RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE 7 FEBBRAIO 2018, N. 5764/2018 RICORRENTE L. ed altri. GIUDIZIO. Richiesta di rinvio a giudizio Omesso deposito di atti di indagine – Nullità Esclusione. Il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini preliminari svolte dagli organi inquirenti non è causa di nullità della richiesta stessa, né del relativo provvedimento di rinvio a giudizio, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma di legge a pena di nullità. L'eventuale sanzione applicabile a tale eventualità consisterà esclusivamente nella inutilizzabilità ai fini della decisione degli atti non tempestivamente trasmessi e non diversamente acquisiti al fascicolo del dibattimento. Principio più volte affermato, tra le altre, da Terza Sezione, numero 49643/15 Sesta Sezione, numero 39114/15. SESTA SEZIONE 6 FEBBRAIO 2018, N. 5517/2018 RICORRENTE D. REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI. Detenzione illecita di stupefacenti Elementi distintivi tra l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 73 e l'ipotesi minore di cui al comma 5 Diversa tipologia di sostanze detenute Suddivisione in dosi Inconsistenza. Ai fini dell'esclusione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. numero 309/1990, la diversità di sostanze trafficate è un dato inconsistente. Tale diversità, difatti, non indica una diversa entità dell'attività di spaccio, potendo ricorrere indifferentemente sia nel caso del poco che in quello del molto . Parimenti, la circostanza della divisione in dosi della sostanza disponibile non solo non è circostanza che possa ritenersi esclusiva dello spaccio di maggiore rilevanza, ma, al contrario, è quella che ricorre pressoché di regola nel piccolissimo spaccio. La pronunzia, pur respingendo il ricorso, ritiene di dover procedere alla correzione della motivazione della sentenza, ex art. 619, c.p.p. laddove la stessa tipizza, in modo palesemente erroneo determinate condizioni di fatto, cui attribuisce una capacità in astratto dì caratterizzare in modo esclusivo il più grave reato del comma l, art. 73 9 ottobre 1990, numero 309 . QUARTA SEZIONE 6 FEBBRAIO 2018, N. 5475/2018 RICORRENTE C. ed altro REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Furto in abitazione Nozione di privata dimora – Sagrestia E' tale. Integra il delitto di furto in abitazione la condotta di chi sottragga beni custoditi in una sagrestia o nelle pertinenze di essa , la quale, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, serve non solo l'edificio sacro, ma altresì la casa canonica e dunque deve ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora , trattandosi di luogo in cui l'ingresso può essere selezionato a iniziativa di chi ne abbia la disponibilità. Conforme, Quarta Sezione, numero 40245/08, CED 241331. Sulla nozione di privata dimora, con riferimento al delitto in disamina, Sez. Unumero , numero 31345/17, CED 270076. QUINTA SEZIONE 6 FEBBRAIO 2018, N. 5452/2018 RICORRENTE P. DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA. Falsità materiale in atto pubblico commessa da privato Fotocopia di atto pubblico inesistente in originale Configurabilità del delitto. Integra il reato di falso in atto pubblico la formazione di un atto presentato come la riproduzione fotostatica di un documento originale, in realtà inesistente, del quale si intenda artificiosamente attestare l'esistenza e i connessi effetti probatori. La falsità, invero, è integrata non tanto e non solo dalla modificazione di una realtà probatoria preesistente, nella specie inesistente, ma anche dalla mendace e attuale rappresentazione di una siffatta realtà probatoria, creata attraverso un simulacro o una immagine cartolare di essa fotocopia o anche fotomontaggio , intrinsecamente idonea a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, costituito dalla pubblica affidabilità di un atto proveniente dalla P.A. La pronunzia riguardante copia di titoli abilitativi all'esercizio di attività di ristorazione, mai rilasciati dalla P.A., utilizzata per truffare la società acquirente afferma un principio controverso. In senso analogo Quinta Sezione, numero 40415/12, CED 254632. Contra Seconda Sezione numero 42065/10. TERZA SEZIONE 6 FEBBRAIO 2018, N. 5442/2018 RICORRENTE P.M. in proc. M. ATTI DEL GIUDICE. Richiesta di decreto penale di condanna Ritenuta applicabilità da parte del G.I.P. della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. Rigetto e restituzione degli atti al P.M. Atto abnorme Esclusione. Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, ritenendo applicabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., rigetti la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che non determina una ineliminabile stasi del processo, perché il P.M. può sempre procedere con il rito ordinario. Principio controverso. Nello stesso senso, tra le altre, Quarta Sezione, numero 10209/16, CED 271362. Di segno opposto, Prima Sezione, numero 1572/17, CED 269464. Più in generale, la prevalente giurisprudenza ritiene che l'unico caso di abnormità del rigetto della richiesta di decreto penale di condanna sia quello fondato su mere ragioni di opportunità tra le altre, Sesta Sezione, numero 23829/16, CED 267272.