RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE UP 12 GENNAIO 2017, N. 3930/17 RICORRENTE F. INDAGINI PRELIMINARI. Sommarie informazioni rese dall’indagato – Dichiarazioni spontanee e dichiarazioni sollecitate – Rispettivo regime di utilizzabilità. In tema di sommarie informazioni della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, deve distinguersi tra dichiarazioni spontanee e dichiarazioni sollecitate” mentre le prime, inutilizzabili nel dibattimento, possono esser utilizzate nella fase procedimentale, ovvero possono essere poste a fondamento di misure cautelari ed essere utilizzate nei riti a prova contratta, le dichiarazioni sollecitate”, apprese senza garanzie, violano lo statuto della prova dichiarativa in modo originario ed inemendabile e sono del tutto inutilizzabili, se non ai fini della immediata prosecuzione delle indagini secondo quanto previsto dall'art. 350, commi 5 e 6, c.p.p Vedi in precedenza, nel medesimo senso, tra le tante, Sesta Sezione, penale, n. 24679/06, CED 235135 Sesta Sezione, n. 1770/97, CED 208842 Sez. un. n. 1150/2009, CED 241884. La sentenza segnalata specifica in motivazione che il differente regime di inutilizzabilità trova la sua ragione nel fatto che non si può impedire all'indagato di rendere spontaneamente dichiarazioni di contro la richiesta di informazioni da parte di un'autorità certificante per generare elementi di prova utilizzabili con i limiti fisiologici che caratterizzano le dichiarazioni non assunte in contraddittorio deve conformarsi allo statuto della prova dichiarativa proveniente dall'accusato, che prevede che l'assunzione di dichiarazioni sollecitate sia assistita da specifiche garanzie, ovvero dal previo avviso circa la facoltà di esercitare il diritto al silenzio e dalla presenza del difensore. QUINTA SEZIONE CC 06 DICEMBRE 2016, N. 6067/17 RICORRENTE M. MISURE DI PREVENZIONE. Misure ex d.lgs. n. 159/2011 – Presupposto soggettivo – Locuzioni degli artt. 1 e 4 – Individuazione delle ipotesi delittuose – Necessità – Fattispecie. Ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione, le locuzioni di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 di persona abitualmente dedito a traffici delittuosi e che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose devono considerarsi di stretta interpretazione onde non allargare, senza una inequivoca base normativa, l'ambito di applicazione delle misure stesse sicché è necessario che siano individuate le fattispecie delittuose cui connettere i traffici e le attività suddette. Fattispecie di ravvisata inidoneità, al fine dell’applicazione della misura della confisca, del mero status di evasore fiscale” giacché la sottrazione agli adempimenti tributari e contributivi, se è indubbiamente condotta illecita in tutte le sue forme, dà però adito a sanzioni non necessariamente di natura penale e, in quelle penali, non necessariamente a sanzioni per delitti . Vedi, in precedenza, nel senso che, in tema di misure di prevenzione, va considerato pericoloso ai sensi dell'art. 1 della l. 1423 del 1956 come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2011, il soggetto dedito in modo continuativo a condotte elusive degli obblighi contributivi e che reinvesta i relativi profitti in attività commerciali, vivendo così abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, Prima Sezione, n. 32032/13, CED 256450. QUINTA SEZIONE UP 14 NOVEMBRE 2016, N. 4874/17 RICORRENTE D. DIFENSORE. Nomina di fiducia in un determinato procedimento – Nomina per facta concludentia anche in altro – Insussistenza. La nomina del difensore intervenuta in un determinato procedimento non può, per ciò solo, significare che analoga nomina sia intervenuta in altro distinto procedimento sia pure in qualche modo collegato a quello nella specie quello di prevenzione originato dal primo a fronte della necessità che la nomina sia comunque depositata innanzi all'Autorità Giudiziaria che procede e che sia eseguita, per la rilevanza giuridica che tale atto ha nell'ordinamento processuale, in forme tali da non consentire dubbi od incertezza alcuna sia sulla individuazione della persona incaricata dell'ufficio sia sul procedimento per il quale la nomina viene disposta, non potendosi fare carico all'Autorità procedente di defatiganti accertamenti dall'esito incerto. Nel senso della necessità del rispetto dei requisiti di forma, da ultimo, Quinta Sezione n. 24053/2016 CED 267321. In motivazione la pronuncia qui segnalata sottolinea la irrilevanza, nel caso scrutinato, del principio della validità della nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., purché ricorrano elementi inequivoci dai quali desumersi la designazione per facta concludentia tra le altre, Seconda Sezione, n. 31193/2015, CED 264465 Quinta Sezione, n. 35696/2014, CED 260300 , riferendosi lo stesso ad ipotesi in cui l'esistenza dell'investitura professionale era stata desunta da comportamenti tenuti dall'imputato nello stesso procedimento, inequivocabilmente indicativi della sua volontà di nominare colui che di fatto svolgeva le funzioni di difensore. PRIMA SEZIONE UP 27 MAGGIO 2016, N. 47195/16 RICORRENTE V. ATTI. Partecipazione dell’imputato a distanza – Tassatività delle ipotesi – Inosservanza – Nullità - Fattispecie. La partecipazione a distanza dell’imputato al processo è ammessa, per sistema, nei soli casi tassativamente previsti per legge, trattandosi di ipotesi d'eccezione e di stretta interpretazione, che non sono suscettibili di applicazione analogica, né di letture estensive oltre i casi espressamente contemplati dall'ordinamento artt. 45- bis , 146- bis e 205- ter disp. att. c.p.p. , sicché, ove si versi in ipotesi non contemplate e al di fuori, quindi, di ogni schema e controllo procedurale, gli atti processuali ciononostante svolti devono ritenersi affetti da nullità assoluta. Fattispecie di revoca dell’ordinanza di contumacia ritenuta illegittima perché fondata sulla ritenuta presenza dibattimentale dell’imputato avvenuta via Skype . In generale, vedi Prima Sezione, n. 28548/08, CED 241145 nel senso che la disciplina della partecipazione all'udienza a distanza prescrive, da un lato, che sia assicurata in ogni momento l'effettiva partecipazione di ogni singolo imputato all'udienza, attraverso la visione dell'aula e l'ascolto di quanto ivi viene detto, e, dall'altro, che a tutti gli imputati siano consentiti il reciproco controllo e la possibilità di interagire quando esigenze processuali o di difesa lo impongano di conseguenza, qualunque imputato è legittimato a dolersi del secondo tipo di violazione, qualora il difetto del collegamento audiovisivo abbia pregiudicato le sue esigenze di difesa, mentre legittimato a dolersi del primo tipo di violazione è solo l'imputato al quale non sia stato consentito, integralmente o in modo soddisfacente, il collegamento audiovisivo.