RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE UP 18 MAGGIO 2017, N. 29165/17 RICORRENTE H. IMPUGNAZIONI. Sentenza di condanna – Riqualificazione giuridica in peius in sede di appello Rinnovazione dibattimentale mediante assunzione delle prove dichiarative rilevanti a tal fine – Necessità – Sussistenza. L’obbligo del giudice di appello di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell’articolo 6 Convenzione Edu come letta dalla Corte Edu si pone non solo nel caso di ribaltamento di una precedente sentenza di assoluzione, ma anche nel caso della riqualificazione giuridica in peius dell’originaria fattispecie contestata a seguito di impugnazione di sentenza di condanna da parte del P.M. La pronuncia, quanto al presupposto dell’obbligo di rinnovazione rappresentato dalla diversa qualificazione giuridica in peius, non ha precedenti. Va rammentato più in generale, che da ultimo, le Sezioni Unite della Corte, n. 27620/16, CED 267487 e n. 18620/17, hanno ribadito che la previsione contenuta nell'articolo 6, par.3, lett. d della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. TERZA SEZIONE UP 18 OTTOBRE 2016, N. 30798/17 RICORRENTE P. REATI CONTRO LA MORALITA’ PUBBLICA E IL BUON COSTUME. Atti osceni – Luogo abitualmente frequentato da minori – Nozione Significato. Ai fini della ricorrenza del requisito dell’abitualità della frequentazione del luogo da parte di minori, cui, successivamente al d. lgs. n. 8 del 2016 di depenalizzazione del comma primo dell’articolo 527 cod. pen., resta condizionato, al comma secondo, il disvalore penale della condotta di atti osceni in luogo pubblico, non è sufficiente che ivi si possa trovare un minore ma è necessario che, sulla base di una attendibile valutazione statistica, sia altamente probabile che il luogo veda la presenza di più soggetti minori di età. Non risultano affermazioni nel medesimo esatto senso.