RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE UP 15 FEBBRAIO 2017, N. 35781/17 RICORRENTE R. MISURE CAUTELARI. Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito – Potere del tribunale del riesame di riduzione del vincolo in misura corrispondente ai ratei versati - Sussistenza - Presupposti. In tema di reati tributari, la revoca parziale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, nel caso di intervenuta rateizzazione del debito tributario, deve essere richiesta dall'interessato al P.M., previa dimostrazione del quantum corrisposto per i ratei di imposta al netto di interessi e sanzioni, mentre non può essere domandata, in difetto di tali indicazioni, al Tribunale del riesame o dell'appello cautelare, essendo tale organo sprovvisto di potere istruttori e, quindi, salvi i casi di immediata soluzione sulla base degli atti, non in condizione di dirimere le questioni contabili derivanti dal pagamento parziale. Così, già Terza Sezione, n. 33602/15, CED 265043. TERZA SEZIONE UP 23 NOVEMBRE 2016, N. 35757/17 RICORRENTE S. CAUSE DI NON PUNIBILITA’. Speciale tenuità del fatto – Parametri di valutazione – Precedenti penali - Esclusione. In tema di speciale tenuità del fatto, i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'art. 131 bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno , mentre quelli connessi al corredo penale gravante sull'imputato attengono ad aspetti evidentemente collegati ai profili soggettivi del reo e, pertanto, non sono significativi ai fini della valutazione concernente la tenuità o meno della offesa arrecata attraverso la commissione del reato, dovendosi infatti tenere distinto il piano della valutazione della personalità del reo da quello avente specificamente ad oggetto la offensività della condotta dal medesimo posta in essere. La pronuncia ribadisce un principio già affermato dalla Corte in precedenti occasioni Quinta Sezione, n. 45533/16, CED 268307 e Quarta Sezione, n. 7905/2016, CED 266065 . TERZA SEZIONE UP 01 MARZO 2017, N. 35156/17 RICORRENTE P. COSA GIUDICATA. Reati tributari - Condanna dell’amministratore di persona giuridica – Confisca nei confronti della persona giuridica – Violazione del divieto di bis in idem – Esclusione – Ragioni. Non sussiste violazione del principio del ne bis in idem laddove a fronte dell’instaurazione del procedimento penale, con correlativa condanna, nei confronti di amministratore di persona giuridica nella specie per reati tributari , la confisca sia stata invece disposta in via diretta nei confronti della persona giuridica stessa, difettando i presupposti per ravvisare una duplicazione di sanzioni nei confronti del medesimo soggetto a seguito delle medesime condotte, a fronte del connotato ineludibile della identità dei soggetti sanzionati. La pronuncia richiama in motivazione gli arresti della Corte di giustizia UE, IV sezione, 5 aprile 2017, Orsi C-217/15 e Baldetti C-350/15 con cui si è affermata la necessità, per l'applicazione del divieto di bis in idem, che debba essere la stessa persona ad essere sottoposta ad una doppia sanzione per uno stesso fatto.