RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE UP 7 LUGLIO 2017, N. 39459/17 RICORRENTE Z. SENTENZA. Motivazione – Negazione delle circostanze attenuanti generiche e concessione della sospensione condizionale della pena – Contraddizione – Esclusione. Non sussiste incompatibilità logica o contraddizione tra la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e il rifiuto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che negare queste ultime significa esprimere un giudizio particolarmente negativo su chi è stato protagonista di un determinato fatto storico costituente reato, giudizio che, per definizione, riguarda il passato e che, in quanto tale, sul piano logico, è cosa del tutto diversa rispetto al giudizio sul futuro che rappresenta l'indispensabile premessa della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il principio è analogo a quanto a suo tempo già affermato da Quarta Sezione, n. 7794/89, CED 181431 nel senso, poi, che non sussiste incompatibilità tra il diniego della sospensione condizionale della pena e la concessione delle attenuanti generiche, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il secondo risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre il primo si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche, tra le altre, Quarta Sezione, n. 39475/16, CED 267773 e Prima Sezione, n. 6603/08, CED 239131. TERZA SEZIONE UP 4 LUGLIO 2017, N. 39550/17 RICORRENTE M. RECIDIVA. Recidiva reiterata aggravata - Consumazione e commissione di nuovo reato dopo precedenti condanne - Passaggio in giudicato - Necessità – Ragioni. Perché possa configurarsi la recidiva reiterata aggravata, occorre che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze penali che ne derivano e, quindi, anche il proprio status di recidivo reiterato. La pronuncia ribadisce l’assunto già espresso, tra le altre, da Sesta Sezione, n. 16149/14, CED 259681 Seconda Sezione, n. 41806/13, CED 257242, e Terza Sezione, n. 7302/94, CED 198204. QUARTA SEZIONE CC 4 LUGLIO 2017, N. 38609/17 RICORRENTE M. ED ALTRI GIUDICE. Dichiarazione di ricusazione - Mancata allegazione degli atti del procedimento - Inammissibilità – Esclusione. Non è causa di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione la mancata allegazione degli atti del procedimento all'interno del quale la dichiarazione stessa è proposta giacché non può farsi carico al ricusante di un onere formale,a pena di inammissibilità, che si spinga fino all’acquisizione e all’allegazione di tali atti che rientrano già nella disponibilità dell’amministrazione della giustizia. In tal senso, già Prima Sezione, n. 42150/12, CED 253811. QUARTA SEZIONE CC 27 GIUGNO 2017, N. 36089/17 RICORRENTE V. DIFESA. Giudizio di cassazione - Revoca del difensore - Nomina del nuovo difensore in prossimità della celebrazione del giudizio - Diritto alla concessione del termine a difesa - Esclusione – Fattispecie. La previsione di cui all'art. 108 cod. proc. pen., che prevede la concessione di un termine a difesa nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa, non si applica nel caso di revoca del precedente difensore e nomina di quello nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo in cui l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza art. 614 cod. proc. pen. , mentre per quelli in camera di consiglio, regolati dall'art. 611 cod. proc. pen., il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, ha natura meramente cartolare, con esclusione dell'intervento sia del P.G. presso la Corte che del difensore del ricorrente. Il principio è stato già affermato da Prima Sezione, n. 19784/15, CED 263459.