RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CC 23 DICEMBRE 2016, N. 55328/16 RICORRENTE M. ED ALTRI GIUDICE. Rimessione del processo - Locali campagne di stampa - Rilevanza solo di per se stesse a prescindere dall'incidenza sull'imparzialità del giudice - Esclusione. In tema di rimessione la pubblicazione di ripetuti articoli giornalistici, e persino una vera e propria campagna di stampa, pur continua ed animosa, non assumono di per sé rilievo ai fini della translatio iudicii ”, in mancanza di elementi concreti che rivelino una coeva potenziale menomazione dell'imparzialità dei giudici locali, trattandosi di accadimenti del tutto usuali in ragione dell'interesse che la pubblica opinione manifesta per determinati processi e che, in quanto espressione del diritto di cronaca e di manifestazione del pensiero, rimangono al di fuori della sfera dell'autonoma valutazione e della libera determinazione del giudice. La pronuncia ribadisce principi di ormai consueta affermazione tra le altre, in tal senso, Seconda Sezione, n. 2565/14, CED 262278 Sesta Sezione, n. 11499/13, CED 260889 Prima Sezione, n. 1515/92, CED 191329 . TERZA SEZIONE UP 15 NOVEMBRE 2016, N. 1311/17 RICORRENTE F. IMPUGNAZIONI. Restituzione dell'imputato contumace in primo grado nel termine per impugnare la sentenza – Effetti - Invalidità delle prove già assunte – Esclusione - Rinnovazione del dibattimento – Diritto - Sussistenza. Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non invalida le prove già assunte, ma determina il diritto dell'imputato di ottenere l'assunzione di prove nuove o la riassunzione di prove già acquisite, purché, per ciascuna prova richiesta, sia indicato il tema di indagine che si intende approfondire, di modo che il giudice possa valutare la pertinenza e la rilevanza dei mezzi istruttori di cui si domanda l'ammissione. La pronuncia si conforma, quanto alla ritenuta permanente validità delle prove già assunte nel giudizio celebrato in contumacia, ai principi da ultimo enunciati anche da Seconda sezione n. 32633/14, CED 259986. TERZA SEZIONE UP 22 MARZO 2016, N. 1142/17 RICORRENTE I. ED ALTRI DELITTI CONTRO LA PIETA’ DEI DEFUNTI. Reati contro la pietà dei defunti ed il sentimento religioso - Delitti contro la pietà dei defunti - Occultamento di cadavere - Persona ancora in vita - Compimento di atti finalizzati ad occultare il cadavere - Morte sopravvenuta dopo l'occultamento - Configurabilità del reato. Perché possa integrarsi il reato di occultamento di cadavere non è necessario che la condotta sia posta in essere quando il corpo è già privo di vita ma occorre solo che essa sia intenzionalmente diretta a realizzare l'occultamento del cadavere perciò il trasporto in un posto nascosto del corpo di una persona che sta per morire al fine di occultarne il cadavere costituisce il delitto previsto dall'art. 412 cod. pen., anche se la morte avviene dopo l'occultamento. L’affermazione ripropone l’orientamento non recente, ma mai contraddetto, di cui alla pronuncia di Quinta Sezione, n. 11327/93, CED 195895. TERZA SEZIONE UP 22 MARZO 2016, N. 1141/17 RICORRENTE P. ED ALTRI DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ PERSONALE. Reati di violenza sessuale – Dichiarazioni della persona offesa – Riscontri - Fattispecie. In materia di reati sessuali, pur essendo tendenzialmente sufficienti, ai fini della prova della responsabilità penale anche le sole dichiarazioni della persona offesa, le stesse possono essere considerate riscontrate, e quindi corroborate nella loro attendibilità, anche dal riferito contenuto di confidenze che la persona offesa abbia reso a soggetti terzi rispetto ai fatti in periodo non sospetto, tale potendosi certamente ritenere il lasso di tempo immediatamente successivo ai fatti. Nel senso generale secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, tra le altre, Sez. Un., n. 41461/12, CED 253214. Quanto alla specifica affermazione resa dalla pronuncia qui segnalata, a conferma, si veda Terza Sezione, n. 1818/11, CED 249136.