RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CC 14 GIUGNO 2016, N. 46902/16 RICORRENTE S. ED ALTRO MISURE CAUTELARI Sequestro preventivo e sequestro probatorio - Coesistenza sul medesimo bene - Legittimità - Ragioni. Il sequestro preventivo ed il sequestro probatorio possono concorrere sui medesimi beni assolvendo ad una funzione tra loro diversa infatti, mentre il primo è rivolto ad impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze dannose del reato o, ancora, la commissione di altri reati, il secondo è diretto ad assicurare le cose necessarie all'accertamento dei fatti sicché il vincolo di indisponibilità derivante dalla adozione di uno dei due provvedimenti non esclude affatto che non possa essere rafforzato con l'emissione dell'altro, poiché in tal modo viene garantito che al venir meno dell'uno rimane intero l'effetto dell'altro resta tuttavia fermo l’obbligo del giudice del merito di accertare in concreto l'esistenza dei presupposti richiesti. La pronuncia ribadisce il principio già affermato da Terza Sezione, n. 1253/92, CED 191617. TERZA SEZIONE UP 9 FEBBRAIO 2016, N. 46143/16 RICORRENTE L. CIRCOLAZIONE STRADALE Sanzioni amministrative – Sospensione della patente per una pluralità di reati – Modalità di computo - Cumulo materiale – Ragioni. Nel caso di applicazione della pena accessoria della sospensione della patente di guida in relazione ad una pluralità di reati, devono essere cumulati i vari periodi previsti per ciascun reato, con conseguente applicazione della sanzione in maniera autonoma e per l'intero, non potendo il giudice contenere la durata della sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito giacché nessuna limitazione in tal senso è prevista in caso di cumulo di sanzioni amministrative. La pronuncia, che sottolinea come, diversamente opinando, risulterebbe una palese disparità di trattamento tra chi ha commesso un solo reato e chi ha commesso più reati, importanti tutti l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie, reitera l’indirizzo già affermato, tra le altre, da Quarta Sezione, n. 20990/16, CED 266704 Quarta Sezione, n. 12363/14, CED 262136 Quarta Sezione, n. 17759/12, CED 253503. QUINTA SEZIONE CC 28 SETTEMBRE 2016, N. 48916/16 RICORRENTE A. ED ALTRO ATTI. Imputato alloglotta - Traduzione degli atti – Necessità - Elezione di domicilio – Irrilevanza - Ragioni. Il diritto dell’imputato alloglotta alla traduzione degli atti elencati all'art. 143, comma secondo, c.p.p. permane anche nel in caso di elezione di domicilio presso il difensore, attenendo quest’ultima solo alle modalità di notificazione degli atti processuali e non rappresentando, quindi, la stessa, alcuna rinuncia dell'indagato al diritto alla traduzione, del resto previsto dalla legge in attuazione della Direttiva 2010/64/UE ed in accordo con l'art. 6, comma terzo, lett. a , Convenzione edu. L’affermazione risulta inedita. TERZA SEZIONE CC 9 FEBBRAIO 2016, N. 45251/16 RICORRENTE A. ED ALTRO ATTI. Verbale di udienza – Errore materiale – Procedura di correzione ex art. 130 c.p.p. - Esperibilità – Esclusione – Ragioni. Il procedimento di correzione dell’errore materiale non si applica al verbale dell’udienza, attese, da un lato, la diversità ontologica tra lo stesso ed i provvedimenti giurisdizionali quali la sentenza, l’ordinanza e il decreto, unicamente menzionati dall’art. 130 c.p.p. e, dall’altro, la natura del verbale quale atto a contenuto e finalità meramente documentale redatto non dall’autorità giudiziaria ma dall’ausiliario che assiste il giudice in udienza. La pronuncia precisa anche, in motivazione, che la sottoscrizione a pena di nullità ex art. 142 c.p.p. del verbale ad opera dell’ausiliario con conseguente mera accessorietà della sottoscrizione del giudice condurrebbe alla incongruità di una procedura che consentisse la materiale modificazione di un atto da parte di un'autorità che è rimasta del tutto estranea alla sua redazione, di tal che sarebbe anche difficilmente spiegabile in qual modo siffatta autorità avrebbe potuto attingere le fonti di conoscenza necessarie onde verificare la concreta esistenza dell'errore materiale in ipotesi dedotto.