RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE 2 FEBBRAIO 2018, N. 5164/2018 RICORRENTE L. NOTIFICAZIONI. Citazione dell'imputato presso il difensore di fiducia anzichè presso il domicilio eletto Nullità a regime intermedio Sanatoria per mancata allegazione di circostanze impeditive della comunicazione tra imputato e suo difensore Esclusione. In caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell'imputato, la nullità della citazione a giudizio, che sia stata eseguita mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, non è sanata qualora il difensore, nel dedurre la nullità, non abbia allegato circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato La pronunzia fa proprio il principio affermato dalle Sez.Unumero , numero 58120/17, motivazioni ad oggi non depositate. Di segno opposto l'indirizzo precedente, Sez. Unumero , numero 19602/08, CED 239396. QUINTA SEZIONE 2 FEBBRAIO 2018, N. 5176/2018 RICORRENTE B. GIUDIZIO. Imputato -Impedimento legittimo a comparire Valutazione del giudice. Il legittimo impedimento a comparire dell'imputato, oltre che grave e assoluto, deve presentare il carattere dell'attualità e cioè deve sussistere in relazione all'udienza per la quale egli è stato citato inoltre, il giudice di merito non ha alcun obbligo di disporre accertamenti fiscali per accertare l'impedimento dell'imputato a comparire al dibattimento, al fine di completare la insufficiente documentazione prodotta, purché dia ragione del suo convincimento di non assolutezza dell'impedimento con motivazione logica e corretta infine, è legittimo provvedimento di diniego della richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato a comparire, in ipotesi di produzione di un certificato medico che si limiti ad attestare l'infermità e la prognosi, senza indicare la serietà e gravità dell'impedimento, essendo necessario che vi sia nel certificato medico anche una attestazione in ordine alla impossibilità assoluta di comparire. La pronunzia reitera principi di consolidata affermazione. Quanto alla necessità che il certificato attesti specificamente l'impossibilità assoluta a comparire, in precedenza, Seconda Sezione, numero 42595/09, CED 255119. SESTA SEZIONE 2 FEBBRAIO 2018, N. 5202/2018 RICORRENTE M. NOTIFICAZIONI. Comunicazioni e istanze delle parti private Utilizzo della posta elettronica certificata Esclusione. Nel processo penale, per la parte privata, l'uso del mezzo informatico di trasmissione PEC non è allo stato consentito quale forma di comunicazione e/o notificazione. E' pertanto irricevibile l'istanza di differimento dell'udienza proposta dal difensore attraverso il suddetto mezzo di comunicazione, non consentitogli dalla legge. La pronunzia evidenzia che, ai sensi degli artt. 148, comma 2 bis , 149,150,151, comma 2, c.p.p. e della l. numero 221/2012, di conversione del d.l. numero 179/2012, l'utilizzo della PEC è consentito, a partire dal 15.12.2014, soltanto per effettuare notificazione da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a persona diversa dall'imputato. In senso conforme, Seconda Sezione, numero 31314/17, CED 270702 Sesta Sezione, numero 5205/18. SESTA SEZIONE 2 FEBBRAIO 2018, N. 5219/2018 RICORRENTE S. REATO. Sospensione condizionale Due precedenti condanne per delitto Non concedibilità. La concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio non è stato applicato in relazione alla prima condanna, ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare. In senso conforme, Quinta Sezione, numero 41645/14, CED 260045.