudizio abbreviato. L'inosservanza della disposizione di cui all'art. 351, comma 1- ter , c.p.p. non comporta la nullità, nè l'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, potendo incidere sulla valutazione di attendibilità dei contenuti dichiarativi. La ratio della disposizione normativa in questione, inserita con la l. 1 ottobre 2012, numero 172 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale siglata a Lanzarote il 25/10/2007, nonché’ norme di adeguamento dell'ordinamento interno, è la tutela del minore, anche durante la fase delle indagini preliminari. Donde l'inammissibilità, per carenza di interesse, dell'impugnazione dell'imputato che deduce la violazione delle norme che prescrivono particolari cautele per l'assunzione della prova testimoniale del minore, trattandosi di modalità previste nell'esclusivo interesse di quest'ultimo. La pronunzia, che si conforma a principi già affermati, tra le altre, da Terza Sezione, numero 3651/13, CED 259088 e da Quinta Sezione, numero 32374/17, CED 270601, esclude che la mancata previsione di sanzioni processuali si ponga in conflitto con principi costituzionali.