RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE 16 FEBBRAIO 2018, N. 7735/2018 RICORRENTE M. ESECUZIONE. Revoca della sentenza di condanna Dichiarazione di incostituzionalità. In tema di esecuzione, il giudice, adito per la revoca della sentenza di condanna a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 181, comma 1 bis , d.lgs. n. 42/2004, deve dichiarare, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 30, comma 4, l. n. 87/1953, l'estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna che debba essere riqualificato come contravvenzione ai sensi del comma 1 della norma incriminatrice citata, qualora la prescrizione sia maturata in pendenza del procedimento di cognizione e gli effetti della condanna non siano ancora esauriti. La pronunzia ricalca fedelmente, Terza Sezione, n. 38691/17, CED 271301. In generale, sugli effetti delle sentenze di incostituzionalità sul giudicato penale, Sez. Un, n. 18821/14, CED 258650. QUARTA SEZIONE 16 FEBBRAIO 2018, N. 7667/2018 RICORRENTE C. ed altro COLPA MEDICA. Cooperazione multidisciplinare di più sanitari Principi in materia di affidamento e successione nella posizione di garanzia. Qualora ricorra l'ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all'osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza. Né può invocare il principio di affidamento l'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché allorquando il garante precedente abbia posto in essere una condotta colposa che abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell'evento, unitamente alla condotta colposa del garante successivo, persiste la responsabilità anche del primo in base al principio di equivalenza delle cause, a meno che possa affermarsi l'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta. La pronunzia valorizza due precedenti conformi, Quarta Sezione, n. 692/13, CED 258127 e Quarta Sezione, n. 46824/11, CED 252140. QUINTA SEZIONE 16 FEBBRAIO 2018, N. 7763/2018 RICORRENTE M. REATO. Estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie Applicabilità in sede di legittimità. La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162 ter c.p. può essere fatta valere, ex art. 2, comma 4, c.p., anche in sede di legittimità, naturalmente con esclusione della richiesta di fissazione del termine per provvedere alla condotta riparatoria, nelle ipotesi in cui l'applicazione della stessa non implichi l'esercizio di poteri e cognizioni di merito, per valutarne l'adeguatezza. Non risultano precedenti editi. SECONDA SEZIONE 16 FEBBRAIO 2018, N. 7639/2018 RICORRENTE M. ed altro DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA. Mobbing Integrazione del delitto di maltrattamenti in famiglia Condizioni. Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione cd. mobbing possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura parafamiliare, in quanta caratterizzato da relazioni intense ed abituali, dal formarsi di consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra rapporto supremazia soggezione , dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia, e come tale destinatario, quest'ultimo, di obblighi di assistenza verso il primo Principio affermato, tra le altre, da Sesta Sezione, n. 28603/2013, CED 255976. Nella pronunzia in rassegna è stata ritenuta indimostrata la 'assidua comunanza di vita' che, secondo la Corte, deve tradursi, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p., non in una generica presenza nel luogo di lavoro, bensì in una stretta ed intensa relazione diretta tra datore di lavoro e dipendente caratterizzata dalla condivisione di tutti i momenti tipici del contesto familiare ad esempio, il consumo comune dei pasti, il pernottamento nei medesimi luoghi, la costante ed assidua vicinanza fisica, il mutuo soccorso, la solidarietà morale, la confidenzialità .