RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

26 MAGGIO 2017, N. 127 REATI E PENE. Depenalizzazione a norma della legge 28 aprile 2014, n. 67 – denunciata esclusione dei reati puniti con la sola pena della multa e dell’ammenda previsti dal codice penale[in particolare del reato di cui all’art. 392 cod. pen.] – applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse – inammissibilità. La rilevata esistenza di oggettive incertezze nella stessa ricostruzione del coerente significato di taluni principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega accentua la responsabilità del legislatore delegato, il quale deve procedere all’approvazione di norme che si mantengano comunque nell’alveo delle scelte di fondo operate dalla legge delega. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 250/2016 la delega non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge di delega. Per parte sua, l’attività del delegato deve inserirsi in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della legge delega. 26 MAGGIO 2017, N. 122 ORDINAMENTO PENITENZIARIO. Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione – invio e ricezione di libri e riviste – limitazioni imposte dall’amministrazione penitenziaria in base a circolari ministeriali del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – non fondatezza. Esigenze organizzative e logistiche, prima ancora che di ordine e sicurezza, fanno sì che all’inserimento in una struttura carceraria consegua necessariamente l’esclusione di una illimitata libertà del detenuto di ricevere e scambiare oggetti. Correlativamente, è naturale che la libertà di corrispondenza sia riconosciuta ai detenuti in quanto esplicata attraverso gli ordinari strumenti di comunicazione e non anche nella forma anomala dello scambio di oggetti aventi un significato convenzionale. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 26/1999 i diritti inviolabili dell’uomo trovano nella condizione di coloro che sono sottoposti ad una restrizione della libertà personale i limiti ad essa inerenti, connessi alle finalità proprie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale condizione, posto che la restrizione della libertà personale, secondo la Costituzione vigente, non comporta affatto una capitis deminutio” di fronte alla discrezionalità dell’autorità preposta alla sua esecuzione. 26 MAGGIO 2017, N. 121 LAVORO. Medici incaricati definitivi degli istituti penitenziari - Orario di lavoro - Tetto massimo di quarantotto ore settimanali – illegittimità costituzionale. Esula dalla competenza legislativa regionale la qualificazione delle prestazioni rese dai cc.dd. medici incaricati” nell’ambito degli istituti di pena in termini di lavoro autonomo o lavoro subordinato, come presupposto della loro regolamentazione, trattandosi di materia rientrante nell’ambito dell’ordinamento civile e, quindi, di esclusiva competenza del legislatore statale. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 257/2016 la disciplina dei vari profili del tempo della prestazione lavorativa deve essere ricondotta alla materia dell’ordinamento civile, in quanto parte integrante della disciplina del trattamento normativo del lavoratore dipendente, sia pubblico che privato. 22 MAGGIO 2017, N. 120 REATI E PENE. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – divieto di prevalenza della diminuente della seminfermità di mente, prevista dall’art. 89 cod. pen., sull’aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen. – inammissibilità. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, co. 4, cod. pen., come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251/2005, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, co. 3, e 32 Cost., dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cagliari, con l’ordinanza del 30 giugno 2016, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2016, è inammissibile. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 192/2007 allorché la recidiva reiterata concorra con una o più attenuanti, è possibile sostenere che il giudice debba procedere al giudizio di bilanciamento – soggetto al regime limitativo di cui all’art. 69, co. 4, cod. pen. – unicamente quando ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede mentre, in caso contrario, non vi sarà luogo ad alcun giudizio di comparazione rimanendo con ciò esclusa la censurata elisione automatica delle circostanze attenuanti. 22 MAGGIO 2017, N. 119 ESECUZIONE PENALE. Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione, anche qualora la pena detentiva non sia superiore a tre anni, per il delitto di cui all’art. 624 cod. pen., quando ricorrono due o più circostanze indicate dall’art. 625 cod. pen. [reato di furto pluriaggravato] – inammissibilità. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 656, co. 9, lett. a , cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, co. 1, lett. m , del decreto-legge n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze, con l’ordinanza del 14 ottobre 2015, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2016, è inammissibile. Sull’argomento, cfr. Cass. Pen., n. 7091/2009 la tardiva sospensione dell’esecuzione della pena legittimamente disposta non determina l’ingiustizia della detenzione sofferta fino all’adozione del provvedimento di sospensione e pertanto non costituisce titolo per la domanda di riparazione. 19 MAGGIO 2017, N. 117 ESECUZIONE PENALE. Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo – preclusione per il giudice dell’esecuzione, ritenuta la continuazione tra reati per i quali la pena è espiata e reati per i quali è in corso di espiazione, di verificare la data di commissione del reato per cui è in corso l’esecuzione e, ove differente ed antecedente a quella di accertamento, di tener conto, ai fini della fungibilità della custodia espiata sine titulo, di quella di commissione – manifesta infondatezza. Ove il giudice dell’esecuzione verifichi che il reato associativo, con pena da espiare, è stato commesso in epoca anteriore alla carcerazione sine titulo patita per i reati-fine dell’associazione, egli deve scomputare senz’altro quest’ultima dalla pena relativa al primo reato, quale che sia la data del suo accertamento. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 198/2014 non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 657, co. 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, co. 1, e 27, co. 3, Cost., in quanto prevede che, nella determinazione della pena detentiva da eseguire, si tiene conto soltanto della custodia cautelare subita o delle pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato per il quale la pena che deve essere eseguita è stata inflitta. Lo sbarramento temporale fissato dalla norma censurata è imposto dall’esigenza di evitare che l’istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una riserva di impunità” esso risponde inoltre, prima ancora, alla fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena segua, e non già preceda, il reato, essendo questa la condizione indispensabile affinché la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmente quelle di prevenzione speciale e rieducativa.