RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE 15 FEBBRAIO 2018, N. 7451/2018 RICORRENTE K. NOTIFICAZIONE Imputato detenuto Notifica presso il domicilio eletto Validità. La notifica all'imputato detenuto, anche per altra causa, che venga eseguita presso il domicilio eletto dal medesimo e non presso il luogo di detenzione è valida infatti il domicilio eletto, implicando l'indicazione, non solo del luogo in cui gli atti devono essere notificati ma anche della persona presso la quale la notifica deve essere eseguita, presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario tra domiciliatario e imputato, in forza del quale il primo s'impegna a ricevere gli atti riguardanti il secondo e a consegnarli al medesimo. Conforme, tra le altre, Sesta Sezione, n. 43772/14, CED 260624 PRIMA SEZIONE 14 FEBBRAIO 2018, N. 7203/2018 RICORRENTE S. ed altri DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA Delitti di attentato Aggravante della finalità di terrorismo o eversione Connotazioni. La circostanza aggravante dell'aver commesso reati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 1 del D.L. n. 625 del 1979, richiede, per la relativa integrazione, non soltanto il profilo dell'intenzione terroristica, ma anche e necessariamente l'idoneità della condotta allo scopo di intimidire la popolazione oppure di ingenerare effetti riflessi nell'ordinamento istituzionale o ad esporre a pericolo le strutture di un Paese o di un organismo internazionale. Ne consegue che detta aggravante, per essere sussistente, deve essere ancorata ad una condotta caratterizzata, anche per modalità attuative, dalla percepibile finalizzazione al terrorismo, ossia palesarsi come tale da poter arrecare, per la natura dell'azione e/o per il contesto in cui essa si inscriva, grave danno al Paese, ovvero essere volta alla sostanziale deviazione eversiva dai principi regolatori dell'essenza della vita democratica. La pronunzia ha ritenuto insussistente l'aggravante in questione, in ipotesi di attentato alla sicurezza dei trasporti, in quanto il danno alla linea ferroviaria divisato dagli autori del delitto mediante l'applicazione in itinere di ganci ai cavi della linea ferroviaria avrebbe provocato, al passaggio del convoglio, la rottura dei fili elettrici, che sarebbero stati tranciati per qualche centinaio di metri, con l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica, il danneggiamento del collettore e l'improvvisa fermata del treno in piena linea, ma non avrebbe potuto essere percepito come idoneo a perseguire l'effetto intimidatorio della collettività o determinatore di fattori eversivi dell'ordinamento democratico o di una situazione di messa in pericolo delle strutture istituzionali del Paese. Principi affermati, in precedenza, da Quinta Sezione, n. 25428/2012, CED 253305 QUARTA SEZIONE 14 FEBBRAIO 2018, N. 7188/2018 RICORRENTE S. INFORTUNI SUL LAVORO Committente Posizione di garanzia Responsabilità nel caso di infortunio sul lavoro Condizioni. Il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore qualora l'evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. Ciò vale anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice, in cui il committente può essere chiamato a rispondere dell'infortunio, sia per la scelta dell'impresa, sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. La pronunzia ha confermato il principio secondo cui dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori Quarta Sezione, n. 23171/16, CED 266963 e quello secondo cui il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine Quarta Sezione, n. 10608/12, CED 255282, che ha ritenuto la responsabilità del committente in un caso di inizio dei lavori nonostante l'omesso allestimento di idoneo punteggio PRIMA SEZIONE 13 FEBBRAIO 2018, N. 6990/2018 RICORRENTE C. ed altro ESECUZIONE Mutamento di interpretazione giurisprudenziale Revoca della sentenza di condanna Esclusione. In tema di esecuzione, la sentenza di condanna passata in giudicato non può essere revocata, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., nell'ipotesi in cui, in assenza di innovazione legislativa ovvero di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione rimasta invariata, in quanto tale mutamento anche se sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione non determina alcun effetto abrogativo della disposizione interpretata La pronunzia ha ritenuto corretta l'ordinanza impugnata che, a fronte del rilievo sull'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello conclusosi con condanna degli imputati in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ha evidenziato come si fosse fuori del sindacato del giudice dell'esecuzione, limitato al controllo dell'esistenza e della legittimità del titolo esecutivo, e non si potesse parlare di illegalità della pena, trattandosi di un mero revirement giurisprudenziale . Principio affermato, in precedenza, da Prima Sezione, n. 11076/17, CED 269759. Analogamente, Corte Cost. sentenza n. 230 del 2012 SESTA SEZIONE 13 FEBBRAIO 2018, N. 6958/2018 RICORRENTE T. ed altro NULLITA'. Archiviazione del GIP per particolare tenuità del fatto Violazione del contraddittorio Nullità. Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, che presuppone l'accertamento del reato e comporta conseguenze a carico dell'indagato, è nullo se emesso senza l'osservanza della speciale procedura prevista al comma l-bis dell'art. 411 c.p.p., non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. c.p.p. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen La pronunzia, di annullamento senza rinvio, chiarisce che il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, che ha introdotto l'istituto in questione, non ha considerato l'ipotesi in cui sia il giudice a ritenere applicabile la causa di non punibilità, in presenza di una richiesta di archiviazione del pubblico ministero per infondatezza della notizia di reato ciò significa che il giudice deve seguire lo schema procedimentale ordinario, restituendo gli atti al pubblico ministero e disponendo con ordinanza che, entro dieci giorni, questi formuli l'imputazione, salvo che non ritenga di presentare una nuova richiesta di archiviazione ex art. 411, comma 1-bis, c.p.p. Tra i precedenti conformi, Quinta Sezione, n. 40293/17, CED 271010.