RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE 20 FEBBRAIO 2018, N. 8090/18 RICORRENTE M. GIUDIZIO ABBREVIATO. Giudizio abbreviato condizionato - Presupposti di ammissibilità. La richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad un'integrazione probatoria, il cui oggetto sia la reiterazione dell'esame di una persona che ha già reso dichiarazioni, deve indicare, a pena di improponibilità, i temi da integrare, e specificare i fatti e le circostanze, diversi da quelli già oggetto di dichiarazioni, che necessitano di approfondimento l'integrazione probatoria nel rito abbreviato presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, dall'altro, una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa, cosicché è legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, subordinata ad una integrazione probatoria, quando detta integrazione non sia finalizzata al necessario ed oggettivo completamento degli elementi informativi in atti, insufficienti per la decisione, ma miri esclusivamente alla sostituzione del materiale già raccolto ed utilizzabile, così da ottenere un vero e proprio dibattimento dinnanzi al GUP, in contrasto con gli obiettivi di speditezza e semplificazione perseguito dal rito alternativo. La pronunzia reitera principi già affermati, tra le altre, da Prima Sezione, n. 29669/10, CED 248185. QUINTA SEZIONE 20 FEBBRAIO 2018, N. 8205/18 RICORRENTE M. DIFENSORE. Nomina del difensore di fiducia - Formalità. È valida la nomina del difensore fatta su un foglio sottoscritto dall'indagato, anche se mancante di autenticazione, poiché tale requisito non è richiesto dall'art. 96 c.p.p Principio controverso. Conforme, Sesta Sezione, n. 8738/09, CED 243067. Diversamente, secondo Quinta Sezione, n. 21950/08, CED 240486 la sottoscrizione apposta sull'atto di nomina del difensore deve essere da questi autenticata, pur non richiedendosi che tale autentica sia effettuata in presenza del cliente. SESTA SEZIONE 20 FEBBRAIO 2018, N. 8248/18 RICORRENTE R. GIUDIZIO. Giudizio camerale di appello - Termine di comparizione. Nel giudizio di appello in camera di consiglio si applica il più breve termine di comparizione non inferiore a dieci giorni previsto in via generale dall'art. 127 c.p.p., richiamato dall'art. 599, e non quello di cui all'art. 601, comma 3, dello stesso codice, essendo la camera di consiglio riservata ai giudizi di appello che spesso presentano minore complessità e non coinvolgono complesse questioni di fatto o di diritto non coinvolgono complesse questioni di fatto o di diritto. Principio controverso. Negli stessi termini, tra le altre, Sesta Sezione, n. 44413/15, CED 265054. Secondo l'opposto orientamento, maggioritario, l'art. 601 c.p.p., concernente gli atti preliminari al giudizio di appello, è disposizione di carattere generale e, pertanto, il termine dilatorio di venti giorni stabilito per la comparizione in giudizio si applica anche al procedimento camerale regolato dal precedente art. 599 tra le altre, Sesta Sezione, n. 7425/18 . SECONDA SEZIONE 21 FEBBRAIO 2018, N. 8276/18 RICORRENTE S. MISURE CAUTELARI. Arresti domiciliari - Autorizzazione a svolgere attività lavorativa - Presupposti. Quando sia applicata la misura degli arresti domiciliari a la richiesta di svolgimento di attività lavorativa è ammissibile solo se è provata la condizione di assoluta indigenza del richiedente b la valutazione di tale condizione richiede l'apprezzamento delle complessive fonti di sostentamento disponibili, tenuto conto che con riguardo agli apporti provenienti da terzi, possono essere considerati solo a quelli provenienti da soggetti obbligati legalmente, tra i quali non sono compresi i familiari non gravati da un obbligo legale di mantenimento che non consegue alla inabilità lavorativa derivante applicazione della cautela c tale apprezzamento globale esclude che possa assegnarsi efficacia dimostrativa esclusiva alla dichiarazione ISEE d la valutazione dell'esistenza dello stato di assoluta indigenza non implica l'automatica concessione dell'autorizzazione richiesta, dato che deve essere successivamente valutato se la attività lavorativa in concreto richiesta incida sulla efficacia cautelare del vincolo. La pronunzia, nell'evidenziarne i rigidi presupposti, ribadisce che la concessione dell'autorizzazione a recarsi al lavoro non si configura come un diritto del detenuto agli arresti domiciliari, posto che consentire attività lavorative svolte con continui spostamenti, difficilmente controllabili, snaturerebbe il regime della custodia domestica. Conforme, tra le altre, Terza Sezione, n. 3472/12, CED 254428. SESTA SEZIONE 21 FEBBRAIO 2018, N. 8434/18 RICORRENTE P.G. in proc. G. NOTIFICAZIONI. Contestazione della firma - Querela di falso - Necessità. In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, al fine di escludere la riconducibilità al destinatario dell'atto della firma apposta per il ritiro del piego è necessario proporre querela di falso, in quanto istituto elettivamente predisposto a privare l'atto redatto da pubblico ufficiale della sua attitudine probatoria, mentre non è sufficiente che l'interessato presenti una denuncia penale di falso nei confronti del pubblico ufficiale. Principio consolidato. Nello stesso senso, tra le altre, Terza Sezione, n. 7865/16, CED 266279.