RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE UP 11 GENNAIO 2017, N. 10483/17 RICORRENTE R. ED ALTRO IMPUGNAZIONI. Ricorso per cassazione - Travisamento della prova - Deducibilità nel caso di c.d. doppia conforme – Presupposti. Il vizio di travisamento della prova, in n presenza di una sentenza c.d. doppia conforme , ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. La pronuncia, espressiva di un orientamento consolidato, ribadisce in motivazione che, sebbene in tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma primo, lett. e , introdotta dalla L. n. 46 del 2006, sia divenuto sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice in tal senso, tra le tante, Seconda Sezione, n. 40460/14, CED 258438 Quarta Sezione, n. 19710/09, CED 243636 . PRIMA SEZIONE CC 23 GENNAIO 2017, N. 10475/17 RICORRENTE C. ESECUZIONE. Indulto - Più provvedimenti di condanna emessi da giudici diversi - Giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima - Competenza - Sussistenza. Il giudice competente a provvedere sull'applicazione dell'indulto in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguardi la sentenza da lui emessa. La pronuncia reitera analogo, costante, principio già espresso, tra le altre, da Prima Sezione, n. 2151/11, CED 251686, Prima Sezione, n. 19466/08, CED 240293 e Prima Sezione, n. 364/08, CED 238771. Secondo tale indirizzo, infatti, l'indulto di una delle pene cumulate incide sul cumulo che, una volta effettuato, acquista rilievo ed autonomia propri rispetto alle singole pene inflitte con sentenze irrevocabili ed il cui provvedimento costituisce presupposto essenziale ai fini della determinazione della pena da eseguire. Da tale principio deriva che l'applicazione dell'indulto o dell'amnistia impropria, incidendo sul cumulo, compete sempre al giudice dell'esecuzione individuato ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., sia quando abbia ad oggetto una pluralità di pene cumulate, scaturenti da provvedimenti adottati da giudici diversiva sia che riguardi una pena soltanto, se l'esecuzione concerna comunque più provvedimenti emessi da giudici diversi. Nel senso, invece isolato, secondo cui, per la determinazione del giudice competente per l'esecuzione di una sentenza di condanna, non si rende sufficente, ai fini dell'applicazione dell'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., il fatto che vi sia coesistenza di più sentenze a carico di una stessa persona, essendo invece necessaria, a tal fine, una pluralità di provvedimenti di giudici diversi, dai quali derivi la stessa questione da delibare in sede esecutiva, sicché, quando, pur nella sussistenza di giudicati emessi da diversi giudici, sorga questione concernente l'esecuzione di uno solo di essi per fatto non incidente in modo assoluto sull'esecutività degli altri, va applicata la disciplina di cui all'art. 665 cit. secondo cui competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato, si veda Prima Sezione, n. 4825/00, CED 216915. PRIMA SEZIONE CC 01 DICEMBRE 2016, N. 10463/17 RICORRENTE F. ESECUZIONE. Iscrizioni nel casellario giudiziale – Questioni relative – Attribuzione al tribunale del luogo di nascita dell’interessato – Criterio di competenza funzionale – Conseguenze – Fattispecie. La attribuzione, disposta dall’art. 40 del d.P.R. n. 313 del 2002, della decisione circa le questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, in capo al tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l’iscrizione o il certificato, si risolve in un criterio di competenza funzionale ed inderogabile, come tale rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di legittimità Fattispecie di cancellazione di sentenza di condanna . Il principio in oggetto è stato, nella sostanza, già affermato da Prima Sezione, n. 6449/16, CED 266363, che ha anche precisato che per le questioni di natura propriamente esecutiva attinenti ad esempio alla determinazione della pena eseguibile o all'identità anagrafica del ricorrente permane l'applicabilità degli ordinari principi di competenza stabiliti dal codice di procedura penale. QUARTA SEZIONE CC 11 GENNAIO 2017, N. 10289/17 RICORRENTE D. MISURE CAUTELARI. Riparazione per ingiusta detenzione - Proposizione della domanda - Decorrenza del termine - Pluralità di addebiti - Formazione progressiva del giudicato - Definizione delle imputazioni interessate dalla misura detentiva ingiusta - Sufficienza. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il diritto di proporre la domanda e la connessa decorrenza del termine biennale di decadenza sorgono nel momento in cui le condizioni indicate al comma primo dell'art. 315 cod. proc. pen., ovvero l’irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o condanna, inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, intervenuta notifica del decreto di archiviazione, si determinano con riguardo ai reati per i quali è stata disposta la custodia cautelare, a nulla rilevando che il procedimento eventualmente prosegua in riferimento a reati ulteriori, per i quali l'interessato non sia stato assoggettato a restrizione detentiva della libertà. La pronuncia ripropone interpretazione già affermata in precedenti arresti della Corte da ultimo, Quarta Sezione, n. 38597/10, CED 248835 n. 12607/05, CED 231250 .