RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE 8 MARZO 2018, N. 10523/2018 RICORRENTE R. IMPUGNAZIONI. Revisione -Prova nuova Perizia basata su nuove acquisizioni scientifiche. Ai fini dell'ammissibilità della revisione, una perizia può costituire prova nuova se basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati, anche se incidente su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria sicché la novità della prova scientifica può essere correlata all'oggetto stesso dell'accertamento oppure al metodo scoperto o sperimentato, successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, di per sé idoneo a produrre nuovi elementi fattuali. La pronunzia reitera principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità Conforme, tra le altre, Prima Sezione, n. 15139/2011, CED 249864 . In precedenza si escludeva in radice l'idoneità di una diversa e nuova valutazione tecnico-scientifica dei dati già noti ad integrare la prova nuova, ritenendola destinata a risolversi in apprezzamenti critici di elementi già conosciuti e valutati nel giudizio, come tali inammissibili tra le altre, Seconda Sezione, n. 5494/94, CED. 201111 . QUINTA SEZIONE 5 MARZO 2018, N. 9956/2018 RICORRENTE B. REATO. Atti persecutori c.d. stalking Reato abituale Conseguenze in ordine alla tempestività della querela Prescrizione. Il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti per la sua proposizione, dal quarto comma dell'art. 612-bis cod. pen., rispetto alla prima o alle precedenti condotte, la querela estende la sua efficacia anche a tali pregresse condotte. Parimenti, ai fini della prescrizione del delitto di stalking, il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità. La pronunzia riprende, quanto ai termini per la querela, principi affermati da Quinta Sezione, n. 48268/2016, CED 268163, quanto al decorso della prescrizione, da Quinta Sezione, n. 35588/2017, CED 271208. SECONDA SEZIONE 5 MARZO 2018, N. 9897/2018 RICORRENTE G. IMPUGNAZIONE. Sentenze del Giudice di Pace Condanna a pena pecuniaria – Appellabilità Presupposti. E' ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, c.p.p., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale. Trattasi di questione controversa. La pronunzia si inserisce nel solco dell'indirizzo maggioritario tra le altre Seconda Sezione, n. 20190/2017, CED 269677 , che supera il tenore letterale dell'art. 37 D.lgs. n. 274/2000 l'imputato può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno . Contra Seconda Sezione, n. 31190/15, CED 264544 .