RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE UP 21 APRILE 2017, N. 24857/17 RICORRENTE F. ED ALTRI REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Appropriazione indebita di denaro – Possibilità – Presupposti. Il denaro può essere oggetto di interversione nel possesso, e conseguente appropriazione indebita solo quando sia consegnato dal legittimo proprietario ad altri con specifica destinazione di scopo che venga poi violata attraverso l'utilizzo personale da parte dell'agente sicché solo ove il mandatario violi il vincolo fiduciario che lo lega al mandante e destini le somme a scopi differenti da quelli predeterminati può integrarsi una condotta di appropriazione indebita. Viceversa, ove si sia in presenza della mancata restituzione di somme date o concesse in qualunque forma di prestito, l'inadempimento dell'obbligo non determina l'integrazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 646 cod. pen. poiché il contratto di mutuo non comporta alcuna destinazione di scopo del denaro versato. Non risultano affermazioni nel medesimo esatto senso. QUINTA SEZIONE CC 21 MARZO 2017, N. 24494/17 RICORRENTE B. MISURE COERCITIVE. Procedimento cautelare – Sospensione del processo ex art. 420 quater cod. proc. pen. – Applicabilità - Esclusione. L’istituto della sospensione del processo per irreperibilità dell'indagato ai sensi dell'art. 420 quater cod. proc. pen. non si applica al procedimento cautelare svolgentesi nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen La pronuncia rileva come l'istituto della sospensione per assenza sia previsto, nella formulazione testuale dell'art. 420 quater, con riguardo al processo , e non genericamente al procedimento e come non solo lo stesso art. 420 quater, ma anche i precedenti artt. 420 bis e 420 ter ed il successivo art. 420 quinquies, che compongono la disciplina del processo in assenza, riferiscono altrettanto esplicitamente tale disciplina all' imputato e presuppongono, pertanto, che l'azione penale sia stata esercitata, condizione che non ricorre, invece, nel procedimento relativo all'applicazione di una misura cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari. SECONDA SEZIONE UP 2 MARZO 2017, N. 18817/17 RICORRENTE B. E ALTRI REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Circonvenzione di persone incapaci – Incapacità di intendere e di volere della persona offesa - Necessità - Esclusione - Minorata capacità psichica – Sufficienza. Il delitto di circonvenzione di persone incapaci non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione. Pertanto il delitto può essere commesso in danno - oltre che di minori – di persona in stato di infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica, o da una condizione soggettiva, che sebbene non patologica menomi le facoltà intellettive e volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa se in modo definitivo o temporaneo ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell'infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche età avanzata, fragilità di carattere , o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall'altrui opera di suggestione. In tale senso, già, tra le altre, Seconda sezione, n. 36424/2015, CED 264591 Seconda Sezione, n. 3209/2013, CED 258537 Seconda Sezione, n. 6971/2011, CED 249662.