RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE 11 APRILE 2018, N. 16040/2018 RICORRENTE A. GIUDIZIO Intercettazioni telefoniche Testimonianza sul contenuto di conversazioni non trascritte Ammissibilità. Il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che l'art. 271 comma 1 cod.proc.pen., non richiama la previsione dell'art. 268 comma 7 cod.proc.pen., tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista nè come causa di nullità, nè è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod.proc.pen. Principio controverso. La pronunzia si colloca nel solco dell'indirizzo dominante cfr., tra le altre, Sesta Sezione, n. 25806/14, CED 259675 . Secondo altro orientamento, minoritario, la deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche, deve ritenersi affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 comma 1 lett. c cod.proc.pen, la cui rilevabilità è soggetta alle preclusioni previste dal capoverso dell'art. 182 cod.proc.pen. e dall'art. 180 cod.proc.pen. cfr. Quinta Sezione, n. 20824/13, CED 256496 . PRIMA SEZIONE 10 APRILE 2018, N. 15849/2018 RICORRENTE T. PROVA DICHIARATIVA Reato di trasporto illegale nello Stato di cittadini stranieri Utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai migranti Condizioni e limiti. Qualora l'imbarcazione, a bordo della quale si trova il gruppo di migranti, sia stata soccorsa in acque internazionali e quindi trasportata, per motivi di soccorso pubblico, sino alla costa italiana non sarebbe integrato il reato di cui all'art. 10 bis d.lvo n. 286/1998, fattispecie contravvenzionale e quindi non punibile nella forma del tentativo. Ne consegue che, in tal caso, nel procedimento a carico degli organizzatori del trasporto, i migranti devono essere considerati come persone informate sui fatti e non come indiziati di reato connesso. Qualora, invece, il migrante dichiarante sia da ritenersi indiziato della contravvenzione di cui all'art. 10 bis d.lvo n. 286/1998 non essendo avvenuto l'ingresso nelle acque territoriali italiane nell'ambito di una operazione di soccorso le sue dichiarazioni devono essere assunte, nel procedimento a carico degli organizzatori del trasporto, ai sensi dell'art. 351, comma 1 bis, cod. proc. pen. dalla polizia giudiziaria, e ai sensi dell'art. 363 cod. proc. pen. dal pubblico ministero. La violazione delle menzionate norme processuali comporta la inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. La pronunzia richiama principi affermati, tra le altre, da Prima Sezione, n. 14258/17. QUARTA SEZIONE 5 APRILE 2018, N. 15254/2018 RICORRENTE R. MISURE CAUTELARI REALI Sequestro preventivo Opera abusiva in zona vincolata Requisito del periculum in mora Valutazione. In tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abu siva ultimata non integra i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, essendo invece necessario dimostrare che l'effettiva disponibilità materiale o giuri dica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente dete riorare l'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, sulla base di un approfon dito accertamento da parte del giudice di merito circa la natura del vincolo mede simo e la situazione preesistente alla realizzazione dell'opera abusiva. La pronunzia reitera un principio affermatosi nella giurisprudenza più recente cfr. tra le altre Terza Sezione, n. 40677/16, CED 268049 che ha superato l'indirizzo tradizionale, che propendeva perché la sola esistenza di una struttura abusiva integrasse il requisito dell'attualità del pericolo in quanto il rischio di offesa al territorio ed all'equili brio ambientale, a prescindere dall'effettivo danno al paesaggio e dall'incremento del carico urbanistico, perdura in stretta connessione con l'utilizzazione della co struzione ultimata cfr. tra le molte altre, Terza Sezione, n. 24539/13, CED 255560 . QUARTA SEZIONE 5 APRILE 2018, N. 15214/2018 RICORRENTE G. REATO. Aggravante della minorata difesa Reato commesso in tempo di notte Sussistenza Limiti. La valutazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. va operata dal giudice, caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o comunque ostacolato, cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo. Il tempo di notte avrà rilievo, secondo questa impostazione interpretativa, qualora concorrano ulteriori condizioni che abbiano effettivamente annullato o sminuito i poteri di difesa pubblica o privata. Principio controverso. Nello stesso senso, Quarta Sezione, n. 53343/17, CED 268697. Secondo diverso orientamento la commissione di un furto in ora notturna integra di per sé gli estremi dell'aggravante della minorata difesa cfr. tra le altre, Quarta Sezione, n. 34354/09, CED 24498801 .