RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SESTA SEZIONE 2 MARZO 2018, N. 9464/18 RICORRENTE M. NOTIFICAZIONE. Errata indicazione della data di udienza - Nullità insanabile. E' causa di nullità l'inesatta indicazione della data di udienza nel decreto di citazione nella specie per il giudizio di appello , equivalendo ad omessa citazione, anche nel caso in cui l'errore sia evidente, come nel caso dell'indicazione di una data dell'anno precedente a quello della notifica, a nulla rilevando che il reale contenuto dell'atto, ovvero la data esatta di celebrazione del processo, sia accessibile all'imputato e al suo difensore rivolgendosi alla cancelleria del giudice per sciogliere ogni dubbio. Ciò in quanto diversamente opinando si porrebbe a carico degli stessi un obbligo di diligenza privo di qualunque base normativa. In termini analoghi, Terza Sezione, n. 26507/15, CED 264176. Difforme, nel senso che la nullità non è integrata nel caso in cui l'errore sia pienamente riconoscibile, tra le altre, Terza Sezione, n. 22315/11, CED 250370. PRIMA SEZIONE 1 MARZO 2018, N. 9427/18 RICORRENTE T. IMPUGNAZIONI. Principio devolutivo - Esclusione d'ufficio di una circostanza aggravante - Rientra nei poteri del giudice di appello. Il giudice di appello è legittimato ad escludere d'ufficio le circostanze aggravanti ritenute dal giudice di primo grado allorquando, sulla scorta della ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza appellata, ne risultino insussistenti i requisiti. La pronunzia fa proprio un principio, già affermato da Sesta Sezione, n. 4124/16, CED 269441, tutt'altro che pacifico. Contra, con una motivazione aderente alla lettera dell'art. 597, comma 5, c.p.p., tra le altre Sesta Sezione, n. 800/11, CED 251529. TERZA SEZIONE 1 MARZO 2018, N. 9378/18 RICORRENTE M. REATI FISCALI. Abuso del diritto ed elusione fiscale - Depenalizzazione - Revoca della sentenza di condanna. Condizioni. A seguito della introduzione dell'art. 10- bis l. 212/2000 c.d. Statuto del contribuente , ad opera del d.lgs. n. 128/2015, che al comma 13 stabilisce che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, non è più configurabile il reato di dichiarazione infedele in presenza di condotte puramente elusive ai fini fiscali, in quanto detta disposizione esclude che operazioni esistenti e volute, anche se prive di sostanza economica e tali da realizzare vantaggi fiscali indebiti, possano integrare condotte penalmente rilevanti. La portata dell'art. 4 d.lgs. 74/2000, per effetto di tale innovazione, che ha sottratto all'area del penalmente rilevante le condotte costituenti mero abuso del diritto, è stata delimitata in negativo. Conseguentemente va revocata, ex art. 673 c.p.p. la sentenza di condanna in tutti quei casi in cui le operazioni che hanno comportato l'infedeltà della dichiarazione siano state effettivamente realizzate, seppur con finalità elusive. La pronunzia si richiama ai principi generali affermati, tra le altre, da Terza Sezione, n. 40272/15, CED 264949. QUARTA SEZIONE 28 FEBBRAIO 2018, N. 9128/18 RICORRENTE S. CIRCOLAZIONE STRADALE. Delitto di cui all'art. 9-ter comma 2 c.d.s. – Natura - Attenuante di cui all'art. 62 n. 5 c.p. - Non è configurabile. La norma incriminatrice di cui all'art. 9- ter , comma 2, c.d.s. - che contempla un reato autonomo e non una circostanza aggravante del delitto previsto dal comma - si limita a richiedere un nesso di derivazione causale fra l'evento-morte e lo svolgimento della gara. Il reato in esame si configura come un reato plurisoggettivo necessario, in quanto, per la sua integrazione, la norma incriminatrice richiede il necessario intervento di una pluralità di soggetti ovvero i partecipanti alla competizione, i quali sono tutti chiamati a rispondere per aver partecipato alla gara. Ne deriva che il fatto doloso della vittima, e cioè la partecipazione alla gara, è già contemplato dalla norma incriminatrice come elemento costitutivo del reato e non può dunque rilevare nell'ottica della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 5, c.p Non risultano precedenti.