RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE UP 23 NOVEMBRE 2016, N. 3394/17 RICORRENTE T. E ALTRI PROVE. Testimonianza indiretta - Inutilizzabilità per mancata indicazione della fonte – Presupposti – Oneri della parte interessata. In tema di testimonianza indiretta, il divieto posto dal comma settimo dell'art. 195 cod. proc. pen. non opera in maniera automatica ma solo quando il testimone non sia in grado di fornire elementi idonei ad una univoca ed immediata identificazione della fonte delle informazioni riferite, e non sia possibile discutere, sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili, dell'esistenza ed attendibilità di tale fonte. Ne consegue che costituisce onere della parte richiedere l'esame del teste de relato, perché, ove abbia mostrato disinteresse alla conoscenza della fonte diretta, consentendo la legittima acquisizione del dato processuale costituito dal contenuto della prova orale, non può poi dolersi del fatto che, non essendo stata riferita nominativamente la fonte dalla quale il fatto sia stato appreso, non sia stato possibile escuterla così inficiando il contenuto della testimonianza indiretta, con l'ulteriore conseguenza che tale onere vale tanto nel caso in cui la fonte diretta sia nominativamente indicata, quanto nel caso in cui, come nella specie, sia facilmente identificabile ed alla sua identificazione non si sia pervenuti per il disinteresse mostrato dal soggetto cui la legge attribuisce il potere di chiedere l'esame del teste diretto. Nel senso della prima affermazione, già Sesta Sezione, n. 37370/14, CED 260251. TERZA SEZIONE UP 17 NOVEMBRE 2016, N. 3385/17 RICORRENTE A. REATO. Successione di leggi – Pluralità - Comparazione tra tutte – Necessità - Sussistenza. In tema di successione di leggi penali, qualora molteplici risultino le leggi posteriori a quella del tempo in cui fu commesso il reato”, deve sì trovare applicazione quella complessivamente più favorevole, ma questa deve essere individuata tra tutte le leggi succedutesi, non limitando quindi il confronto solo tra la prima e l’ultima. La pronuncia reitera affermazione della Corte in altre occasioni espressa Quarta Sezione, n. 44119/14 Terza Sezione, n. 27952/14, CED 259399 . La motivazione della sentenza qui segnalata pone alla base del principio sia la lettera dell’art. 2 comma quarto, cod. pen., che, concernendo il caso in cui la legge del tempo del commesso reato sia diversa dalle posteriori”, ammette che ve ne possano essere più d’una, tutte da esaminare, unitamente alla prima, per individuare quella in concreto più favorevole, sia la ratio della stessa norma in forza della quale l’imputato, se può beneficiare di una legge sostanziale successiva favorevole, giammai può patirne una sfavorevole. SECONDA SEZIONE UP 25 NOVEMBRE 2016, N. 1681/17 RICORRENTE D. ED ALTRI SPESE DI PARTE CIVILE. Pluralità di imputati - Pronuncia di condanna solidale - Presupposti. La condanna solidale di più imputati al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita nei loro confronti può essere pronunciata in caso di responsabilità solidale in relazione all'obbligazione dedotta in giudizio oppure ove vi sia una mera comunanza di interessi tra le parti, che può sussistere indipendentemente dalla prima e che è correlabile anche ad una convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. La pronuncia recepiscea, adattandoli al processo penale, principi affermati in sede di legittimità civile si vedano, tra le altre, Terza Sez. civ., n. 16056/15, CED 636621 Seconda Sezione civ., n. 17281/11, CED 618984 .