RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE 10 MAGGIO 2018, N. 20815 RICORRENTE S. REATI DI FALSO. Falso in atto pubblico Attestazione incompleta Alterazione Omessa indicazione nel verbale della commissione esaminatrice di dati di fatto Rilevanza. In tema di falso documentale, la falsità in atto pubblico può integrare il falso per omissione non solo quando il pubblico ufficiale non riporti le dichiarazioni ricevute, ma anche quando un’attestazione incompleta perché priva dell’informazione su un determinato fatto attribuisca al tenore dell’atto un senso diverso, così che l’enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero o negativo dell’esistenza di dati rilevanti. Alla stregua di tale regula iuris , la pronunzia in esame ha ritenuto integrare il reato di cui all'art. 479 c.p. l'aver taciuto, da parte dei commissari di esame, nei verbali di svolgimento della prova orale di una candidata, l'interruzione e la posposizione della sua dissertazione sul tema estratto a sorte, atteso che tale omissione attribuiva a tali documenti il significato che non si era verificato alcun accadimento concreto in grado di alterare la par condicio dei candidati e, quindi, l'imparzialità del procedimento di selezione del vincitore del concorso. La pronunzia reitera, in materia di falsità per omissione, principi consolidati. Cfr. per tutte, Quinta Sezione, n. 48755/14, CED 261295. SEZIONI UNITE 9 MAGGIO 2018, N. 20569 RICORRENTE B. ATTI DEL GIUDICE . Richiesta di decreto penale di condanna Ritenuta applicabilità da parte del G.I.P. della causa di non punibilità ex art. 131 bis , cod.pen. Rigetto e restituzione degli atti al PM Atto abnorme Esclusione. Non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p. Ciò in quanto con la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 459 c.p.p. non si realizza né un indebito ritorno ad una fase del procedimento già esaurita e conclusa, né una paralisi irrimediabile del suo corso. Il pubblico ministero è nuovamente titolare degli originari poteri di iniziativa e di impulso processuale, che può esercitare, sia ripresentando la richiesta di emissione del decreto penale di condanna emendata dagli eventuali errori segnalati, sia procedendo con altro rito e, infine, mediante richiesta di archiviazione del procedimento. Le Sezioni Unite risolvono un rilevante contrasto di legittimità, aderendo all'indirizzo maggioritario. Di segno opposto, Prima Sezione, n. 1572/17, CED 269464. SECONDA SEZIONE 9 MAGGIO 2018, N. 20437 RICORRENTE C. REATI DI FALSO. Falsificazione di buoni postali fruttiferi Integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 491 c.p. Esclusione Falso in scrittura privata, depenalizzato per effetto del d.lvo n. 7/2016. Il servizio di Poste Italiane S.p.A., consistente nella negoziazione dei buoni fruttiferi in favore dei privati, secondo la disciplina dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, non si discosta dagli analoghi servizi offerti dal sistema bancario rimanendo assoggettata ad una disciplina di diritto privato. Ne consegue che detti documenti i quali in quanto meri titoli di legittimazione non possono esse configurati quali titoli di credito trasmissibili per girata ex art. 491 c.p. debbano essere qualificati come scritture private, la cui falsificazione non integra più reato, per effetto dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. da parte del d.lvo n. 7/2016. Conforme, Seconda Sezione, n. 15798/17. TERZA SEZIONE 7 MAGGIO 2018, N. 19671 RICORRENTE S. REATI PREVIDENZIALI E TRIBUTARI. Omesso versamento delle ritenute Causa di forza maggiore Esclusione. Nei reati omissivi integra causa di forza maggiore l'assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso. Sì che a il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perché non esclude la suitas della condotta b la mancanza di provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità c non si può invocare la forza maggiore quando l'inadempimento penalmente sanzionato sia stato con-causato dai mancati accantonamenti e dal mancato pagamento alla singole scadenze mensili e dunque da una situazione di illegittimità d l'inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. Alla stregua dei rilievi che precedono, l'imprenditore che, per sua scelta, omette di versare tempestivamente quanto già avrebbe dovuto essere accantonato, ed in ogni caso scegliendo i creditori da soddisfare e comunque disegnando la scaletta dei propri impegni economici secondo necessità aziendale e non secondo gli obblighi di legge, si colloca fuori del perimetro della forza maggiore. Conforme, tra le altre, Terza Sezione, n. 43811/17, CED 271189.