RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE 5 FEBBRAIO 2018, N. 5303/2018 RICORRENTE C. REATO. Omicidio Aggravante dei motivi abietti Volontà di punire la insubordinazione della vittima Sussistenza. Deve ravvisarsi la sussistenza della circostanza aggravante dei motivi abietti alla luce del comune sentire nell'attuale momento storico, che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla libertà di autodeterminazione, nel caso in cui un omicidio sia compiuto non per ragioni di gelosia collegate ad un sia pur abnorme desiderio di vita in comune,. ma sia espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza, della quale pertanto non può tollerarsi l'insubordinazione. Conforme, Prima Sezione, n. 9590/97, CED 208773. PRIMA SEZIONE 5 FEBBRAIO 2018, N. 5303/2018 RICORRENTE C. SENTENZA. Valorizzazione di uno stesso fattore per riconoscere sussistenti una pluralità di aggravanti o escludere attenuanti E' possibile Violazione del bis in idem sostanziale Esclusione. Il principio del ne bis in idem sostanziale, valido nell'ambito di operatività dell'art. 15 c.p., non può essere invece invocato per negare che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, possa utilizzare più volte lo stesso fattore ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze, come il riconoscimento di una circostanza oppure il giudizio di bilanciamento con altre di segno opposto oppure la determinazione della pena, senza violare il principio sopra richiamato per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione è affidata al suo prudente apprezzamento. La pronunzia riconosce la correttezza della decisione della Corte territoriale, che aveva valorizzato le medesime circostanze fattuali per ritenere sussistenti le aggravanti della premeditazione e della minorata difesa e per escludere le attenuanti generiche. Conforme Seconda Sezione, n. 24995/15, CED 264378 . TERZA SEZIONE 2 FEBBRAIO 2018, N. 5075/2018 RICORRENTE B. ed altri SENTENZA. Giudizio di appello Omessa valutazione di memoria difensiva Nullità della sentenza Esclusione. La omessa considerazione di una memoria difensiva non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non essendo prevista dalla legge, ma può solo influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive. Principio controverso. Nello stesso senso, tra le altre, Quinta Sezione, n. 4031/15, CED 267561. Di segno opposto, per tutte, Sesta Sezione, n. 13085/13, CED 259488, che individua nella fattispecie una nullità di ordine generale, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato. QUINTA SEZIONE 2 FEBBRAIO 2018, N. 5176/2018 RICORRENTE B. REATO. Diffamazione mediante social network Modalità di acquisizione della stampa della conversazione Facebook Valenza probatoria. In ordine alle modalità di acquisizione della stampa della pagina Facebook, la l. 18 marzo 2008 n. 48 non ha introdotto alcuna prova legale, limitandosi a richiedere l'adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza tuttavia imporre procedure tipizzate del pari la disciplina in discorso non ha introdotto alcuna inutilizzabilità probatoria del dato acquisito costituito da una mera stampa di una videata, frutto di un'operazione informaticamente elementare senza il rispetto delle suddette procedure, che il giudice potrà valutare, secondo il principio del libero convincimento, al pari di qualsiasi altro documento. Non risultano precedenti, salvo la pronunzia, richiamata in motivazione e non massimata, Terza Sezione, n. 2122/16. SESTA SEZIONE 2 FEBBRAIO 2018, N. 5206/2018 RICORRENTE S ed altro REATI CONTRO LA P.A Peculato d'uso Utilizzo di vettura di servizio per raggiungere una prostituta con cui avere rapporti sessuali Configurabilità. Commette il delitto di peculato d'uso l'appartenente ad una forza di polizia il quale utilizza l'auto di servizio, destinata al pattugliamento ed al controllo del territorio, come strumento di trasporto funzionale a raggiungere un prostituta con cui avere rapporti sessuali, sebbene all'interno di un altro veicolo. Il delitto si configura anche nel caso in cui la condotta non arrechi, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla P.A., ma sia comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'art. 314, c.p., che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato. Nel medesimo senso, Terza Sezione, n. 26616/2013, CED 255619. In ordine alla irrilevanza, per la integrazione del reato di peculato, dell'aver cagionato un danno patrimoniale alla P.A., Sez. Un., n. 38691/09, CED 244190 e, con specifico riferimento al peculato d'uso, Sez. Un., n. 19054/12, in motivazione.