RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CC 10 GIUGNO 2016, N. 18691/17 RICORRENTE D. ESECUZIONE. Opposizione ex articolo 667, comma quarto, cod. proc. pen. - Trattazione - Procedimento de plano – Illegittimità – Ragioni. E’ illegittimo, laddove celebrato de plano, il giudizio instaurato a seguito dell’opposizione all’esecuzione ex articolo 667, comma 4, cod. proc. pen., dovendo sempre procedersi nelle forme del contraddittorio stabilite dall'articolo 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen La pronuncia riconferma principio già espresso dalla risalente Prima Sezione, n. 4467/92, CED 188856, secondo cui, qualora venga adottata, in sede di opposizione all’esecuzione, la procedura de plano, il provvedimento che la conclude è viziato di nullità assoluta per omesso avviso all'interessato e, comunque, per assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza. In senso diverso, tuttavia, si è pronunciata Prima Sezione, n. 12572/15, CED 262887 laddove si è affermato che il richiamo alla disciplina generale del procedimento di esecuzione di cui all'articolo 666 cod. proc. pen., operato dall'articolo 667, comma quarto, nel caso di opposizione, comporterebbe due conseguenze tra loro alternative, e cioè o il potere del giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione, di dichiarare la stessa inammissibile a norma del comma secondo dell'articolo 666 cit., oppure, in assenza di cause di inammissibilità, il dovere di fissare la data dell'udienza in camera di consiglio, da tenersi nel contraddittorio delle parti. Rileva tuttavia la pronuncia qui segnalata l’impossibilità che la fase di opposizione possa concludersi con declaratoria di inammissibilità infatti, si precisa, l’articolo 666, comma secondo, cit. fa riferimento alla richiesta inequivocabilmente quella contenuta nel libello introduttivo manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero consistente nella mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi sicché risulta inapplicabile alla opposizione dispiegata avverso la ordinanza emessa senza formalità dal giudice della esecuzione ai sensi dell'articolo 667, comma quarto, cod. proc. pen QUINTA SEZIONE CC 24 FEBBRAIO 2017, N. 18328/17 RICORRENTE C. SENTENZA. Redazione - Termine - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità - Esclusione - Termine per l'impugnazione - Decorrenza - Indicazione. Il termine per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l'impugnazione della sentenza, che resta sospeso per tutto il periodo feriale. La pronuncia, che richiama il costante orientamento sul punto della Corte da ultimo Quarta Sezione, n. 15753/15, CED 263144 sulla scia di Sez. Un. n. 7478/1996, CED 205335 , si segnala perché, ribadendo che il termine in questione non è fissato a garanzia e tutela dei diritti della difesa, che anzi sarebbe danneggiata dalla sua sospensione vedendosi allungati i tempi processuali non strettamente connessi alla sua difesa, ma è stato disciplinato solo per consentire al giudice di stendere, in un termine più congruo, motivazioni di particolare complessità, precisa che i termini della questione non sono stati mutati dalle modifiche introdotte alla durata del periodo di sospensione feriale dal 1 al 31 agosto e non più dal 1 agosto al 15 settembre ed al numero di giorni di ferie dei magistrati di 30 giorni e non più di 45 dall'articolo 16, commi 1 e 2 , d.l. 12/09/2014 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, avendo queste determinato solo una contrazione di entrambi i periodi, non mutando però il fatto che il periodo di sospensione feriale è fissato a salvaguardia del diritto al riposo degli avvocati ed è inderogabilmente fissato dalla legge, mentre le ferie dei magistrati possono essere concesse, singolarmente, anche in periodi diversi da quelli di sospensione dell'ordinaria attività giudiziaria, determinata dalle norme citate. PRIMA SEZIONE UP 2 MARZO 2017, N. 16416/17 RICORRENTE S. GIUDIZIO. Giudizio in assenza dell’imputato – Atto di iniziativa della p.g. – Idoneità alla conoscenza del procedimento – Esclusione. L’effettiva conoscenza del procedimento, quale necessario presupposto di legittimità del procedimento in assenza ex articolo 420 bis cod. proc. pen. come modificato dall’articolo 9, comma secondo, l. n. 67 del 2014, non può farsi coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere di iniziativa dalla polizia giudiziaria e limitatosi ad indicare l’oggetto dell’accertamento nella specie il compimento di rilievi fotosegnaletici senza alcuna altra specificazione, anteriormente alla formale instaurazione dello stesso procedimento, posto che quest’ultimo si realizza soltanto con l'iscrizione del nome della persona sottoposta alle indagini nel registro di cui all'articolo 335 cod. proc. pen Non constano precedenti sul punto. QUARTA SEZIONE UP 14 MARZO 2017, N. 16131/17 RICORRENTE N. INDAGINI PRELIMINARI. Attività di p.g. - Test alcolimetrico - Omesso avviso al difensore ex articolo 114 disp. att. cod. proc. pen. - Nullità a regime intermedio – Rito abbreviato – Deducibilità – Esclusione. La nullità conseguente al mancato avvertimento all’indagato della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia al compimento di atto di p.g. nella specie misurazione del tasso alcolemico e che può essere dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, è sanata laddove si sia proceduto nelle forme del rito abbreviato. La pronuncia applica all’atto della misurazione del tasso alcolemico principio già costantemente affermato dalla Corte con riferimento ad altre fattispecie si vedano, tra le altre, Seconda Sezione, n. 13465/16, CED 266748 con riferimento all’omesso avviso di fissazione dell’udienza ad uno dei due difensori Seconda Sezione n. 39474/14, CED 260786 con riferimento all'omesso espletamento dell'interrogatorio a seguito dell'avviso di cui all'articolo 415-bis cod. proc. pen Seconda Sezione, n. 18781/14, CED 259523, con riferimento alla omessa traduzione in una lingua nota all'imputato delle dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti .