RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE 22 MARZO 2018, N. 13398 RICORRENTE P.C. in proc. D. DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA . Testata giornalistica telematica Responsabilità del direttore responsabile Sussistenza e limiti. Non può essere invocata, come causa di esclusione della responsabilità, ex art. 57, c.p., del direttore responsabile di una testata giornalistica on-line, la circostanza che l'articolo contenente espressioni diffamatorie sia stato postato in forma anonima, quando l'articolo, lungi dall'essere un commento ab externo di un lettore, si presenti come contenuto redazionale, sia pure inserito non firmato dal suo autore, all'interno della pubblicazione telematica. Tale modalità di inserimento nel corpo della testata lascia presumere, infatti, la possibilità da parte del direttore responsabile di operare un controllo preventivo sul contenuto del giornale. Nella motivazione si precisa, peraltro, che la responsabilità del direttore del periodico on-line può essere riferita ai soli contenuti redazionali e non anche ad eventuali commenti inseriti dagli utenti soggetti estranei alla redazione , che attivano un forum, vale a dire una discussione su uno o più articoli pubblicati. Dopo un rilevante contrasto interpretativo, Sezioni Unite, n. 31022/15, CED 264090, hanno affermato il principio che la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di stampa di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico. QUINTA SEZIONE 23 MARZO 2018, N. 13807 RICORRENTE B. DIFENSORE. Impedimento del difensore per ragioni di salute Obbligo del rinvio dell'udienza Condizioni e limiti. L'impedimento del difensore per ragioni di salute non comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina e impone il rinvio dell'udienza solo quando i motivi di salute sono relativi a circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto della vicenda processuale in trattazione, circostanze che in quanto tali giustificano l'esenzione dall'obbligo in esame. La Corte ha ritenuto insussistente, nella specie, la violazione dei diritti difensivi, atteso che l'impedimento del difensore era relativo ad una malattia a lungo decorso, in relazione alla quale erano già stati concessi svariati rinvii, in occasione dell'ultimo dei quali il giudicante aveva espressamente invitato il difensore, data la situazione descritta, a nominare un sostituto processuale. La pronunzia si richiama ai principi affermati da Sez.Un. n. 41432/16, CED 267748.