RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 16 MARZO 2018, N. 12213 RICORRENTE Z. ed altri PARTE CIVILE . Costituzione di parte civile Sostituto processuale del difensore del danneggiato Legittimazione Condizioni. Il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all'udienza di costituzione. La pronunzia chiarisce che il potere di sostituzione è legittimamente conferito se il danneggiato prevede una tale possibilità in capo al difensore-procuratore speciale all'interno della procura di cui agli artt. 76 e 122 c.p.p Ma, pur in mancanza di procura speciale al difensore o al sostituto designato, la presenza in udienza della persona offesa recte , danneggiato va considerata come esercizio personale della facoltà di costituirsi parte civile, modalità espressamente prevista dall'art. 76 c.p.p. E ciò anche in linea con l'orientamento improntato nel senso della irrilevanza del conferimento della procura speciale laddove il difensore ponga in essere delle attività in presenza della parte interessata v. SS.UU., n. 9977/08, CED 238680 . Le Sezioni Unite adottano una soluzione intermedia tra quella che esclude categoricamente che la legitimatio ad processum conferisca al difensore la facoltà di farsi sostituire per la costituzione di parte civile in udienza, da altro difensore tra le altre, Quinta Sezione, n. 19548/10, CED 247497 e quella, di segno opposto, che afferma in via generale la facoltà del sostituto del difensore della parte civile di effettuare la costituzione in diretta discendenza della previsione dell'art. 102 c.p.p. tra le altre, Quinta Sezione, n. 51161/13, non mass. QUINTA SEZIONE 20 MARZO 2018, N. 12827 RICORRENTE S ed altro MISURE CAUTELARI REALI. Vendita di prodotti con marchi contraffatti Sequestro preventivo dei banchi siti nel mercato rionale e della licenza amministrativa Illegittimità. L'autorizzazione amministrativa può esser oggetto di sequestro quando l'atto stesso risulti il corpo di reato, mentre detto provvedimento non può essere sottoposto a cautela reale quando sia stato regolarmente conseguito, ma l'attività economica svolta in forza dello stesso sia connotata da condotta illecita. La pronunzia ritiene che la privazione della possibilità di esercitare il commercio in forza dell'autorizzazione amministrativa configura, nella sostanza, un provvedimento cautelare inibitorio di un' attività, ex art 290 c.p.p. Tuttavia in relazione a detto provvedimento inibitorio, nella specie, non risultava fissato il termine di scadenza, nè sussistevano i limiti di pena che ne consentono l'adozione Non risultano precedenti in termini