RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE UP 29 NOVEMBRE 2016, N. 53126/16 RICORRENTE P. REATO. Prescrizione - Rinvio del processo su richiesta di parte - Illegittimità del provvedimento - Sospensione della prescrizione - Sussistenza. Il provvedimento di rinvio del processo per esigenze proprie della parte richiedente dà luogo, pur se illegittimamente adottato, a sospensione della prescrizione ex art. 159 c.p. ove sia la stessa parte a dolersi dell'effetto sospensivo a tale rinvio conseguente. La pronuncia si conforma esattamente a quanto già statuito da Terza Sezione n. 26409/13, CED 255579 del resto, secondo Sez. U., n. 1021/02, CED 220509 il processo penale vive prevalentemente delle iniziative non solo istruttorie delle parti anche private, che hanno il potere di contribuire autonomamente a determinare tempi, modalità e contenuti delle attività processualie debbono assumersi conseguentemente gli oneri connessi all'esercizio dei loro poteri . Nel senso, invece, che la sospensione del corso della prescrizione, quando si connette ad una sospensione del procedimento imposta da una particolare disposizione di legge, è condizionata dall'esatta applicazione di quest'ultima, di talché ne va esclusa la considerazione, nel computo del termine prescrizionale, quando il giudice riconosce che la sospensione del procedimento è stata indebitamente disposta, a nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato adottato su richiesta dell'imputato o del suo difensore, Quarta Sezione, n. 7242/04, CED 227278. SECONDA SEZIONE UP 9 NOVEMBRE 2016, N. 52524/16 RICORRENTE C. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Truffa – Inganno nei confronti di soggetto diverso dal danneggiato – Potere di disposizione del soggetto ingannato – Necessità. Ai fini dell’integrazione del reato di truffa, nel caso di non coincidenza tra soggetto passivo degli artifici e raggiri e soggetto passivo del danno, costui va inteso come soggetto sul cui patrimonio va ad incidere l' atto di disposizione che l' ingannato pone in essere e che determina appunto il danno, sicché soggetto passivo dell' inganno deve essere persona che si trovi in una situazione giuridica tale da poter compiere l' atto di disposizione patrimoniale, essendo, però, sempre necessario un rapporto diretto tra chi può compiere l' atto di disposizione patrimoniale e il titolare del patrimonio. Principio già enunciato dalla risalente pronuncia della Seconda Sezione, n. 2245/71, CED 117660. Nel senso, poi, in generale, che la struttura del delitto di truffa non esige l'identità fra la persona offesa e quella indotta in errore, e quindi detto reato sussiste pur in mancanza di tale identità, sempre che gli effetti dell' inganno e della condotta dell' ingannato si riversino nel patrimonio del danneggiato, Seconda Sezione, n. 3465/74, CED 126886. SECONDA SEZIONE CC 14 OTTOBRE 2016, N. 50715/16 RICORRENTE A. AZIONE PENALE. Querela - Società in accomandita semplice - Querela proposta da socio accomandatario - Validità - Sussistenza - Indicazione specifica dei poteri di rappresentanza - Necessità – Esclusione. E’ valida la querela presentata dal socio accomandatario di una società in accomandita semplice, legittimato ai sensi dell'art. 2318 c.c., senza che sia necessaria l'indicazione specifica dei poteri di rappresentanza, in quanto conferitigli ex lege . L’affermazione ricalca il principio di cui a Sesta Sezione, n. 9297/94, CED 199434. TERZA SEZIONE UP 1 GIUGNO 2016, N. 53905/16 RICORRENTE B. CAUSE DI NON PUNIBILITA’. Tributi – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture – Fattispecie ex art. 2, comma terzo, d. lgs. n. 74 del 2000 - Particolare tenuità del fatto – Applicabilità in relazione ai limiti edittali di pena – Sussistenza. La fattispecie di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, applicabile ai fatti anteriori al 14 settembre 2011, ha natura di circostanza attenuante ad effetto speciale del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui al comma primo dello stesso articolo e non di fattispecie autonoma di reato, sicché ai sensi dell'art. 131- bis, comma 3, c.p., l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto risulta applicabile per essere la pena edittale non superiore nel massimo a 5 anni di reclusione. La pronuncia non registra precedenti.