RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

10 MAGGIO 2017, N. 101 PARLAMENTO Immunità parlamentari – procedimento penale per il reato di cui agli artt. 595, comma 3, c.p. e 3 d.l. n. 122/1993 [Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa], convertito, con modificazioni, in l. n. 205/1993, a carico del senatore Roberto Calderoli in danno dell’onorevole Cécile Kyenge Kashetu, Ministro per l’Integrazione all’epoca dei fatti – deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica – giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – rinnovazione della notificazione. Nel giudizio per conflitto di attribuzione, il potere giudiziario agisce come parte del processo costituzionale, in posizione di parità con gli altri poteri dello Stato confliggenti e, pertanto, in tale sede, può avvalersi soltanto dei poteri che gli sono riconosciuti in qualità di parte, non potendo le disposizioni concernenti i giudizi costituzionali essere diversamente intese secondo che a proporre il o a resistere al conflitto di attribuzione sia il potere giudiziario o un altro potere dello Stato. Ne consegue che il Tribunale ricorrente non può avvalersi della notificazione a mezzo della polizia giudiziaria neppure in quanto giudice penale tale forma di notifica, infatti, esula dalle previsioni applicabili al giudizio per conflitto di attribuzione. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 144/2015 in virtù del richiamo operato dall’art. 22, comma 1, l. n. 87/1953 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale , alle norme, in quanto applicabili, del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, oggi disciplinata dal codice del processo amministrativo, approvato dall’art. 1 d.lgs. n. 104/2010 Attuazione dell’art. 44 l. n. 69/2009, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo – nel procedimento davanti alla Corte Costituzionale, secondo il disposto dell’art. 39, comma 2, del menzionato codice, le notificazioni degli atti sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile. 10 MAGGIO 2017, N. 99 MAFIA Misure di prevenzione – omissione dell’obbligo di comunicazione di variazione patrimoniale – trattamento sanzionatorio – applicabilità delle sanzioni anche con riferimento alle variazioni patrimoniali compiute con atti pubblici dei quali è prevista la trascrizione nei registri immobiliari e la registrazione a fini fiscali – non fondatezza. Nel sistema congegnato dal legislatore con gli artt. 30 e 31 della legge n. 646/1982, la mancanza della comunicazione della variazione patrimoniale al nucleo di polizia tributaria che ne è destinatario risulta tutt’altro che priva di offensività. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 81/2014 il bene giuridico protetto dall’art. 31, comma 1, l. n. 646/1982 e dall’art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 è rappresentato dall’ordine pubblico, perché l’obbligo di comunicazione imposto tende, da un lato, a garantire che il nucleo di polizia tributaria venga effettivamente e sollecitamente a conoscenza della variazione intervenuta nel patrimonio di soggetti di accertata pericolosità sociale e non semplicemente che la possa conoscere, effettuando indagini di propria iniziativa dall’altro, a rendere obbligatoria per l’amministrazione una verifica altrimenti solo eventuale.