RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE 12 FEBBRAIO 2018, N. 6737 RICORRENTE Z. REATI TRIBUTARI. Omesso versamento delle ritenute certificate Dolo Esclusione. Per integrare il reato di cui all'art. 10 bis D.Lvo n. 74 del 2000 è sufficiente il dolo generico. Quest'ultimo, tuttavia, proprio in quanto dolo, non può essere scisso dalla consapevolezza della illiceità della condotta che viene investita dalla volontà . La pronunzia ha annullato la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla compatibilità tra la consapevolezza di illiceità della condotta e l'assunto dell'imputata, che versava in gravi difficoltà economiche, di essersi sentita 'obbligata' a pagare i dipendenti piuttosto che versare le ritenute. Non risultano precedenti conformi. Al contrario, è consolidato il principio secondo cui per la commissione del reato basta la coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato. La prova del dolo è insita nella duplice circostanza del rilascio della certificazione al sostituito e della presentazione della dichiarazione annuale del sostituto Mod. 770 , che riporta le trattenute effettuate, la loro data ed ammontare, nonchè i versamenti relativi. Per tutte, Sez.Un. n. 37425/13. TERZA SEZIONE 12 FEBBRAIO 2018, N. 6741 RICORRENTE L. REATI CONTRO LA PERSONA. Violenza sessuale Concorso con il reato di induzione indebita Esclusione. Non è configurabile il concorso del reato di violenza sessuale commesso mediante costrizione della vittima, previsto dal comma primo dell'art. 609-bis c.p., con quello di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater c.p., essendo logicamente incompatibile la condotta di costrizione”, di cui alla prima fattispecie, con quella di induzione”, prevista nella seconda. In termini, tra le altre, Terza Sezione, n. 33049/16, CED 267400. TERZA SEZIONE 13 FEBBRAIO 2018, N. 6919 RICORRENTE P. REATI CONTRO LA PERSONA. Atti persecutori Maltrattamenti in famiglia Concorso Condizioni. In presenza di una condotta illecita che si prolunga anche oltre la cessazione di una relazione di convivenza, è potenzialmente configurabile il concorso tra il reato di cui all'art. 612 bis cod. pen. e quello di cui all'art. 572 cod.pen., dovendosi ritenere integrato il delitto di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori, fatto salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612 bis comma 2 cod. pen., che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti in famiglia quando la condotta valga a integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie, mentre è appunto configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti, per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare. In termini, tra le altre, Sesta Sezione, n. 30704/16, CED 267942 TERZA SEZIONE 13 FEBBRAIO 2018, N. 6940 RICORRENTE C. MISURE CAUTELARI REALI. Sequestro preventivo Restituzione dei beni in assenza di confisca Presupposti. Deve escludersi che debba essere disposta, con la sentenza non irrevocabile di condanna che non disponga la confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo, la restituzione dei medesimi, a meno che non siano cessate le esigenze cautelari, altrimenti il vincolo deve essere mantenuto fino alla sentenza definitiva La pronunzia si colloca nel solco dell'indirizzo maggioritario, di cui è espressione, tra le altre, Terza Sezione, n. 6887/16, CED 269322. Difforme, Terza Sezione, n. 32714/15, CED 264472 SECONDA SEZIONE 14 FEBBRAIO 2018, N. 7167/2018 RICORRENTE C. NOTIFICAZIONI. Notifica al difensore mediante PEC Perfezionamento. In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto, tramite posta elettronica certificata PEC , la semplice verifica dell'accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario. Principio consolidato. Conforme, tra le altre, Quarta Sezione, n. 2431/17, CED 26887701