RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SESTA SEZIONE UP 28 MARZO 2017, N. 22545/17 RICORRENTE F. REATO. Cause di esclusione della punibilità – Messa alla prova – Giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato – Censurabilità, in grado d’appello, del diniego di messa alla prova – Preclusione. In caso di celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non è consentito all’imputato dedurre, in sede di appello, l'ingiustificato diniego della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. La pronuncia osserva, in motivazione, che pur in mancanza di una specifica disposizione di raccordo con il giudizio abbreviato, deve ritenersi che la connotazione di rito alternativo assegnata dal legislatore al nuovo istituto e la sostanziale analogia fra i termini finali di richiesta della sospensione con messa alla prova e quelli entro i quali può essere avanzata la richiesta di rito abbreviato precludono, in assenza di un'espressa previsione di convertibilità dell'un rito nell'altro, la possibilità di coltivare o ripercorrere altre strade di definizione alternativa del giudizio, secondo il principio electa una via, non datur recursus ad alteram , già applicato dalla giurisprudenza al tema dei rapporti tra giudizio abbreviato e patteggiamento. SESTA SEZIONE CC 30 MARZO 2017, N. 21631/17 RICORRENTE F. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Rifiuto di atti d’ufficio - Medico di turno - Rifiuto di prestare il proprio intervento su richiesta di personale infermieristico e medico - Condizioni di salute del paziente - Rilevanza - Esclusione - Reato – Configurabilità. Il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo, onde la violazione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice al corretto svolgimento della funzione pubblica ricorre ogniqualvolta venga denegato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze prese in considerazione e protette dall'ordinamento, prescindendosi dal concreto esito della omissione e finanche dalla circostanza che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva. La pronuncia ribadisce principio già più volte affermato dalla Corte tra le altre, Sesta Sezione n. 14979/12, CED 254863 e Sesta Sezione, n. 3599/97, CED 207545 . PRIMA SEZIONE CC 21 SETTEMBRE 2016, N. 21303/17 RICORRENTE P.M. IN PROC. C. ARMI. Baionetta – Detenzione - Obbligo di denuncia - Sussistenza. La baionetta, per la sua autonomia strutturale ,costituisce arma bianca in senso proprio e non parte di arma sicché la detenzione della stessa è soggetta ad obbligo di denuncia, ex art 38, comma primo, del r. d.18 giugno 1931, n. 773. In precedenza, nel medesimo senso della natura di arma propria, tra le numerose, Prima Sezione, n. 4157/95, CED 202226. TERZA SEZIONE UP 26 OTTOBRE 2016, N. 20217/17 RICORRENTE P. ASSICURAZIONI SOCIALI. Omesso versamento di ritenute previdenziali – Situazione di criticità finanziaria – Insussistenza del dolo – Esclusione – Ragioni. L’elemento soggettivo del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali consiste nel dolo generico comportante la scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti di qui discendendo, in situazione di criticità finanziaria, a fronte della contestualità e della indefettibilità del sorgere dell'obbligazione di versamento con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, la mancanza del presupposto per invocare l'impossibilità di adempiere l'obbligazione. Nel senso affermato dalla pronuncia, già, tra le altre, Terza Sezione, n. 3705/14, CED 258056 Terza Sezione, n. 13100/11, CED 249917 Terza Sezione, n. 3512/95, CED 196977. In motivazione la sentenza ribadisce che la punibilità della condotta deve essere individuata proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all'Inps in nome e per conto del quale tali somme sono state trattenute in modo da poter adempiere all'obbligo del versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull'integrale pagamento delle retribuzioni ai lavoratori così, in precedenza, tra le altre, Terza Sezione, n. 19474/14, CED 259741 Terza Sezione n. 38269/07, CED 237827 Terza Sezione, n. 33945/01, CED 219989 .