RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE 5 FEBBRAIO 2018, N. 5365/2018 RICORRENTE G. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA. Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico Falsa denuncia di smarrimento di libretti al portatore Configurabilità Esclusione. Il delitto di cui all'art. 483 c.p. è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero ne deriva che non può integrare il reato de quo la falsa denuncia di smarrimento di libretti bancari al portatore, atteso che la denuncia non costituisce prova del fatto denunciato, potendo, sempre, il portatore del titolo dimostrare la legittimità del possesso. Principio ripetutamente affermato Sez. Un., n. 6/99, CED 212782 Sez. Un., n. 28/99, CED 215413. Di segno contrario, più recentemente, Quinta Sezione, n. 41148/2008, CED 241591. QUINTA SEZIONE 5 FEBBRAIO 2018, N. 5363/2018 RICORRENTE P.G. in proc. E. NOTIFICAZIONI. Elezione di domicilio presso difensore di ufficio Notifica effettuata presso il domiciliatario Processo celebrato in assenza Ritualità. E' valida la notificazione all'imputato presso il difensore d'ufficio domiciliatario, in ragione della presunzione legale di conoscenza del procedimento prevista da detta norma, superabile solo nel caso in cui risulti, ai sensi del successivo art. 420 ter , comma 1, c.p.p.,che l'assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento. Precedente conforme Quinta Sezione, n. 40848/2017, CED 271015. Difformi Quinta Sezione, nn. 9441/17 e 16417/17, secondo cui in tema di processo celebrato in assenza dell'imputato, la conoscenza dell'esistenza del procedimento penale a carico dello stesso non può essere desunta dalla elezione di domicilio presso il difensore di ufficio effettuata, nell'immediatezza dell'accertamento del reato, in sede di redazione del verbale di identificazione d'iniziativa della polizia giudiziaria. PRIMA SEZIONE 5 FEBBRAIO 2018, N. 5306/2018 RICORRENTE P. PARTE CIVILE. Giudizio abbreviato Termine finale per la costituzione della parte civile. Deve ritenersi tardiva la costituzione di parte civile che intervenga non già dopo la ammissione del rito abbreviato, ma solo dopo l'inizio della discussione. Nella pronunzia si evidenzia la tempestività della costituzione della parte civile, avvenuta quando il giudizio abbreviato era in fase di trattazione istruttoria. Nello stesso senso, Seconda Sezione, n. 12608/15, CED 262774 PRIMA SEZIONE 5 FEBBRAIO 2018, N. 5306/2018 RICORRENTE P. REATO. Omicidio volontario Nesso di causalità Cause preesistenti Irrilevanza. In tema di sussistenza del nesso di causalità tra condotta lesiva ed evento, la valutazione delle cause preesistenti non è equiparato a quella delle cause sopravvenute, ostandovi l'inequivoca formulazione testuale del comma 2 dell'art. 41 c.p. che limita alla cause sopravvenute, ove da sole sufficienti a determinare l'evento, l'effetto di esclusione del nesso causale. Da ciò la necessità di inquadrare il tema delle cause preesistenti nella diversa disciplina dell'art. 45 c.p. relativa al caso fortuito, con esclusione della punibilità lì dove la causa preesistente assuma in concreto il carattere della assoluta eccezionalità e imprevedibilità, tale da rendere del tutto irrilevante la condotta tenuta dall'imputato nella serie produttiva dell'evento, trattandosi di un fattore di produzione del tutto imprevisto ed imprevedibile. Nella pronunzia si evidenzia che la malformazione congenita della vittima non poteva valere a negare la valenza causale dell'imponente stress e le alterazioni funzionali determinate dalla condotta altamente lesiva dell'imputato. In senso analogo, Prima Sezione n. 43367/11, CED 250985.