RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE 1 FEBBRAIO 2018, N. 4743/2018 RICORRENTE P.G. in proc. C. GIUDIZIO. Annullamento con rinvio per vizio di motivazione Poteri del giudice di rinvio Piena autonomia di giudizio. L'annullamento per vizio di motivazione travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate ed il giudice di rinvio conserva la libertà di decisione mediante autonoma valutazione delle risultanze probatorie e può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio e, in esito alla compiuta rivisitazione, può pervenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito La pronunzia ha ritenuto pienamente legittimo l'operato del giudice di rinvio che, a fronte di una sentenza di annullamento per vizio di motivazione in ordine al nesso di causalità nel delitto di omicidio colposo, ha assolto l'imputato per mancanza dell'elemento psicologico del reato. Principio più volte reiterato tra le altre, Quarta Sezione, n. 2044/15, CED 263864 SECONDA SEZIONE 1 FEBBRAIO 2018, N. 4711/2018 RICORRENTE Q. REATO. Appropriazione indebita Aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera Rapporto nascente da rapporti di amicizia e fiducia Sussistenza Condizioni. L'abuso di relazioni di prestazioni d'opera, previsto come circostanza aggravante dall'art. 61, n. 11, c.p., è configurabile in presenza di rapporti giuridici, anche se scaturenti soltanto dal rapporto di amicizia e di fiducia esistente tra le parti, che a qualunque titolo comportino un vero e proprio obbligo e non una mera facoltà di facere . La pronunzia ha ritenuto sussistere in capo all'imputato che aveva proposto ad una sua amica di lucidarle una catena d'oro, che poi non le aveva più restituito un vero e proprio obbligo di facere pulizia del bene , fondamento dell'aggravante in esame. In termini analoghi, Seconda Sezione, n. 6350/14, CED 262563. QUINTA SEZIONE 31 GENNAIO 2018, N. 4670/2018 RICORRENTE V. REATO. Prescrizione Sospensione del decorso prescrizionale Rinvii richiesti dalla difesa per esigenze di carattere processuale La sospensione opera per l'intera durata del rinvio. Il provvedimento di rinvio del processo per esigenze proprie della parte richiedente, ancorché illegittimamente adottato, dà sempre luogo alla sospensione del corso della prescrizione. E' sufficiente quindi, perché si verifichi l'effetto sospensivo, che il rinvio dell'udienza sia dipeso da una richiesta formulata dall'imputato o dal suo difensore, pur se determinate da ravvisate esigenze difensive produzione documentale, preparazione alla discussione, esame della documentazione prodotta e ulteriore produzione, istanza di riunione ad altro procedimento . Solo in caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, e quindi non in ogni altro caso di richiesta dell'imputato o del suo difensore, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di 60 giorni. In senso conforme, Terza Sezione, n. 38988/17, CED 270787 Quinta Sezione, n. 26449/17, CED 270539 QUINTA SEZIONE 31 GENNAIO 2018, N. 4669/2018 RICORRENTE F. REATI CONTRO LA INVIOLABILITA' DEL DOMICILIO. Interferenze illecite nella vita privata Introduzione di una microtelecamera in un bagno femminile di un ufficio Mancata captazione di immagini attinenti alla vita privata Consumazione del reato Esclusione. L'art. 615 bis c.p. punisce esclusivamente colui che si procura immagini o notizie attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di privata dimora utilizzando mezzi di ripresa visiva o sonora. Esso è reato di danno e non di pericolo. Non integra il reato di interferenze illecite la condotta del soggetto che abbia introdotto nel bagno riservato al personale femminile di un ufficio una microtelecamera, la quale ha funzionato per circa due ore prima di andare in avaria, registrando soltanto l'immagine dell'ambiente in cui era stata collocata, atteso che nessuna delle utenti legittimate a servirsene aveva fatto ingresso nel locale nell'arco di tempo indicato. Ciò tenendo conto anche del fatto che l'uso esclusivo da parte del singolo di un siffatto locale era temporaneo e saltuario, mentre il diritto a servirsene, seppure stabile, era condiviso con altre persone. Non è pertanto immagine rilevante ai sensi dell'art. 615 bis c.p. quella che rappresenti un luogo in cui terzi abbiano svolto atti della vita privata senza lasciare alcuna traccia visibile della loro presenza, senza, cioè, che dal luogo traspaiano informazioni relative alla loro vita privata. La pronunzia ha annullato con rinvio la sentenza della Corte territoriale, per omessa motivazione sulla sussistenza dei presupposti di fatto in grado di comprovare l'effettiva consumazione del reato o in alternativa sulla configurabilità del tentativo. Tra i precedenti va segnalata Quinta Sezione, n. 46509/08, secondo cui il reato in questione sussiste anche nell'ipotesi in cui le riprese vengono effettuate in assenza del soggetto la cui riservatezza domiciliare viene violata, ma a condizione che il luogo ove avviene la captazione sia rimasto connotato dalla sua personalità, sia cioè in grado di restituire una effettiva e concreta testimonianza della vita privata del medesimo, atteso che oggetto di punizione ai sensi della disposizione citata non è la mera intrusione nel domicilio altrui.